IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autentiche delle firme e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare; Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente le norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza, e successive modificazioni; Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, indicante gli specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dalla imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche; Vista la legge 27 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla cittadinanza; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante norme in materia di razionalizzazione dell'organizzazione pubblica, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'amministrazione della Difesa, e successive modificazioni; Visto l'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente incentivi per il reclutamento di volontari nelle Forze armate; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme sull'accesso nelle pubbliche amministrazioni, le modalita' di svolgimento dei pubblici concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, recante norme sull'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1997 concernente l'approvazione della nuova schedula delle vaccinazioni per il personale militare dell'amministrazione della Difesa; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente misure per la stabilizzazione della finanza pubblica; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 177; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative; Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente le misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo; Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente disposizioni in materia di imposta di bollo; Vista la legge 28 aprile 1999, n. 188; Vista la legge 18 giugno 1999, n. 186; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 marzo 2000 che ha modificato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, nella parte relativa all'indicazione dei limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 5, della citata legge n. 380/1999, recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, che prevede tra l'altro la possibilita' di indicare nei bandi di concorso specifici requisiti psico-fisici, in relazione alle esigenze di impiego; Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione generale della sanita' militare relativa all'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, di cui al citato decreto ministeriale 4 aprile 2000; Considerato che, presumibilmente, il numero dei volontari in ferma breve reclutati ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 332/1997 per l'anno 2000 risultera' insufficiente a soddisfare le esigenze organiche della Forza armata Marina militare e che, pertanto, secondo quanto previsto dalla disposizione di cui all'art. 2, comma 3, lettera b) della citata legge n. 186/1999 occorre procedere ad un reclutamento straordinario di volontari, con ferma di tre anni, ai sensi della legge n. 958/1986 citata in premessa; Visto il foglio n 10060842/A/2/1 in data 20 luglio 2000 con il quale lo Stato maggiore della Marina stabilisce il numero complessivo di volontari con ferma breve triennale da arruolare nella Marina militare per l'anno 2000; Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. Sono indetti due concorsi per l'arruolamento nell'anno 2000 di mille volontari con ferma di tre anni nella Marina militare cosi' ripartiti: settecentocinquanta posti per le categorie specialita' indicate nell'allegato A al presente bando, destinati agli arruolati della leva di mare che, gia' precettati per la leva, devono assolvere i relativi obblighi e presentarsi per l'incorporamento presso i centri addestramento reclute Marina militare; duecentocinquanta posti destinati al personale in servizio nella Marina militare quali militari di leva e quali volontari in ferma annuale. In quest'ultimo caso la categoria gia' posseduta potra' essere eventualmente variata, nell'ambito delle categorie indicate nell'allegato A, in relazione alle esigenze della Forza armata. 2. I candidati possono indicare la categoria/specialita' in via preferenziale. La scelta della categoria non e' tuttavia vincolante per l'amministrazione. 3. Il numero dei posti messi a concorso per le categorie suindicate potra' subire modificazioni fino alla data di approvazione delle relative graduatorie di merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze della Forza armata.