Art. 1.

    I direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere della
Calabria,  ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 502/1992 e
successive  modificazioni, saranno scelti tra coloro che, in possesso
dei  requisiti  di  legge,  avranno  presentato  apposita  domanda in
conformita' al presente avviso pubblico.