IL DIRETTORE GENERALE
                      PER IL PERSONALE MILITARE
                           di concerto con
                       IL COMANDANTE GENERALE
                DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

   VISTA  la  legge 8 luglio 1926, n. 1178, concernente l'ordinamento
della Marina militare e successive modificazioni;

   VISTO  il  regio  decreto  8  ottobre  1936,  n. 1895, concernente
l'approvazione   delle   norme  per  il  reclutamento  nel  Corpo  di
commissariato militare marittimo e successive modificazioni;

   VISTO  il  regio  decreto  16 giugno 1938, n. 1281, concernente le
norme  ed i programmi per il reclutamento nel Corpo delle capitanerie
di porto e successive modificazioni;

   VISTA   la   legge  13  dicembre  1966,  n.  1111,  recante  norme
concernenti    gli    ufficiali   medici   in   servizio   permanente
dell'Esercito,  della  Marina,  dell'Aeronautica  e  del  Corpo della
Guardia di Pubblica Sicurezza;

   VISTA  la  legge  11  luglio  1978,  n.  382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;

   VISTA la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente unificazione
e  riordinamento  dei  ruoli normali, speciali e di complemento degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;

   VISTA  la legge 22 dicembre 1980, n. 912, concernente gli obblighi
di  servizio  per  gli  ufficiali in servizio permanente del servizio
sanitario   dell'Esercito   e  dei  Corpi  sanitari  della  Marina  e
dell'Aeronautica;

   VISTO il decreto ministeriale 6 marzo 1987, concernente le materie
che  formano  oggetto delle due prove scritte negli esami di concorso
per  la  nomina  a  sottotenente  di  vascello in servizio permanente
effettivo  del  ruolo  normale  del  Corpo  di commissariato militare
marittimo;

   VISTA  la  legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi  al  sostegno  dell'occupazione  mediante  copertura dei posti
disponibili  nelle  Amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo, e negli enti locali;

   VISTA la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti
i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici;

   VISTO  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 22
luglio  1987,  n.  411,  con  cui  sono stati fissati, tra gli altri,
limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad
ufficiale della Marina;

   VISTA  la  legge  23  agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dalla  imposta  di  bollo  per le domande di concorso e di assunzioni
presso le amministrazioni pubbliche;

   VISTA  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;

   VISTA  la  legge  5  febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;

   VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante norme
in    materia    di   razionalizzazione   dell'organizzazione   delle
amministrazioni  pubbliche e revisione della disciplina in materia di
pubblico impiego e successive modificazioni e integrazioni;

   VISTO   il   decreto  ministeriale  16  settembre  1993,  n.  603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli  2  e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'
Amministrazione della difesa;

   VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487,  concernente  il  regolamento  recante  norme  sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;

   VISTA  la  legge  31  dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni e integrazioni;

   VISTA  la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  svolgimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e controllo e successive modificazioni;

   VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; concernente
il    riordino    del   reclutamento,   dello   stato   giuridico   e
dell'avanzamento degli ufficiali;

   VISTA  la  legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;

   VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e
3  della  legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;

   VISTA  la  legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente disposizioni
in materia di imposta di bollo;

   VISTO il decreto interministeriale 30 marzo 1999, concernente, tra
l'altro,  requisiti  di partecipazione, titoli di studio, tipologia e
modalita'  di  svolgimento  dei concorsi e delle prove d'esame per il
reclutamento  degli ufficiali dei ruoli normali della Marina, emanato
in  applicazione  all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni e integrazioni;

   VISTA  la  legge  20  ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
governo  per l'istituzione del servizio militare volontario femminile
la   quale   prevede   all'articolo  1,  comma  6,  che  con  decreto
ministeriale   venga   fissata   annualmente  l'aliquota  massima  di
personale  femminile da immettere, tra l'altro, nei ruoli normali dei
Corpi della Marina;

   VISTO  il  decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile delle Forze
Armate e del Corpo della guardia di finanza;

   VISTO  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 16
marzo  2000,  n. 116, recante modificazioni al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati
fissati, tra gli altri limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi
per la nomina ad ufficiale della Marina;

   VISTO  il  decreto  ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'articolo  1,  comma  5,  della  precitata legge 20
ottobre  1999,  n.  380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non
idoneita',  che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di  impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;

   VISTA  la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
Generale   della   Sanita'   Militare   emanata   per  l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000;

   VISTA la direttiva in data 19 aprile 2000 della Direzione Generale
della  Sanita'  Militare  per  delineare  il  profilo  sanitario  dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare;

   TENUTO  CONTO  che  non e' stato ancora emanato per l'anno 2001 il
decreto   ministeriale  previsto  dall'articolo  1,  comma  6,  della
sopracitata  legge  20  ottobre  1999, n. 380, concernente l'aliquota
massima  di  personale femminile da immettere, tra l'altro, nei ruoli
normali  dei Corpi della Marina, per cui sussistendo la necessita' di
indire,  frattanto, concorsi per assicurare l'alimentazione dei ruoli
normali  di  detti  Corpi  occorrera' emanare successive disposizioni
integrative  del  presente  decreto,  per  indicare,  tra l'altro, il
numero  massimo  di  personale  femminile,  calcolato  in  base  alla
predetta  aliquota,  che  potra'  essere  immesso  nel 2001 nei ruoli
medesimi;

   CONSIDERATO  che,  il  calendario delle varie fasi delle procedure
concorsuali  di cui al presente decreto e' fissato per assicurare che
i  corsi  applicarvi  dei  ruoli normali dei Corpi della Marina che i
vincitori  dei concorsi sono tenuti a frequentare abbiano inizio, per
esigenze  didattiche ed addestrative, nel mese di settembre del 2001,
per  cui  l'emanazione  del gia' citato decreto ministeriale previsto
dall'articolo 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre 1999, n.
380,  non  potra'  determinare in nessun caso un rinvio delle date di
svolgimento delle predette fasi;

   RAVVISATA  l'opportunita'  di prevedere, ai sensi dell'articolo 11
del sopracitato decreto interministeriale 30 marzo 1999, una prova di
preselezione  cui  sottoporre  i concorrenti, con riserva di disporre
che  detta  prova  non  abbia  luogo, per motivi di economicita' e di
speditezza   dell'azione  amministrativa,  qualora  il  numero  delle
domande presentate in uno o piu' dei concorsi indetti con il presente
decreto  venisse  ritenuto  compatibile  con le esigenze di selezione
della Forza armata;

   RITENUTO  che,  qualora abbia luogo detta prova, l'ammissione alle
successive  prove  scritte  di  concorrenti in misura non superiore a
otto  volte  quello  dei  posti  previsti  in  ciascun concorso offra
adeguata garanzia di selezionai

   CONSIDERATO che, nel rispetto dell'aliquota massima di concorrenti
di  sesso  femminile  da  immettere  nei ruoli normali dei Corpi deva
Marina,   da  definire  per  l'anno  2001  nel  gia'  citato  decreto
ministeriale  previsto  dall'articolo  1,  comma  6,  della  legge 20
ottobre 1999, n. 380, e' opportuno prevedere che, qualora abbia luogo
la  prova  di preselezione, tra i concorrenti da ammettere alle prove
scritte  di ciascun concorso nel numero sopraindicato quelli di sesso
femminile non superino detta aliquota massima;

                               DECRETA

                             Articolo 1.
                         (Posti a concorso)

1.  Sono indetti per l'anno 2001 i sottonotati concorsi per titoli ed
esami,  per  la  nomina di ufficiali in servizio permanente effettivo
del ruolo normale della Marina militare:

a) concorso,  per  titoli  ed  esami,  per  la  nomina  di 10 (dieci)
   sottotenenti   di   vascello   nel  ruolo  normale  del  Corpo  di
   commissariato  della Marina, con riserva di 2 (due) posti a favore
   degli  ufficiali  di complemento della Marina vincolati, alla data
   di  scadenza  del termine per la presentazione delle domande, alla
   ferma  biennale  di cui all'articolo 37 della legge 20 settembre -
   1980, n. 574, citata nelle premesse;
b) concorso,  per  titoli  ed esami, per la nomina di 27 (ventisette)
   sottotenenti  di  vascello  nel  ruolo  normale  del  Corpo  delle
   capitanerie  di  porto,  con  riserva di 5 (cinque) posti a favore
   degli  ufficiali  di complemento della Marina vincolati, alla data
   di  scadenza  del termine per la presentazione delle domande, alla
   ferma  biennale  di  cui  all'articolo 37 della legge 20 settembre
   1980, n. 574, citata nelle premesse;
c) concorso,  per  titoli  ed  esami,  per  la  nomina  di  9  (nove)
   sottotenenti  di  vascello  nel  ruolo normale del Corpo sanitario
   della  Marina,  con  riserva  di  2  (due)  posti  a  favore degli
   ufficiali  di  complemento  della  Marina  vincolati, alla data di
   scadenza  del  termine  per  la  presentazione delle domande, alla
   ferma  biennale  di  cui  all'articolo 37 della legge 20 settembre
   1980, n. 574, citata nelle premesse;
d) concorso,   per  titoli  ed  esami,  per  la  nomina  di  3  (tre)
   sottotenenti  di vascello nel ruolo nominale dei Corpi tecnici (di
   cui  2  (due)  del  genio navale e 1 (uno) delle armi navali), con
   riserva  di  1 (uno) posto a favore degli ufficiali di complemento
   della  Marina  vincolati, alla data di scadenza del termine per la
   presentazione   delle   domande,   alla   ferma  biennale  di  cui
   all'articolo  37  della  legge  20  settembre 1980, n. 574, citata
   nelle premesse;
e) concorso,   per  titoli  ed  esami,  per  la  nomina  di  3  (tre)
   guardiamarina  nel  ruolo  normale  del Corpo delle capitanerie di
   porto;

2.  Al  concorso  di  cui  al  precedente comma 1 possono partecipare
concorrenti sia di sesso maschile che di sesso femminile.

Il  numero  massimo dei posti disponibili in ciascuno dei concorsi di
cui  al  precedente  comma  l  per  i concorrenti di sesso femminile,
calcolato  in  base  alla  aliquota percentuale che sara' fissata per
ciascun  Corpo  dal  decreto  ministeriale  previsto dall'articolo 1,
comma  6, della piu' volte citata legge 20 ottobre 1999, n. 380 sara'
indicato  nelle  disposizioni  integrative  del  presente decreto che
saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale - del
9  gennaio 2001. Detta pubblicazione avra' valore di notifica a tutti
gli effetti e per tutti i concorrenti.

Nella  stessa  Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale - del 9 gennaio
2001   tale   pubblicazione   potra'  essere  rinviata  ad  una  data
successiva.

3.  In  ciascuno  dei concorsi di cui al precedente comma 1 il numero
dei posti potra' subire modificazioni, fino alla data di approvazione
della  relativa  graduatoria  di  merito,  qualora  fosse  necessario
soddisfare  esigenze della Forza armata connesse alla consistenza del
ruolo normale del rispettivo Corpo.

4.  I  concorrenti risultati vincitori dei concorsi frequenteranno un
corso  applicativo  in  Accademia  navale  con  inizio  nel  mese  di
settembre  2001.  Le  materie  di  insegnamento  e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  corsi saranno quelle stabilite dallo Stato Maggiore
della Marina.