IL DIRETTORE GENERALE Vista la legge 24 novembre 1999, n. 468, riguardante "Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'art. 593 del codice di procedura penale"; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato e successive modificazioni; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1994, n. 1219, contenente l'individuazione dei profili professionali del personale dei Ministeri in attuazione dell'art. 3 della predetta legge 11 luglio 1980, n. 312; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, recante "Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro" e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, con cui e' stato adottato il regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea a posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Visto il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000); Visto l'art. 39, comma 18, della legge n. 449/1997, come modificato dall'art. 20 della legge n. 488/1999, che, tra l'altro, stabilisce che il Consiglio dei Ministri definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, la percentuale del personale da assumere con contratto di lavoro a tempo parziale, che, comunque, non puo' essere inferiore al 50% delle assunzioni autorizzate; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri, sottoscritto il 16 maggio 1995, e successive modificazioni; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico 1998/1999 stipulato il 16 febbraio 1999; Visto il contratto collettivo integrativo del Ministero della giustizia per il quadriennio 1998/2001 stipulato il 5 aprile 2000; Considerato che, ai sensi dell'art. 26 della predetta legge n. 468/1999 occorre provvedere all'immissione nei ruoli del Ministero della giustizia dei messi di conciliazione non dipendenti comunali, nei limiti di trecentosettanta unita' e comunque delle vacanze organiche esistenti; Considerato, altresi', che i predetti messi di conciliazione non dipendenti comunali devono essere inquadrati nelle aree funzionali A e B posizioni economiche, rispettivamente, A1 e B1, gia' terza e quarta qualifica funzionale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2000, che autorizza questa amministrazione ad indire separati concorsi per la copertura di trecentoventi posti di ausiliario, area funzionale A posizione economica A1 (gia' terza qualifica funzionale) e cinquanta posti di operatore giudiziario, area funzionale B posizione economica B1, (gia' quarta qualifica funzionale); Ritenuto necessario, quindi, indire il concorso per la copertura di trecentoventi posti di ausiliario, area funzionale A posizione economica A1; Visto il P.D.G. 29 settembre 2000, vistato dall'Ufficio centrale del bilancio presso questo Ministero il 2 ottobre 2000, con il quale sono stati fissati i criteri di valutazione dei titoli ed i termini per la presentazione delle domande; Decreta: Art. 1. Posti messi a concorso E' indetto un concorso, per titoli, a trecentoventi posti di ausiliario, area funzionale A posizione economica A1 (gia' terza qualifica funzionale) del personale del Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria. Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso saranno subordinate alle autorizzazioni concesse, con appositi decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della funzione pubblica e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e potranno essere condizionate da criteri di scaglionamento degli ingressi e da ricorso a contratti di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, in numero non inferiore alla percentuale prevista al momento dell'assunzione per tale tipologia di rapporto.