IL PRESIDENTE

    Visto  il  regolamento  per  la  carriera  e  la  disciplina  del
personale   della  Corte  dei  conti,  approvato  con  regio  decreto
12 ottobre 1933, n. 1364;
    Visto  il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato
con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
    Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 dicembre
1970, n. 1077;
    Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97;
    Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;
    Vista la legge 11 luglio 1968, n. 312;
    Vista la legge 7 maggio 1981, n. 180;
    Vista la legge 29 ottobre 1984, n 732;
    Vista la legge 22 aprile 1985, n. 152, concernente modifiche alla
normativa relativa allo svolgimento del concorso a referendario della
Corte dei conti;
    Vista la legge 13 aprile 1988, n. 117;
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
    Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Viste le leggi 14 gennaio 1994, numeri 19 e 20;
    Visto  il  decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
    Vista   la   legge   31 dicembre   1996,   n. 675,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
    Vista la legge 24 febbraio 1997, n. 27;
    Visto l'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
    Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
    Vista la determinazione assunta dal Consiglio di presidenza nelle
adunanze del 3, 4 aprile, 8, 9 maggio e 3, 4 luglio 2000;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    E'  indetto  il  concorso,  per titoli ed esami, a dieci posti di
referendario  nel ruolo di magistratura della Corte dei conti, di cui
due  posti  sono  riservati ai candidati appartenenti alla lettera e)
del  successivo  art. 2  dotati  di  laurea  in  scienze economiche o
statistiche  e  attuariali,  ai  sensi  del comma 8 dell'art. 3 della
legge 15 maggio 1997, n. 127.
    I  posti  riservati  ai  sensi  del precedente comma, qualora non
utilizzati, saranno conferiti agli idonei.
    I  vincitori  che  conseguiranno la nomina saranno assegnati agli
uffici  della  Corte  dei  conti  aventi  sede  in Sicilia e dovranno
permanervi inderogabilmente per almeno cinque anni.