IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           di concerto con
                   IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E
               DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

    Visto il proprio decreto in data 19 aprile 2000 con il quale sono
state  stabilite  le  procedure  per  la  prova  attitudinale  di cui
all'art.  1, commi 1 e 3, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n.
386, per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri;
    Visto  l'art.  1,  comma  3, del richiamato decreto del 19 aprile
2000 che prevede che il termine per la presentazione della domanda di
partecipazione  alla  prova  attitudinale  e'  di  sessanta  giorni a
decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello della pubblicazione del
decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
    Considerato  che  il  decreto  e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4a serie speciale - n. 47 del 16 giugno 2000 e che quindi
il termine per la presentazione delle domande e' scaduto il 16 agosto
2000;
    Vista  la  nota,  in  data  4  settembre  2000,  con  la quale la
federazione  nazionale  degli  ordini  dei  medici  chirurghi e degli
odontoiatri  ha  rappresentato  l'opportunita'  di  una  proroga  del
termine  di  presentazione delle domande fino al 30 settembre 2000 in
quanto   molti  aventi  diritto,  in  considerazione  della  limitata
informazione e del periodo feriale, non hanno presentato la domanda;
    Considerato   che   analoga   esigenza   e'  stata  rappresentata
dall'associazione  dentisti  italiani  (ANDI),  con  la  nota  del 1o
settembre 2000;
    Ritenuto, per le motivazioni suesposte, di aderire alla richiesta
di proroga;
    Ritenuta  congrua la proroga del termine fino al ventesimo giorno
successivo  a  quello  della pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale.
    Vista  la  posizione  comune  (CE)  n.  20/2000  del  marzo 2000,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea C 119 del
27  aprile 2000, definita dal consiglio in vista dell'adozione di una
direttiva  del  Parlamento  europeo e del consiglio di modifica della
direttiva 78/686/CEE, che disciplina la predetta prova attitudinale;
    Considerato  che  la  direttiva di modifica prevede, fra l'altro,
che  "sono  dispensate  dalla prova attitudinale le persone che hanno
compiuto  con  successo  studi  di almeno tre anni la cui equivalenza
alla  formazione  di  cui  all'art.  1 della direttiva 78/687/CEE sia
attestata dal Ministero della sanita'";
    Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare la certezza delle
situazioni,  di  individuare le formazioni che dispensano dalla prova
attitudinale;
    Ritenuto   a   tal   fine   di  fare  riferimento  alle  seguenti
specializzazioni:   odontoiatria   e   protesi   dentaria;  chirurgia
odontostomatologica;  odontostomatologia  e ortognatodonzia, previste
come scuole equipollenti ai fini dell'accesso alla dirigenza unitaria
del S.S.N.;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    Il  termine  previsto  per  la  presentazione  delle  domande  di
ammissione alla prova attitudinale prevista dall'art. 1, comma 3, del
decreto  19  aprile  2000,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  - 4a serie speciale - n. 47 del 16 giugno 2000,
e'  prorogato  fino  al  ventesimo  giorno  successivo a quello della
pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Le  formazioni  triennali che dispensano dalla prova attitudinale
di cui al comma 1, sono le seguenti:
      odontoiatria e protesi dentaria;
      chirurgia odontostomatologica;
      odontostomatologia;
      ortognatodonzia.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 18 settembre 2000


                                   Il Ministro della sanità
                                           Veronesi


Il Ministro dell'università e della
 ricerca scientifica e tecnologica
             Zecchino