IL RETTORE


    Vista  la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6,
in   base   al   quale   le  universita'  sono  dotate  di  autonomia
regolamentare e statutaria;
    Visto  lo  statuto di autonomia dell'Universita' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 2 giugno 1998;
    Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
    Vista  la  legge  10 aprile  1991,  n.  125, in materia di azioni
positive per la realizzazione della parita' uomo donna nel lavoro;
    Vista la legge n. 104 del 5 febbraio 1992;
    Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
    Vista  la  legge  27 dicembre  1997,  n. 449 che ha espressamente
previsto  all'art. 51,  comma 6,  la  possibilita'  alle universita',
nell'ambito  delle  disponibilita'  di bilancio, di conferire assegni
per la collaborazione ad attivita' di ricerca;
    Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 403 del
20 ottobre  1998  in  materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative;
    Vista   la   circolare   del  Ministero  di  grazia  e  giustizia
22 febbraio  1999,  n. 1/50-FG-40/97/U887, in materia di "regolamento
di    attuazione    sulla    semplificazione   delle   certificazioni
amministrative";
    Visto  il  decreto  ministeriale del 26 febbraio 1999, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  61 del 15 marzo 1999, con cui vengono
rideterminati   i  settori  scientifico-disciplinari,  come  previsto
dall'art. 17, comma 99, della legge n. 127/1997;
    Visto  il  regolamento  di  Ateneo  relativo all'accensione degli
assegni  per  collaborazione  ad  attivita'  di ricerca approvato dal
senato  accademico  in data 10 luglio 1998 e successive modificazioni
ed integrazioni;
    Vista   la  delibera  del  senato  accademico  nella  seduta  del
29 febbraio 2000;
    Visto il decreto rettorale n. 825 del 18 aprile 2000, relativo al
suddetto  regolamento,  come  integrato  all'art. 11,  in  materia di
requisiti per l'accensione ad assegni di ricerca;
    Viste  le  richieste  relative  all'assegnazione  di  assegni  di
ricerca   inoltrate   dall'Istituto  di  clinica  pediatrica  (seduta
dell'8 luglio   2000),   dall'Istituto   di  biochimica  (seduta  del
7 settembre  2000)  e  dal  Dipartimento  di biotecnologie agrarie ed
ambientali  (seduta  del 20 settembre 2000 e determinazione n. 13 del
25 ottobre 2000);
    Vista la nota del servizio finanziario in data 6 novembre 2000 in
tema di variazione di bilancio 2000;
    Vista   la   disponibilita'   nel  bilancio  es.  fin. 2000,  sul
pertinente capitolo delle uscite, alla voce "assegni di ricerca";
    Vista   la  delibera  del  senato  accademico  nella  seduta  del
7 novembre 2000;
    Vista  la  delibera del consiglio di amministrazione nella seduta
del 9 novembre 2000;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                        Numero degli assegni

    Sono   indette  selezioni  pubbliche,  per  titoli  e  colloquio,
finalizzate  al  conferimento  di  otto  assegni  di  ricerca a tempo
determinato  per la collaborazione all'attivita' di ricerca presso le
aree e i settori specificati nell'allegato A, che fa parte integrante
del presente bando.
    Per   quanto   riguarda   le   discipline   incluse  nei  settori
scientifico-disciplinari   interessati,   si  fa  rinvio  al  decreto
ministeriale  23 giugno  1997,  pubblicato  nel supplemento ordinario
alla  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 175 del 29 luglio 1997
e  al  decreto  ministeriale  del  26 febbraio 1999, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale  n.  61  del  15 marzo  1999,  con  cui  vengono
rideterminati   i  settori  scientifico-disciplinari,  come  previsto
dall'art. 17, comma 99, della legge n. 127/1997.
    Il  candidato  che  intende  concorrere  a  piu'  procedure  deve
presentare  domanda  separata  per  ciascuna di esse. Qualora con una
singola  istanza sia richiesta la partecipazione a piu' procedure, il
candidato  sara'  ammesso  soltanto alla prima indicata nella domanda
stessa.
    L'amministrazione  garantisce  parita'  e  pari  opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.