DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

    Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
    Vista  la  legge  4 gennaio  1968,  n. 15,  recante  norme  sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione
di firme e successive modificazioni e integrazioni;
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382,  concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista   la   legge   20 settembre   1980,   n. 574,   concernente
l'unificazione  e  il  riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  19 maggio  1986,  n. 224, recante, tra l'altro,
norme  per  il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di
complemento delle Forze armate;
    Vista   la   legge   13 dicembre   1986,  n. 874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411, concernente specifici limiti di altezza per
la partecipazione ai concorsi pubblici;
    Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorso e di assunzioni
presso le amministrazioni pubbliche;
    Vista  la  legge  1o febbraio  1989, n. 53, concernente modifiche
sullo  stato  giuridico  e  sull'avanzamento  dei vicebrigadieri, dei
graduati  e  militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della  guardia di finanza, nonche' disposizioni relative alla Polizia
di  Stato  o  al Corpo degli agenti di custodia ed al Corpo forestale
dello Stato;
    Visto   il   decreto  ministeriale  18 aprile  1990,  concernente
l'approvazione  del nuovo elenco delle imperfezioni ed infermita' che
sono  causa  di  non  idoneita'  ai  servizi  di  navigazione  aerea,
pubblicato   nel  giornale  ufficiale  del  Ministero  della  difesa,
dispensa n. 24 del 16 giugno 1990 e successive modificazioni;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
    Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
    Visto  il  decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, recante
norme  in  materia  di  razionalizzazione  dell'organizzazione  delle
amministrazioni  pubbliche e revisione della disciplina in materia di
pubblico impiego, e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli  2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241, nell'ambito
dell'amministrazione della difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle  persone  e  di  altri soggetti rispetto al trattamento di dati
personali e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo snellimento dell'attivita' amministrativa dei procedimenti di
decisione e di controllo;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403,  concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
    Vista  la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente disposizioni
in materia di imposta di bollo;
    Visto  il  decreto  ministeriale  22 aprile 1999, n. 188, recante
norme  per  l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione
ai  concorsi  per  il reclutamento del personale dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile,
la  quale  dispone,  tra  l'altro,  che il reclutamento del personale
femminile  nei  ruoli  delle  Forze armate deve avere luogo a partire
dall'anno 2000;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico ed avanzamento del personale militare femminile delle Forze
armate e del Corpo della guardia di finanza;
    Visto   il  decreto  ministeriale  9 febbraio  2000,  emanato  in
applicazione   dell'articolo  1,  comma 6,  della  sopracitata  legge
20 ottobre  1999,  n. 380,  che fissa, tra l'altro, al 20% l'aliquota
percentuale   massima   di  personale  femminile  che  potra'  essere
reclutato   nell'anno   2000   quale   allievo  ufficiale  pilota  di
complemento dell'esercito;
    Visto   il   decreto   ministeriale  4 aprile  2000,  emanato  in
applicazione   dell'articolo   1,   comma 5,  della  precitata  legge
20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non
idoneita',  che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di  impiego, nei bandi di concorso possono essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
    Visto   il   decreto   ministeriale   26 aprile   2000,   recante
integrazioni  al  sopracitato  decreto  ministeriale  18 aprile 1990,
concernente  l'approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni delle
infermita'  che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione
aerea;
    Ravvisata  l'esigenza di indire un concorso, per titoli ed esami,
per   l'ammissione   di   allievi  ufficiali  piloti  di  complemento
dell'Esercito  ad  un  corso  di  pilotaggio per il conseguimento del
brevetto militare di pilota osservatore dall'elicottero;
    Ravvisata   l'opportunita'   che   venga   svolta  una  prova  di
preselezione  da parte di tutti i concorrenti e che l'ammissione alle
successive   prove  concorsuali  di  un  numero  di  concorrenti  non
superiore  a  venti  volte  quello  dei  posti messi a concorso offra
adeguate garanzie di selezione;
    Considerato  che,  nel  rispetto dell'aliquota massima del 20% di
cui al sopracitato decreto ministeriale 9 febbraio 2000, e' opportuno
prevedere  che  tra  i concorrenti da ammettere alle successive prove
nel  numero  sopraindicato,  quelli  di  sesso femminile non superino
detta aliquota massima,
    Visto  l'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale 26 gennaio
1998,  registrato  alla Corte dei conti il 20 febbraio 1998, registro
n. 1   Difesa,   foglio   n. 259,  recante  "struttura  ordinativa  e
competenze  della  Direzione  Generale  per il personale militare del
Ministero della difesa";

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  E 'indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione
di  5  (cinque) allievi ufficiali piloti di complemento dell'Esercito
ad  un corso di pilotaggio per il conseguimento del brevetto militare
di  pilota  osservatore  dall'elicottero  con  le modalita' di cui al
successivo articolo 14, con obbligo di ferma di anni dodici.
    2.  Al  concorso  possono  partecipare  concorrenti  sia di sesso
maschile   che   femminile.  Tuttavia  il  numero  massimo  di  posti
disponibili  per  i concorrenti di sesso femminile, calcolato in base
all'aliquota  percentuale fissata dal decreto ministeriale 9 febbraio
2000, citato nelle premesse, e' di 1 (uno) posto. Pertanto, in nessun
caso  concorrenti di sesso femminile potranno essere ammessi al corso
di pilotaggio in numero superiore a quello indicato.
    3.  L'Amministrazione  si  riserva  la  facolta'  di sospendere o
rinviare  il  concorso  in  qualunque momento, nonche' di modificare,
fino alla data di approvazione della graduatoria di merito, il numero
dei posti a concorso, per sopravvenute esigenze della Forza armata.