IL COMANDANTE GENERALE

    Vista la legge 1o febbraio 1989, n. 53;
    Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modifiche;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487  concernente  il  regolamento  recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei
pubblici impieghi;
    Vista   la   legge   28 dicembre   1995,  n. 549,  recante  norme
sull'incorporamento  di  unita'  di  leva  nel Corpo della Guardia di
finanza quali finanzieri ausiliari;
    Visti  gli  articoli 1,  comma 115, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662  e  39,  comma 24,  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, che
fissano il numero degli ausiliari per l'anno 2001;
    Vista  la  legge  31 dicembre 1996, n. 675 concernente la "tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali", integrata dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
    Vista  la  legge  15 maggio  1997,  n.  127,  concernente "misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti di decisione e di controllo";
    Vista  la  legge 16 giugno 1998, n. 191 concernente "modifiche ed
integrazioni  alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127
nonche'  norme in materia di formazione del personale dipendente e di
lavoro  a  distanza  nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in
materia di edilizia scolastica";
    Vista  la  legge 8 luglio 1998, n. 230 "Nuove norme in materia di
obiezione di coscienza";
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998
n. 403, concernente il "regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative";
    Visto  l'art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, riguardante
"esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti";
    Visto  il  decreto  ministeriale  17 maggio  2000, "contenente il
regolamento   recante  norme  per  l'accertamento  dell'idoneita'  al
servizio  nella  Guardia  di  finanza  ai sensi dell'art. 1, comma 5,
legge  20 ottobre  1999, n. 380" ed il decreto dirigenziale n. 167483
datato  1o giugno  2000  del  comandante  generale  della  Guardia di
finanza;
    Vista  la  sentenza  della  Corte costituzionale n. 332/00 datata
12 luglio  2000,  con  la  quale  e'  stata dichiarata illegittima la
previsione del requisito dell'assenza di prole;
    Vista  la  sentenza  della  Corte costituzionale n. 391/00 datata
28 luglio  2000,  con  la  quale  e'  stata dichiarata illegittima la
previsione  di  cui  all'art. 26 della legge 1o febbraio 1989, n. 53,
nella  parte  in  cui  rinviando per l'accesso ai ruoli del personale
delle  Forze  di  polizia  al  possesso  delle  qualita'  morali e di
condotta  stabilite  per  l'ammissione ai concorsi della magistratura
ordinaria  prevede  che  siano  esclusi dai concorsi per l'accesso ai
ruoli  delle  Forze  di  polizia  i candidati "i cui parenti in linea
retta  entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo,
hanno  riportato condanne per taluno dei delitti di cui all'art. 407,
comma 2, lettera a), c.p.p.;
    Ritenuta  l'inderogabile  necessita'  di  immettere  in  servizio
nell'anno 2001 contingenti di finanzieri ausiliari per le esigenze di
controllo del territorio in Italia meridionale,

                               Decreta

                               Art. 1.

                Posti disponibili per l'arruolamento

    E'   indetto  per  l'anno  2001  un  arruolamento  di  finanzieri
ausiliari,   che   saranno   incorporati,   secondo   l'ordine  della
graduatoria formata ai sensi dei successivi articoli, in due aliquote
nei mesi di aprile e settembre 2001.
    Il  numero  dei  posti  disponibili sara' determinato con decreto
interministeriale in fase di emanazione.
    Possono  partecipare  all'arruolamento  i  giovani iscritti nelle
liste di leva:
      a) di terra:
        1)  chiamati  a  visite di leva ed arruolati nel 4o trimestre
dell'anno 2000;
        2)  arruolati  con  la  classe  1980  e precedenti ammessi al
ritardo fino al 31 dicembre 2000;
        3)  arruolati  con  la  classe  1980  e precedenti ammessi al
ritardo,  quali studenti di scuola media superiore o equiparati, fino
al 30 settembre 2001;
      b)  di  mare,  previo  nulla  osta  rilasciato dalle competenti
Capitanerie   di  porto,  appartenenti  alla  classe  1982  e  classi
precedenti.
    Presentazione delle domande: entro il 10 gennaio 2001
    Gli  aspiranti  iscritti  nelle  liste  di  leva  di mare, devono
allegare   alla  domanda,  pena  l'esclusione  dall'arruolamento,  il
prescritto  nulla  osta  all'arruolamento  nel Corpo della Guardia di
finanza,  rilasciato dalle competenti Capitanerie di porto, recante i
coefficienti  relativi  al  profilo  somato-funzionale dell'aspirante
cosi' come riscontrato in sede di visita di leva.
    I  posti eventualmente non coperti in un'aliquota saranno portati
in aumento all'aliquota successiva.
    I  giovani  che avranno presentato domanda per l'espletamento del
servizio di leva nella Guardia di finanza, saranno precettati, previo
superamento  dei  prescritti accertamenti psico-attitudinali e visite
mediche,  entro  il  numero  stabilito,  dalle  competenti  autorita'
militari  con le aliquote di chiamata di partenza, per l'avvio ad una
scuola allievi finanzieri.
    La  mancata  presentazione  ai suddetti accertamenti, ovvero alla
scuola  della  Guardia  di  finanza,  non comporta la denuncia per il
reato di mancata presentazione alle armi.

                               Art. 2.


                              Requisiti

    Possono  partecipare  all'arruolamento, in qualita' di finanzieri
ausiliari nel Corpo della Guardia di finanza, i giovani che:
      1) siano cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini anche
gli italiani non appartenenti al territorio della Repubblica;
      2)  siano  in  possesso del diploma di istruzione secondaria di
primo grado;
      3) godano dei diritti politici;
      4)  abbiano  eta',  alla data della scadenza del termine per la
presentazione  delle domande di ammissione all'arruolamento, compresa
tra il 18o ed il 26o anno;
      5)  non siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione;
      6)  non siano stati ammessi a prestare servizio civile ai sensi
della  legge  8 luglio 1998 n. 230, "norme in materia di obiezione di
coscienza";
      7)  non  siano  imputati  o  condannati per delitti non colposi
ovvero sottoposti a misure di prevenzione;
      8)  siano  in  possesso  delle  qualita'  morali  e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria;
      9)  non  siano  stati  espulsi  dalle  Forze armate o dai Corpi
militarmente organizzati;
      10) siano celibi o vedovi;
      11)  non  si  trovino  in situazioni comunque incompatibili con
l'acquisizione   o   la   conservazione   dello  stato  giuridico  di
finanziere.
    I  suddetti  requisiti  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza  del  termine  utile  per  la  presentazione delle domande e
conservati   fino   alla   data  dell'effettivo  incorporamento  (con
eccezione del requisito dell'eta').

                               Art. 3.


                      Domanda di partecipazione

    La  domanda  deve  essere  compilata  in triplice copia presso il
Comando  provinciale  della  Guardia  di  finanza  del  capoluogo  di
provincia nella cui circoscrizione l'aspirante risiede, sull'apposito
modulo  disponibile  presso  il  predetto  Comando, che potra' essere
riprodotto anche in fotocopia.
    Limitatamente  agli  aspiranti  iscritti  nelle  liste di leva di
terra,  i  Comandi  provinciali, dopo aver compilato la parte ad essi
riservata,  invieranno  due copie della suddetta domanda ai distretti
militari  di  appartenenza,  i  quali  provvederanno, a loro volta, a
restituirne una, debitamente compilata per la parte di competenza.
    La  domanda per l'espletamento del servizio di leva nella Guardia
di  finanza  fa decadere irrevocabilmente limitatamente agli iscritti
nelle  liste  di  terra  qualsiasi  forma  di  ritardo o rinvio della
chiamata alle armi precedentemente ottenuto.
    Ogni variazione di indirizzo deve essere comunicata, oltre che al
distretto  militare  o Capitaneria di porto di appartenenza, anche al
comando  provinciale  della  Guardia  di  finanza  della provincia di
residenza.

                               Art. 4.


                 Elementi da indicare nella domanda

    L'aspirante  deve  indicare  sotto  la  personale responsabilita'
penale  nella  domanda, su modello reperibile esclusivamente presso i
Comandi provinciali del Corpo:
      a)  cognome,  nome,  codice  fiscale,  data e luogo di nascita,
nonche' luogo di residenza ed indirizzo completo del numero di codice
postale e, ove possibile, del numero telefonico;
      b) stato di famiglia;
      c)  l'iscrizione  nelle  liste  di  leva di terra o di mare con
indicazione,   rispettivamente,   del   distretto  militare  o  della
Capitaneria di porto di appartenenza;
      d)   l'idoneita'  al  servizio  militare  con  indicazione  del
Consiglio di leva;
      e) il titolo di studio posseduto;
      f) precedente d'arte, professione o mestiere.
    Gli  aspiranti  devono  comunicare  al Comando provinciale che ha
ricevuto  la  domanda  di  arruolamento  ogni eventuale variazione di
residenza   o   domicilio  comprovandola  con  idonea  documentazione
(certificato  di  residenza  o  talloncino  di richiesta di cambio di
residenza, ovvero dichiarazione sostitutiva a termine di legge).
    Non viene assunta alcuna responsabilita' circa possibili disguidi
derivanti  da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazione di
domicilio di residenza o da eventi di forza maggiore.
    Inoltre,   non  si  assume  alcuna  responsabilita'  in  caso  di
ritardata   ricezione,   da  parte  degli  aspiranti,  di  avvisi  di
convocazione  dovuta  a disguidi postali o altre cause non imputabili
ad inadempienze dell'amministrazione.

                               Art. 5.


                      Commissione giudicatrice

    La commissione di reclutamento, nominata dal comandante generale,
e'  presieduta  dal  comandante  del  centro  di  reclutamento  ed e'
ripartita nelle seguenti sottocommissioni:
      a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti, il vaglio
delle  informazioni,  la  valutazione  dei  titoli, la determinazione
dell'aliquota   degli   aspiranti   da  convocare  agli  accertamenti
definitivi e la predisposizione della graduatoria finale;
      b) sottocommissione per gli accertamenti psico-attitudinali;
      c) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita' fisica;
      d) sottocommissione  di  revisione dei giudizi di non idoneita'
fisica.
    Le sottocommissioni per i lavori di rispettiva competenza possono
avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e tecnico.
    Gli  atti  compilati  dalle  sottocommissioni  per  i  lavori  di
rispettiva  competenza  sono  riveduti e controfirmati dal Presidente
della commissione di reclutamento.

                               Art. 6.


Formazione  dell'aliquota  degli  aspiranti  finanzieri  ausiliari da
               sottoporre agli accertamenti definitivi

    Il  centro  di reclutamento della Guardia di finanza verifichera'
la  compatibilita'  dei profili sanitari degli aspiranti accertati in
sede  di  visita  medica  di leva con quelli previsti per il grado di
allievo   finanziere   dal   decreto   ministeriale  17 maggio  2000,
"contenente   il   regolamento   recante   norme  per  l'accertamento
dell'idoneita'   al  servizio  nella  Guardia  di  finanza  ai  sensi
dell'art. 1,  comma 5,  legge  20 ottobre 1999, n. 380" e dal decreto
dirigenziale n. 167483 datato 1o giugno 2000, del comandante generale
della  Guardia  di  finanza.  Per quanto concerne gli aspiranti i cui
profili   somato-funzionali   PS   (condizioni  psichiche)  risultino
mancanti  perche'  non pervenuti dal competente distretto militare in
quanto  non  previsti  al tempo dalla iniziale visita di leva, non si
applichera'  l'automatica  esclusione di cui al successivo comma. Nei
loro  confronti il predetto profilo sara' valutato ex novo in sede di
visita medica presso il centro di reclutamento.
    Gli  aspiranti  non in possesso dei requisiti minimi previsti dal
predetto   decreto  ministeriale,  rimarranno  a  disposizione  delle
competenti  autorita'  militari  per il normale avvio alle armi nelle
Forze armate.
    L'aliquota   degli  aspiranti  da  sottoporre  agli  accertamenti
definitivi  di  cui  al  successivo  art. 7  sara' predisposta, dalla
competente   sottocommissione   di   arruolamento,   sulla  base  dei
coefficienti  sanitari  riscontrati in sede di visita medica di leva,
delle  complessive  esigenze  reclutative  del Corpo e dei profili di
successivo  impiego degli ausiliari, cosi' come stabiliti dal Comando
generale del Corpo.
    Gli  aspiranti non in possesso dei citati profili sanitari minimi
o  non  compresi  nell'aliquota  di  cui  al  comma precedente devono
considerarsi  esclusi  dall'arruolamento,  agli stessi non sara' data
comunicazione alcuna.

                               Art. 7.


          Aspiranti convocati agli accertamenti definitivi

    Gli aspiranti compresi nell'aliquota di cui al precedente art. 6,
saranno  convocati,  a  cura  del  centro di reclutamento, per essere
sottoposti agli accertamenti definitivi.
    Gli  aspiranti  convocati a sostenere tali accertamenti, all'atto
della  presentazione,  dovranno produrre un certificato rilasciato da
struttura sanitaria pubblica attestante la recente effettuazione, non
oltre i due mesi, dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C.
La  mancata  presentazione  di  detto certificato determinera' la non
ammissione del candidato agli accertamenti sanitari.
    Gli accertamenti definitivi che comprendono:
      a) prove psico-attitudinali;
      b) esami  specialistici  e  visita  medica generale, avranno di
massima il seguente svolgimento:
        prove psico-attitudinali: prima e seconda giornata;
        esami  specialistici e visita medica generale: terza e quarta
giornata;
        eventuale visita medica di revisione: quinta giornata o altra
data da destinarsi.
    Le     prove    psico-attitudinali    sono    effettuate    dalla
sottocommissione di cui alla lettera b) del precedente art. 5.
    Le  prove  psico-attitudinali si concludono con una dichiarazione
di  idoneita' o non idoneita' a prestare servizio nel Corpo di cui e'
data comunicazione agli aspiranti.
    Non e' ammessa la revisione di tale giudizio.
    Soltanto    gli    aspiranti   dichiarati   idonei   alle   prove
psico-attitudinali  vengono  sottoposti  ai  successivi  accertamenti
sanitari.
    Gli  accertamenti sanitari sono effettuati dalla sottocommissione
di cui alla lettera c) del precedente art. 5.
    Essi  tendono  ad  accertare il possesso da parte degli aspiranti
delle    qualita'    fisiche   necessarie   per   prestare   servizio
incondizionato nel Corpo della Guardia di finanza.
    Gli  aspiranti  che non risultino possedere tali qualita' fisiche
sono esclusi dall'arruolamento.
    L'esclusione e' immediatamente comunicata all'interessato.

                               Art. 8.


                     Visita medica di revisione

    L'aspirante  non idoneo alla visita medica, (ad eccezione che per
i  requisiti  fisici  di  cui  al  successivo art. 10, punto 1), puo'
presentare,  a pena di nullita' contestualmente alla comunicazione di
non  idoneita'  fisica,  domanda  di ammissione alla visita medica di
revisione. La suddetta richiesta deve essere presentata al presidente
della sottocommissione di cui alla lettera c) del precedente art. 5.
    Il  giudizio  di  revisione e' espresso dalla sottocommissione di
cui  alla  lettera  d)  del  precedente art. 5 e verte soltanto sulla
malattia   che  ha  dato  luogo  al  giudizio  di  inidoneita'  della
sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita' fisica.
    Qualora  la  sottocommissione  di revisione proceda alla modifica
del  precedente  giudizio  esprimendosi  per  l'idoneita', deve anche
attribuire  il  coefficiente di idoneita' fisica nonche' il punteggio
relativo.

                               Art. 9.


                 Mancata presentazione del candidato

    L'aspirante  che,  regolarmente  convocato,  non  si presenta nel
giorno  e nell'ora stabiliti per gli accertamenti psico-attitudinali,
per  la visita medica di primo accertamento o per la visita medica di
revisione     sara'     considerato    rinunziatario    ed    escluso
dall'arruolamento.

                              Art. 10.


                          Requisiti fisici

    Le  sottocommissioni  incaricate  dell'accertamento dei requisiti
fisici  dei  candidati  hanno  il compito di selezionare elementi che
rientrano  nei  profili  sanitari  di cui alla tabella B) del decreto
dirigenziale n. 167483 datato 1o giugno 2000, del comandante generale
della  Guardia  di  finanza,  in  ottemperanza  a quanto disposto dal
decreto  ministeriale  17 maggio  2000,  "contenente  il  regolamento
recante  norme  per  l'accertamento  dell'idoneita' al servizio nella
Guardia  di  finanza  ai sensi dell'art. 1, comma 5, legge 20 ottobre
1999, n. 380".
    I candidati saranno sottoposti a visita:
      neurologica;
      psichiatrica;
      otorinolaringoiatrica;
      oculistica;
      odontostomatologica.
    1.  I  candidati  all'atto  della  visita  medica devono comunque
avere:
      a) statura non inferiore a metri 1,65;
      b) acutezza visiva:
      uguale  o  superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10
nell'occhio  che vede meno raggiungibile con correzione non superiore
alle tre diottrie anche in un solo occhio;
    campo visivo e motilita' oculare normale;
    - visione binoculare;
    - senso cromatico normale alle matassine colorate.
    I  candidati  con  vizi  visivi  devono  portare seco alla visita
medica le proprie lenti correttive "a tempiali".
    La  rilevazione  dell'entita'  visiva  per  detti candidati sara'
effettuata con le lenti "a tempiali" e non con quelle "a contatto".
    Saranno  causa  di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva.
    Per  quanto  riguarda  la  funzione  uditiva  saranno considerati
idonei  i  candidati  il  cui  deficit  non sia superiore ai seguenti
parametri:
      Monolaterale: valori compresi tra 25 e 35 dB;
      Bilaterale: P.P.T. compresa entro il 20%.
    Saranno  inoltre  causa  di  inidoneita'  i disturbi della parola
anche  se  in  forma  lieve  e  l'uso di sostanze psico-attive e/o la
positivita' ai relativi test tossicologici.
    La  dentatura  deve  essere  in  buone  condizioni. Devono essere
presenti  almeno 26 elementi dentari: i denti mancanti, comunque, non
devono  riguardare  piu'  di due coppie masticatorie contrapposte. La
protesi  efficiente  e tollerata va considerata sostitutiva del dente
mancante.
    Non sono ammesse comunque protesi mobili.
    2. Saranno inoltre eseguiti i seguenti esami:
      radiografia del torace;
      dell'urina ed ematochimici;
      elettrocardiografico e visita cardiologica;
      test psico-clinici.
    Gli  aspiranti  saranno  eventualmente  sottoposti  ad  ulteriori
visite  specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio, al fine
di evidenziare particolari patologie.
    I  candidati  che non raggiungono i requisiti fisici minimi negli
accertamenti  di cui al punto 1, saranno subito dichiarati non idonei
dalla  competente  sottocommissione  medica,  senza essere sottoposti
agli  esami  di  cui  al punto 2. Contro tale giudizio non e' ammessa
visita di revisione.
    Per  i  concorrenti  sottoposti  con esito favorevole alla visita
medica  ed  agli  esami suddetti sara' eseguita l'analisi sierologica
del sangue per l'accertamento della lue che, se positiva, comportera'
l'esclusione anche dopo il termine delle operazioni di concorso.
    Avverso   tali   esclusioni  gli  interessati  potranno  produrre
ricorso:
      giurisdizionale,  al  competente  T.A.R., entro sessanta giorni
dalla  notifica,  ai  sensi  dell'art. 21,  primo  comma, della legge
6 dicembre  1971,  n. 1034  e  decreto  legislativo  3 febbraio 1993,
n. 29,   art. 68,   comma 4,   cosi'   come  modificato  dal  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
      straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla
data  di comunicazione del provvedimento, ai sensi dell'art. 9, primo
comma,  del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971,
n. 1199.

                              Art. 11.


                     Documentazione da produrre

    Gli  aspiranti  giudicati  idonei  al  termine degli accertamenti
definitivi,   devono  presentare,  nel  termine  di  quindici  giorni
decorrenti   dalla   notifica  della  citata  idoneita',  al  Comando
provinciale   della   Guardia  di  finanza,  presso  il  quale  hanno
presentato la domanda di arruolamento, i seguenti documenti:
      a) estratto dell'atto di nascita (non certificato);
      b) certificato di cittadinanza italiana;
      c) certificato di godimento dei diritti politici;
      d) certificato di stato civile libero, di data non anteriore ad
un  mese  dal giorno dell'esibizione, rilasciato dal comune del luogo
di nascita. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto
di  nascita rechi l'annotazione dello stato civile (in tal caso anche
quest'ultimo  documento  deve essere di data non anteriore ad un mese
dal giorno dell'esibizione);
      e) stato di famiglia;
      f) eventuale   documento   attestante   le  preferenze  di  cui
all'art. 12.
    Ai  sensi  della  legge  23 agosto  1988,  n. 370, tali documenti
potranno essere presentati in carta semplice.
    Le  certificazioni  attestanti i requisiti di cui sopra, potranno
essere  prodotte mediante dichiarazioni sostitutive di cui al decreto
del   Presidente   della  Repubblica  20 ottobre  1998,  n.  403.  Le
dichiarazioni   mendaci   saranno   perseguite  penalmente  ai  sensi
dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

                              Art. 12.


                             Graduatorie

    Al  termine  degli accertamenti definitivi la sottocommissione di
cui  alla  lettera  a)  del  precedente  art. 5,  - procede in base a
criteri  determinati  dal  Comando  generale  - alla formazione della
graduatoria finale, secondo il punteggio attribuito:
      a) alle  qualita'  fisiche  di  ciascun  aspirante  cosi'  come
riscontrate in sede di accertamenti definitivi;
      b) al titolo di studio;
      c) agli    attestati    professionali,    d'arte   e   mestiere
effettivamente posseduti all'atto della presentazione delle domande.
    A  parita'  di  punteggio  saranno  osservate  le  norme  di  cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n.  487  e  quelle  di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno
1998, n. 191.

                              Art. 13.


                    Incorporamento dei prescelti

    Sono   incorporati   in  qualita'  di  finanzieri  ausiliari  gli
aspiranti  iscritti  nella  graduatoria di cui al precedente art. 12,
nei limiti dei posti disponibili per ogni aliquota di arruolamento.
    Gli  aspiranti  in  soprannumero,  nella  graduatoria  di  cui al
precedente  art. 12,  saranno  posti  a disposizione delle competenti
autorita'  militari, ad eccezione dei primi cento, che saranno tenuti
disponibili   per   le  eventuali  sostituzioni  di  cui  all'ultimo,
comma del,  presente  articolo,  entro  i  trenta  giorni  successivi
all'inizio del corso.
    Con  apposita  comunicazione i prescelti saranno convocati per la
frequenza del corso di formazione della durata di quattro mesi presso
un reparto d'istruzione della Guardia di finanza.
    I   corsi  avranno  inizio  rispettivamente  il  9 aprile  ed  il
10 settembre 2001.
    All'atto  della  presentazione  al  corso  e  prima  della  firma
dell'atto  di  arruolamento  quali  finanzieri ausiliari, gli allievi
sono  sottoposti  a  visita medica, a cura del dirigente del servizio
sanitario   del  reparto  di  istruzione  per  stabilire  se  abbiano
conservato o meno l'idoneita' fisica.
    L'allievo non piu' in possesso di tale idoneita' e' rinviato alla
competente Autorita' militare a cura del comando legione allievi.
    La  mancata presentazione nel giorno fissato presso il reparto di
istruzione viene considerata rinuncia.
    Il Comando centro di reclutamento - di concerto con le competenti
autorita'  militari  - provvede ad integrare le convocazioni, secondo
l'ordine di graduatoria, per i posti comunque resi disponibili.

                              Art. 14.


                 Riduzione per i viaggi in ferrovia

    Gli  aspiranti,  per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a
compiere  per effetto delle loro convocazioni alle prove previste per
l'arruolamento,  nonche'  per  raggiungere  la  sede  del  reparto di
istruzione  quando  siano stati dichiarati idonei all'incorporamento,
avranno  diritto  al  beneficio  della tariffa militare in aderenza a
quanto   previsto  con  decreto  interministeriale  n. 5795  in  data
24 giugno 1959 e successive modificazioni.
    Essi  saranno  provvisti  della  richiesta  mod.  M/B  unificato,
unitamente   al  foglio  di  via,  a  cura  dei  comandi  provinciali
competenti  per territorio, per i viaggi della propria sede a Roma, e
dal centro di reclutamento per i viaggi di ritorno in famiglia.
    Le  spese  di  vitto  e alloggio, sostenute durante le varie fasi
concorsuali, sono a totale carico degli aspiranti.

                              Art. 15.


Trattamento  economico  ed  immissione  nel  ruolo  degli appuntati e
                             finanzieri

    Durante  la  frequenza del corso ed al compimento del quarto mese
d'istruzione,  i  finanzieri  ausiliari  percepiranno  il trattamento
economico come da norme amministrative in vigore.
    Il  servizio  di  finanziere  ausiliario e', a tutti gli effetti,
servizio  di  leva ed ha la durata pari a 12 mesi (art. 1, comma 105,
legge 23 dicembre 1996, n. 662).

                              Art. 16.


                  Rafferma annuale e/o quadriennale

    All'atto  del  collocamento  in  congedo,  coloro che ne facciano
richiesta  ed  abbiano  prestato  lodevole  servizio  possono  essere
trattenuti  per  un  altro  anno,  con  la  qualifica  di  finanzieri
ausiliari, ovvero immessi in ruolo, nei limiti degli organici fissati
dalla  legge, quali finanzieri con contrazione della ferma volontaria
di  anni  quattro,  previo completamento del corso di istruzione e di
addestramento (ulteriori sei mesi), previsto per i finanzieri.
    Il  servizio  gia' prestato dalla data dell'iniziale reclutamento
e' valido a tutti gli effetti, sia giuridici che economici, qualora i
finanzieri ausiliari contraggano la ferma volontaria di anni quattro.
    Al  termine  del  corso  di  istruzione,  i  finanzieri ausiliari
saranno  destinati nelle sedi ove esigenze organiche e di servizio lo
richiedono.

                              Art. 17.


                   Trattamento dei dati personali

    Ai  sensi  dell'art. 10,  comma 1,  della legge 31 dicembre 1996,
n. 675,  i  dati  personali  forniti  dai  candidati saranno raccolti
presso  il  centro  di  reclutamento  della guardia di finanza per le
finalita'  concorsuali  e  saranno  trattati  presso  la  banca  dati
automatizzata  anche  successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto  di  lavoro  per  le  finalita'  inerenti  alla gestione del
rapporto medesimo.
    Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno  essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  od  alla
posizione   giuridica-economica   del  candidato,  nonche',  in  caso
positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
    L'interessato  gode  dei  diritti di cui all'art. 13 della citata
legge,  tra i quali il diritto all'accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei,  incompleti  o  raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro  trattamento  per  motivi
legittimi.
    Tali  diritti  potranno  essere  fatti  valere  nei confronti del
comandante  del centro di reclutamento, responsabile del trattamento.
Il  titolare  del trattamento e' il comandante generale della Guardia
di finanza.
    Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo.
      Roma, 22 novembre 2000
                                 Il generale C.A.: Mosca Moschini