IL RETTORE Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, e successive modificazioni; Vista la legge n. 210 del 3 ottobre 1998; Visto il regolamento in materia di dottorato di ricerca adottato in data 30 aprile 1999 con decreto ministeriale n. 224, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 1999, n. 162; Visto il decreto ministeriale n. 90 del 4 giugno 1999, cosi' come modificato ed integrato dal decreto ministeriale n. 98 del 20 luglio 1999, per la ripartizione dei finanziamenti per il conferimento di borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, delle scuole di specializzazione, dei corsi di dottorato di ricerca e delle attivita' di ricerca post-lauream; Viste le note del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 20 luglio 99 e del 5 luglio 2000 "Finanziamento borse di studio post-lauream - esercizio finanziario 2000"; Visto il decreto rettorale n. 196/AG del 19 luglio 2000 relativo all'attivazione del progetto di innovazione del dottorato di ricerca nonche' l'istituzione e l'attivazione della scuola di dottorato; Visto il regolamento del Politecnico di Milano in materia di dottorato di ricerca adottato con decreto rettorale n. 209/AG del 1o agosto 2000; Viste le deliberazioni del senato accademico del 25 ottobre 2000; Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione del 31 ottobre 2000. Decreta: Art. 1. E' indetto presso il Politecnico di Milano il concorso di ammissione al XVI ciclo dei corsi di dottorato di ricerca di seguito elencati. Per ciascun dottorato vengono indicati gli atenei consorziati e/o gli enti convenzionati, i posti messi a concorso e il numero delle borse di studio disponibili. ----> vedere tabella a pag. 46 della G.U.(S4) <---- La durata del corso di dottorato e' di anni tre. I posti e le borse di studio possono essere aumentati, prima dell'espletamento del concorso, ove sussistano enti finanziatori. Il numero minimo di ammessi a ciascun corso di dottorato non puo' essere inferiore a tre. L'apolide e' equiparato al cittadino straniero non appartenente agli Stati membri dell'U.E. (cittadino extracomunitario).