IL RETTORE

    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
    Visto  l'art. 51, sesto comma, della legge n. 449 del 27 dicembre
1997;
    Visto  il  decreto  ministeriale dell'11 febbraio 1998 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1998;
    Vista  la nota esplicativa del Ministero dell'Universita' e della
ricerca  scientifica  e  tecnologica  - Ufficio III, prot. n. 523 del
12 marzo 1998;
    Visto il regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca
ex  art. 51  comma  sesto  legge  n. 449/1997  approvato  dal  Senato
accademico  e dal Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli
studi di Roma "Tor Vergata" rispettivamente nelle sedute del 16 e del
25 settembre 1998;
    Visto  il  decreto  rettorale dell'8 ottobre 1998 con il quale e'
stato adottato il suddetto regolamento;
    Ravvisata  l'opportunita',  in prima applicazione, di prescindere
dal limite di eta' per l'ammissione alla presente selezione;
    Vista  la  delibera  del  Consiglio di Dipartimento di ingegneria
elettronica del 23 febbraio 2000;
    Visto  il  decreto  rettorale  in  data 15 marzo 2000, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 26  del  31 marzo 2000 con il quale e'
stata bandita la selezione pubblica per il conferimento di un assegno
per  la collaborazione ad attivita' di ricerca presso il Dipartimento
di    Ingegneria    elettronica    della   facolta'   di   ingegneria
dell'Universita'  degli  studi  di  Roma  "Tor  Vergata"  per  l'area
scientifica K01X;
    Viste  le  note  degli  unici  due  candidati  a detta selezione,
pervenute  in  data  12 settembre  2000,  con  le  quali  i  medesimi
dichiarano   di  rinunciare  a  partecipare  alla  selezione  per  il
conferimento del suddetto assegno di ricerca;
    Vista  la  nota  del  responsabile della ricerca dell'8 settembre
2000  con la quale lo stesso chiede di ribandire l'assegno di ricerca
per l'area scientifica K01X;

                              Decreta:


                               Art. 1.

    E'  indetta  una  selezione  pubblica  per titoli integrata da un
colloquio  per il conferimento di un assegno per la collaborazione al
programma     di    ricerca:    "Caratterizzazione    piezoelettrica,
piroelettrica ed elettroottica di Nitruri" - Area scientifica K01X da
svolgersi presso il Dipartimento di ingegneria elettronica - Facolta'
di ingegneria dell'Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata".

                               Art. 2.


              Requisiti per l'ammissione alla selezione

    Per  la  partecipazione  alla selezione sono richiesti i seguenti
requisiti:
      a) il  possesso  del  diploma  di  laurea conseguito presso una
Universita'  italiana  o  un  titolo di studio conseguito all'estero,
riconosciuto  equipollente  alla  laurea  italiana in base ad accordi
internazionali, ovvero con le modalita' di cui all'art. 332 del testo
unico 31 agosto 1933, n. 1592;
      b) il possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo estero
equivalente,   ovvero   in  alternativa  il  possesso  di  curriculum
scientifico  professionale  idoneo  allo  svolgimento di attivita' di
ricerca. La valutazione dell'idoneita' del citato curriculum, ai fini
dell'ammissione  alla  selezione, verra' effettuata dalla commissione
giudicatrice;
      c) il  possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai
cittadini  gli  italiani  non  appartenenti alla Repubblica) o di uno
degli stati membri della comunita' economica europea.
    I  suindicati  requisiti  devono  essere  posseduti  alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande.

                               Art. 3.


                          Incompatibilita'

    Non  puo'  partecipare  alla  selezione  il personale di ruolo in
servizio   presso   le   universita',  gli  osservatori  astronomici,
astrofisici  e  vesuviano,  gli  enti  pubblici  e  le istituzioni di
ricerca  di  cui  all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio
dei  ministri  30 dicembre 1993, n. 593 e successive modificazioni ed
integrazioni,  l'ENEA  e l'ASI, mentre il titolare in servizio presso
altre  amministrazioni pubbliche puo' essere collocato in aspettativa
senza assegni.

                               Art. 4.


             Durata della ricerca e importo dell'assegno

    L'assegno di ricerca avra' una durata biennale.
    L'erogazione  dell'assegno  e'  sospesa  nei  periodi  di assenza
dovuti  a  gravidanza,  servizio  militare, malattia. In tali casi la
durata  del rapporto si protrae per il residuo periodo, ai fini della
realizzazione  del piano di formazione, riprendendo a decorrere dalla
data di cessazione della causa di sospensione.
    L'importo  dell'assegno  di  ricerca sara' di L. 30.000.000 lorde
annue,  comprensivo  di  tutti  gli  oneri a carico del percipiente e
dell'amministrazione  connessi per legge all'erogazione dell'assegno,
e verra' corrisposto in dodici rate mensili posticipate.
    L'Universita'  provvede alle coperture assicurative per infortuni
e  responsabilita'  civile  verso  terzi  a  favore  degli assegnisti
nell'ambito  dell'espletamento  della  loro  attivita'. L'importo dei
relativi premi e' detratto del corrispettivo spettante.
    L'assegno  di ricerca non e' cumulabile con altre borse di studio
(inclusa la borsa di dottorato), a qualsiasi titolo conferite, tranne
che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad
integrare,  con  soggiorni  all'estero,  l'attivita'  di  ricerca dei
titolari degli assegni.

                               Art. 5.


   Domande di ammissione e titoli: modalita' per la presentazione.

A) Domande di ammissione.
    Coloro  che  intendano  partecipare  alla selezione predetta sono
tenuti  a farne domanda, in carta semplice secondo lo schema allegato
al  bando,  al  Rettore  dell'Universita'  degli  studi  di Roma "Tor
Vergata"  -  Div.  II  - Rip: III - via Orazio Raimondo - 00173 Roma,
entro   il   termine  perentorio  di  trenta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione  del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Il  candidato  dovra'  indicare  il Dipartimento, la facolta', il
programma di ricerca e l'area scientifica per la quale intende essere
ammesso alla selezione.
    Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere spedite a
mezzo  di  raccomandata  con  avviso  di ricevimento entro il termine
indicato.  A  tal  fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale
accettante.
    L'amministrazione   non  assume  alcuna  responsabilita'  per  la
dispersione  di  comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito   da  parte  del  candidato  o  da  mancata  oppure  tardiva
comunicazione  del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne'  per  eventuali  disguidi  postali o telegrafici non imputabili a
colpa  dell'amministrazione  stessa, o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per mancata restituzione
dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
    Le domande prodotte a mano dovranno essere presentate all'Ufficio
del  protocollo  dell'Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata" -
via  Orazio  Raimondo  -  sempre  entro il predetto termine di trenta
giorni.
    Nella  domanda  l'interessato dovra' inoltre dichiarare, sotto la
propria responsabilita':
      1)  di  essere cittadino italiano (sono equiparati ai cittadini
gli  italiani  non  appartenenti alla Repubblica) o di un altro Stato
membro della comunita' economica europea;
      2)  il  diploma  di  laurea  posseduto, indicandone la data del
conseguimento,  l'Universita'  che  lo ha rilasciato e la valutazione
finale;
      3) di possedere il titolo di dottore di ricerca o titolo estero
equivalente,  indicandone  la  data del conseguimento e l'Universita'
che   lo  ha  rilasciato,  ovvero  in  alternativa  di  possedere  il
curriculum    scientifico-professionale   idoneo   allo   svolgimento
dell'attivita' di ricerca.
    I candidati riconosciuti handicappati ai sensi della legge n. 104
del 5 febbraio 1992, dovranno fare esplicita richiesta, nella domanda
di  partecipazione  alla selezione, in relazione al proprio handicap,
riguardo  l'ausilio  necessario,  nonche'  l'eventuale  necessita' di
tempi  aggiuntivi  per  l'espletamento  del colloquio, ai sensi della
legge suddetta.
    Nella   domanda  dovra'  essere  indicato  il  domicilio  che  il
candidato  elegge  ai fini della selezione. Ogni eventuale variazione
dello  stesso  dovra'  essere  comunicata  all'Ufficio  cui  e' stata
indirizzata l'istanza di partecipazione.
    Ai sensi dell'art. 3, punto 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127
non e' richiesta l'autenticazione della sottoscrizione della domanda.
    Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda:
      1)  certificato  di  laurea  in carta libera, con votazione dei
singoli esami e valutazione finale;
      2)  certificazione  relativa  al conseguimento del dottorato di
ricerca (qualora posseduto);
      3)   curriculum   della   propria   attivita'   scientifica   e
professionale;
      4)  elenco di tutti i documenti e titoli che si ritengono utili
ai  fini  della selezione, che saranno presentati con le modalita' di
cui al successivo punto B);
      5)  elenco  delle  pubblicazioni  da presentare con le medesime
modalita' di cui al punto B).
    Ai  sensi  e  per  gli effetti delle leggi 4 gennaio 1968, n. 15,
15 maggio  1997, n. 127 e del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre  1998,  n.  403  i  certificati  di  cui  ai punti 1) e 2)
potranno   essere   sostituiti   da  una  dichiarazione  sottoscritta
dall'interessato.
B) Titoli valutabili e pubblicazioni
    Saranno  valutati  come  titoli,  fra  gli altri, il dottorato di
ricerca,  i diplomi di specializzazione, gli attestati di frequenza a
corsi   di   perfezionamento  post-laurea,  conseguiti  in  Italia  o
all'estero,  nonche'  lo  svolgimento di una documentata attivita' di
ricerca  presso  soggetti  pubblici e privati con contratti, borse di
studio o incarichi, sia in Italia che all'estero.
    I  documenti  comprovanti  i  titoli  posseduti  potranno  essere
prodotti in fotocopia unitamente ad una autocertificazione attestante
la  conformita'  degli  stessi  all'originale  (Leggi  4 gennaio 1968
n. 15,   15 maggio   1997  n. 127  e  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403).
    Le  pubblicazioni,  nonche'  i  documenti  e i titoli posseduti e
ritenuti  utili  ai  fini  della selezione, unitamente ai due elenchi
degli  stessi,  firmati  ed  identici a quelli allegati alla domanda,
vanno  inviati  con  apposito  plico  raccomandato (separato pertanto
dalla  domanda), o consegnati a mano presso la sede dell'Universita',
entro  il  termine  perentorio  di  trenta giorni dalla pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  del bando di
selezione.
    Sui  plichi  contenenti  i  titoli e le pubblicazioni deve essere
riportata  la  dicitura  "titoli  e  pubblicazioni - selezione per il
conferimento  degli  assegni  di  ricerca  ex art. 51, comma 6, legge
n. 449/1997" e devono essere indicati chiaramente il dipartimento, la
facolta',  il  programma di ricerca e l'area scientifica per la quale
l'interessato   intende  partecipare,  nonche'  il  cognome,  nome  e
indirizzo del candidato.
    All'atto   di  presentazione  della  domanda  i  documenti  ed  i
certificati  da allegare alla stessa non sono soggetti all'imposta di
bollo.  Non  e' consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni
gia'  presentati  all'Universita'.  Agli  atti e documenti redatti in
lingue  diverse  dall'inglese o dal francese deve essere allegata una
traduzione  in lingua italiana corredata da una autodichiarazione che
attesti la conformita' della stessa al testo straniero.

                               Art. 6.


                     Esclusione dalla selezione

    I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.
    L'esclusione  dalla  selezione  per  difetto  dei  requisiti puo'
essere  disposta  in  ogni  momento  con  provvedimento  motivato del
Rettore.

                               Art. 7.


                              Selezione

    La selezione e' per titoli integrata da un colloquio.
    I  titoli  scientifici-professionali presentati sono valutati con
particolare   riferimento   alle   discipline  dell'area  scientifica
prescelta.
    Il  punteggio  assegnato  ai  titoli  ed al colloquio e' indicato
nell'allegato B.
    Il colloquio sara' inteso ad accertare l'attitudine alla ricerca,
la   capacita'   professionale  richiesta  per  l'espletamento  delle
funzioni a cui si riferisce la selezione e la conoscenza delle lingue
italiano e inglese.
    Il  colloquio  si svolgera' nei giorni e nella sede stabilite con
notifica  agli  interessati  tramite  raccomandata  con  ricevuta  di
ritorno,  non  meno  di  venti  giorni  prima  dello  svolgimento del
colloquio stesso.
    Al  termine  di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione
giudicatrice    forma   l'elenco   dei   candidati   esaminati,   con
l'indicazione  dei voti da ciascuno riportati che sara' affisso nella
sede degli esami.
    Per  essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno
essere  muniti  di un idoneo documento di riconoscimento provvisto di
fotografia.

                               Art. 8.


                      Commissioni esaminatrici

    La  commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Rettore,
su  proposta  del  Consiglio  di  Dipartimento  ed e' composta da tre
esperti  della materia di cui un professore ordinario con funzioni di
presidente  e  due componenti scelti tra professori e ricercatori. La
commissione elegge nel proprio seno il segretario.

                               Art. 9.


                Modalita' di selezione e graduatorie

    La  commissione  esaminatrice  alla  prima  riunione stabilisce i
criteri  e le modalita' di valutazione dei titoli da formalizzare nei
relativi  verbali  e puo' fissare il punteggio minimo che i candidati
dovranno  riportare  nella suddetta valutazione per essere ammessi al
colloquio ed il punteggio minimo complessivo che i candidati dovranno
conseguire per essere utilmente collocati in graduatoria.
    Al   termine   della   selezione   la   commissione  compila  una
circostanziata  relazione  contenente  i  giudizi assegnati a ciascun
candidato  e  formula  una  graduatoria  di  merito  secondo l'ordine
decrescente  risultante dal punteggio assegnato nella valutazione dei
titoli  e  dal punteggio ottenuto nel colloquio e designa nell'ordine
della graduatoria, il vincitore della selezione.
    A parita' di merito e' preferito il candidato piu' giovane.
    Il giudizio finale formulato dalla commissione per ogni candidato
verra'   reso  pubblico  mediante  affissione  all'albo  del  settore
concorsi dell'Ateneo.
    Gli   atti  relativi  alla  procedura  di  selezione  nonche'  la
graduatoria  di  merito  sono  approvati  con  decreto  del  Rettore.
L'approvazione degli atti sara' affissa all'albo del settore concorsi
dell'Ateneo.
    In  caso  di rinuncia dei vincitori gli assegni saranno conferiti
ai candidati che seguono in ordine di graduatoria.

                              Art. 10.


      Formalizzazione del rapporto e risoluzione del contratto

    Il   candidato   utilmente  collocato  in  graduatoria  ricevera'
comunicazione  scritta,  tramite  raccomandata  tassa  a  carico a.r.
dell'attribuzione dell'assegno, e pena la decadenza, dovra' accettare
entro  il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione
della predetta comunicazione il relativo contratto. Eventuali ritardi
nell'accettazione  del contratto possono essere giustificati soltanto
se  dovuti  a  gravi  motivi  di  salute  o  a casi di forza maggiore
debitamente comprovati.
    La  mancata accettazione del contratto nel termine sopra indicato
determinera'  la  decadenza  dal  diritto  all'assegno.  In  tal caso
l'assegno sara' conferito secondo l'ordine della graduatoria.
    Costituisce  causa  di  risoluzione del contratto l'inadempimento
grave  e  rilevante  ai sensi delle disposizioni del codice civile da
parte del titolare dell'assegno.
    Gli assegnatari, al momento della stipula del contratto, dovranno
rilasciare apposita dichiarazione contenente esplicita assicurazione,
sotto  la  propria  personale  responsabilita', che non usufruiranno,
durante  tutto  il  periodo di durata dell'assegno, di altre borse di
studio, ne' assegni analoghi.
    Detto  contratto non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai
ruoli dell'Universita'.
    Il rapporto ha termine alla scadenza prevista dal contratto.