DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare; Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Vista la legge 19 maggio 1986, n. 224, recante, tra l'altro, norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate; Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, concernente specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzioni presso le amministrazioni pubbliche; Vista la legge 1o febbraio 1989, n. 53, concernente modifiche sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato o al Corpo degli agenti di custodia ed al Corpo forestale dello Stato; Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1990, concernente l'approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea, pubblicato nel giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 24 del 16 giugno 1990 e successive modificazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla cittadinanza; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante norme in materia di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'amministrazione della difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa dei procedimenti di decisione e di controllo; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative; Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente disposizioni in materia di imposta di bollo; Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1999, n. 188, recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile, la quale dispone, tra l'altro, che il reclutamento del personale femminile nei ruoli delle Forze armate deve avere luogo a partire dall'anno 2000; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico ed avanzamento del personale militare femminile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza; Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2000, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, che fissa, tra l'altro, al 20% l'aliquota percentuale massima di personale femminile che potra' essere reclutato nell'anno 2000 quale allievo ufficiale pilota di complemento dell'esercito; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze di impiego, nei bandi di concorso possono essere richiesti specifici requisiti psico-fisici; Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2000, recante integrazioni al sopracitato decreto ministeriale 18 aprile 1990, concernente l'approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni delle infermita' che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea; Ravvisata l'esigenza di indire un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di allievi ufficiali piloti di complemento dell'Esercito ad un corso di pilotaggio per il conseguimento del brevetto militare di pilota osservatore dall'elicottero; Ravvisata l'opportunita' che venga svolta una prova di preselezione da parte di tutti i concorrenti e che l'ammissione alle successive prove concorsuali di un numero di concorrenti non superiore a venti volte quello dei posti messi a concorso offra adeguate garanzie di selezione; Considerato che, nel rispetto dell'aliquota massima del 20% di cui al sopracitato decreto ministeriale 9 febbraio 2000, e' opportuno prevedere che tra i concorrenti da ammettere alle successive prove nel numero sopraindicato, quelli di sesso femminile non superino detta aliquota massima, Visto l'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale 26 gennaio 1998, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1998, registro n. 1 Difesa, foglio n. 259, recante "struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il personale militare del Ministero della difesa"; Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. E 'indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 5 (cinque) allievi ufficiali piloti di complemento dell'Esercito ad un corso di pilotaggio per il conseguimento del brevetto militare di pilota osservatore dall'elicottero con le modalita' di cui al successivo articolo 14, con obbligo di ferma di anni dodici. 2. Al concorso possono partecipare concorrenti sia di sesso maschile che femminile. Tuttavia il numero massimo di posti disponibili per i concorrenti di sesso femminile, calcolato in base all'aliquota percentuale fissata dal decreto ministeriale 9 febbraio 2000, citato nelle premesse, e' di 1 (uno) posto. Pertanto, in nessun caso concorrenti di sesso femminile potranno essere ammessi al corso di pilotaggio in numero superiore a quello indicato. 3. L'Amministrazione si riserva la facolta' di sospendere o rinviare il concorso in qualunque momento, nonche' di modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria di merito, il numero dei posti a concorso, per sopravvenute esigenze della Forza armata.