IL RETTORE

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3,  concernente  lo  statuto degli impiegati civili dello Stato, e
successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la  legge  4 gennaio  1968,  n. 15  ed  in particolare gli
articoli 2   e   4,   concernenti  le  dichiarazioni  sostitutive  di
certificazioni e dell'atto di notorieta';
    Vista  la  legge  9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
    Vista  la  legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente le parita' e
pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il
trattamento sul lavoro;
    Vista  la  legge  5 febbraio  1992, n. 104, concernente i diritti
delle persone handicappate;
    Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni   ed  integrazioni,  concernente  la  razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  e  successive modificazioni, recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
    Visto  il  decreto-legge  21 aprile  1995, n. 120, convertito con
modificazioni  in  legge  21 giugno  1995,  n. 236, ed in particolare
l'art. 4,   concernente  l'assunzione  di  collaboratori  ed  esperti
linguistici di lingua madre;
    Vista   la   legge   31 dicembre   1996,   n. 675   e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  concernente il trattamento dei dati
personali;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente lo snellimento
dell'attivita' amministrativa;
    Visto  il  decreto  ministeriale  23 giugno  1997, concernente la
rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403   in   materia   di   semplificazione   delle   certificazioni
amministrative;
    Visto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Genova,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 3 del
4 gennaio 1995 e le successive modificazioni;
    Visto  il  contratto collettivo di Ateneo ricettivo degli accordi
tra  la  delegazione  di parte pubblica e le rappresentanze sindacali
rappresentative   dei   collaboratori   ed  esperti  linguistici  del
13 luglio 1995;
    Visto  il  C.C.N.L.  dei  dipendenti  del comparto Universita' in
vigore dal 9 agosto 2000, ed in particolare l'art. 52;
    Visto  il  decreto  rettorale  n. 209  del 5 dicembre 1997 con il
quale  e'  stata  emanata  la  "Normativa riguardante le procedure di
reclutamento di collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre"
approvata  dal  senato accademico e dal consiglio di amministrazione,
rispettivamente nelle sedute del 17 e 25 novembre 1997;
    Viste  le  deliberazioni del senato accademico e del consiglio di
amministrazione,  rispettivamente  nelle sedute del 16 ottobre 2000 e
24 ottobre  2000  in merito all'avvio delle procedure di reclutamento
di  un  collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre francese
presso  la  facolta'  di  scienze  della  formazione con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, con impegno orario a tempo pieno.

                              Decreta:


                               Art. 1.
                          Numero dei posti

    1. Per  le  motivazioni  di  cui in premessa e' indetta selezione
pubblica,  per  titoli ed esami, per l'assunzione di un collaboratore
ed  esperto  linguistico  di  lingua  madre  francese,  con contratto
individuale  di  lavoro  subordinato  di  diritto  privato,  a  tempo
indeterminato  con impegno orario a tempo pieno, collegio scientifico
disciplinare umanistico, settore scientifico-disciplinare L16B Lingua
francese,   presso   la   facolta'   di   scienze   della  formazione
dell'Universita' degli studi di Genova.
    2. L'amministrazione  garantisce  parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                              Art.  2.


                  Requisiti generali di ammissione

    1. I candidati devono possedere i seguenti requisiti:
      a) titolo di studio previsto dal successivo art. 4;
      b) essere  di  lingua  madre  francese,  con  cio' intendendosi
cittadini  italiani  o  stranieri  che  per  derivazione  familiare e
vissuto   linguistico   abbiano   la   capacita'  di  esprimersi  con
naturalezza nella lingua di appartenenza;
      c) idoneita'  fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta'
di  sottoporre a visita medica di controllo i vincitori, in base alla
normativa vigente;
      d) essere  in  posizione regolare nei confronti dell'obbligo di
leva;
      e) non  essere  esclusi  dall'elettorato  politico  attivo  (se
cittadino italiano);
      f) godere  dei  diritti  civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza (se cittadino straniero);
      g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una    pubblica   amministrazione   per   persistente   insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale,  ai  sensi  dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo
unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli impiegati
civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
      h) avere   adeguata   conoscenza   della  lingua  italiana  (se
cittadino straniero).
    2.  I  requisiti  prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
ammissione.
    3.   I   candidati  sono  ammessi  con  riserva  alla  selezione.
L'amministrazione  puo'  disporre  in ogni momento, con provvedimento
motivato,  l'esclusione  dalla  selezione  per  difetto dei requisiti
prescritti.  Tale  provvedimento  verra'  comunicato  all'interessato
mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

                              Art.  3.


                   Domanda e termine di presentazione

    1. La domanda di ammissione alla selezione dev'essere prodotta, a
pena  di  esclusione,  entro il termine perentorio di giorni trenta a
decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4a serie speciale.
    2.  Qualora  il  termine  di  scadenza  indicato  cada  in giorno
festivo, la scadenza e' prorogata al primo giorno feriale utile.
    3.  La domanda deve essere scritta in modo chiaro e assolutamente
leggibile,  sottoscritta  ed  indirizzata al direttore amministrativo
dell'Universita'  degli studi di Genova dipartimento gestione risorse
umane  e  organizzazione servizio organico, reclutamento e mobilita',
via  Balbi  5.  Deve  essere  redatta, in carta semplice, su apposito
modello  Allegato "A", che fa parte integrante del presente avviso di
selezione,  disponibile presso la sede dell'amministrazione Centrale,
via  Balbi  5,  ovvero  al seguente indirizzo telematico: http://www.
unige.it.
    4.  E'  consentito  redigere  la  domanda  anche  utilizzando  la
fotocopia  della pagina della Gazzetta Ufficiale in cui e' pubblicato
l'Allegato  "A"  fac-simile  della  domanda  purche'  sia  chiara  ed
integrale.
    5. La domanda puo' essere presentata direttamente al servizio che
rilascera' apposita ricevuta.
    6.  La domanda puo' anche essere inviata a mezzo raccomandata con
avviso  di  ricevimento,  all'indirizzo  sopra  indicato. In tal caso
fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
    7.   Non   saranno   prese   in  considerazione  le  domande  non
sottoscritte,  quelle  prive  dei  dati  anagrafici e quelle che, per
qualsiasi causa, dovessero essere prodotte a questa Universita' oltre
il termine sopra indicato.
    8. Tutte le comunicazioni riguardanti le selezioni indette con il
presente  decreto  verranno  inoltrate  agli  interessati  a mezzo di
raccomandata.
    9. I candidati sono tenuti ad allegare alla domanda una fotocopia
di  un  documento  di identita' e tutti i titoli di cui al successivo
art. 5  che  ritengono utili ai fini della valutazione da parte della
commissione esaminatrice.
    10.  Tali  titoli  possono essere prodotti in originale, in copia
autenticata   ovvero   in  copia  dichiarata  conforme  all'originale
mediante  dichiarazione  sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi
dell'art. 2  del  decreto  del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998 n. 403.
    11.  I  candidati  possono  altresi'  dimostrare  il possesso dei
titoli  di  cui  trattasi  mediante la forma di semplificazione delle
certificazioni  amministrative  consentite  dalla  legge  n. 15/1968,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 23 del 27 gennaio 68 e dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n. 275 del 24 novembre 98
(modulo B allegato).
    12.  Le  stesse  modalita'  previste  per i cittadini italiani si
applicano    ai    cittadini   dell'Unione   europea.   I   cittadini
extracomunitari  residenti  in  Italia  secondo  le  disposizioni del
regolamento  anagrafico  della  popolazione  residente  approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30 maggio  1989, n. 223,
possono   utilizzare   le   dichiarazioni   sostitutive   in   parola
limitatamente  ai  casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e
qualita'  personali  certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici o privati italiani.
    13.  Nell'ambito dei titoli, le pubblicazioni, che debbono essere
comunque allegate alla domanda e corredate da elenco, sono valutabili
se  presentate  in  forma di estratti di stampa (poiche' le bozze non
presuppongono  l'avvenuta  pubblicazione) e sono valide ai fini della
valutazione  purche'  siano  evidenti  l'autore, l'editore, il titolo
dell'opera,  il luogo di pubblicazione ed il numero dell'opera da cui
sono  ricavate,  ovvero  le  informazioni  equivalenti che consentano
l'identificazione  dell'opera. Per i lavori stampati all'estero deve,
altresi',  risultare  la data di pubblicazione. Per i lavori stampati
in  Italia  devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1
del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.
    14.  L'amministrazione  non  assume alcuna responsabilita' per la
dispersione  di  comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito  da  parte  del  concorrente  o  da mancata, oppure tardiva,
comunicazione  del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne'  per  gli  eventuali  disguidi  postali  o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

                              Art.  4.


              Dichiarazioni da formulare nella domanda

    1. Nella  domanda il candidato, oltre il cognome ed il nome, deve
dichiarare, a pena di esclusione dalla partecipazione alla selezione,
ai  sensi  degli  articoli 1  e  2  del  decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998:
      a) la data ed il luogo di nascita;
      b) la  residenza  ed  il preciso domicilio eletto ai fini della
partecipazione alla selezione;
      c) la cittadinanza;
      d) di essere di lingua madre svedese;
      e) (se  cittadino  italiano):  il  comune ove e' iscritto nelle
liste  elettorali,  ovvero  i  motivi  della  non  iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
      f) (se  cittadino  straniero):  di  godere dei diritti civili e
politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i
motivi del mancato godimento;
      g) di  non  aver  riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne  penali  riportate,  nonche'  i procedimenti penali pendenti
(precisando  eventuali  provvedimenti di amnistia, condono, indulto o
perdono giudiziario);
      h) il possesso di diploma di laurea italiana in area umanistica
o  titolo  compatibile  quale  "Licencie'" o "Maitrise" rilasciate da
facolta' umanistiche in Belgio e Francia.
      i) la   posizione   relativa   all'adempimento  degli  obblighi
militari;
      l) gli    eventuali    servizi    prestati   presso   pubbliche
amministrazioni  e  le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impiego;
      m) che non e' stato destituito o dispensato dall'impiego presso
una    pubblica   amministrazione   per   persistente   insufficiente
rendimento,  ne'  e' stato dichiarato decaduto da un impiego statale,
ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle
disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati civili dello
Stato,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
      n) (se cittadino straniero): di avere adeguata conoscenza della
lingua italiana;
      o) il  possesso  di  eventuali  titoli  validi  ai  fini  della
preferenza nella costituzione del rapporto di lavoro.
    2.  I  candidati  portatori di handicap possono specificare nella
domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonche'
l'eventuale  necessita'  di  tempi  aggiuntivi allo svolgimento delle
prove di esame.
    3.  L'amministrazione  si  riserva  la  facolta'  di procedere ad
idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
    4. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicita'
del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente  conseguenti  al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione   non   veritiera,   fermo   restando  quanto  previsto
dall'art. 26 della legge n. 15/1968.

                              Art.  5.


               Prove di esame e valutazione dei titoli

    1.  Le  prove  di  esame  avranno  luogo a Genova e tenderanno ad
accertare  l'attitudine  dei  candidati  a  svolgere  l'attivita'  di
collaborazione  all'apprendimento  delle  lingue  straniere  da parte
degli studenti. Esse consisteranno:
      nella discussione dei titoli presentati dal candidato;
      in   una  prova  didattica  volta  ad  accertare  quanto  sopra
indicato,  su  tema  da assegnarsi con 24 ore di anticipo, estratto a
sorte fra i tre proposti dalla commissione.
    2. Il  punteggio  complessivo  e'  pari  a  sessanta  punti cosi'
suddiviso:
      quindici punti per la discussione dei titoli;
      trenta punti per la prova didattica;
      quindici punti per la valutazione dei titoli.
    3. Le prove di esame sopra indicate si ritengono superate con una
votazione, rispettivamente, di almeno 10,5/15 e 21/30.
    4.   Il   punteggio  finale  e'  formato  sommando  al  punteggio
attribuito ai titoli le votazioni conseguite nelle prove.
    5.  Sono  valutabili  le  seguenti  tipologie  di  titoli purche'
corrispondenti alle attivita' lavorative previste per i collaboratori
ed esperti linguistici di lingua madre:
      attivita'    didattica    presso   pubbliche   amministrazioni,
istituzioni  ed  enti  pubblici  stranieri  ovvero presso istituzioni
private italiane o straniere, fino ad un massimo di punti 5;
      corsi di specializzazione, perfezionamento, aggiornamento, fino
ad un massimo di punti 5;
      altri  titoli  a  discrezione  della  commissione,  fino ad una
massimo di punti 5.
    6. Le  pubblicazioni  redatte  in  collaborazione  possono essere
considerate  come  titoli  utili  solo  ove sia possibile scindere ed
individuare   l'apporto   dei  singoli  autori,  in  modo  che  siano
valutabili, a favore del candidato, per la parte che lo riguarda.
    7.  La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri,
precede le prove di esame.
    8. Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto agli
interessati  mediante  affissione all'albo del rettorato e della sede
degli esami prima dell'effettuazione delle prove di esame.
    9.  Il  diario  delle prove sara' comunicato ai singoli candidati
tramite  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  almeno quindici
giorni prima dell'inizio delle prove medesime.
    10.  La  comunicazione  dei  risultati  delle  prove  verra' data
mediante affissione di apposito avviso all'albo del rettorato e della
sede degli esami.
    11.  Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno essere muniti di documento di riconoscimento valido.

                              Art.  6.


                   Preferenza a parita' di merito

    1. Le  categorie  di  cittadini che hanno preferenza a parita' di
merito  e  a  parita'  di titoli sono appresso elencate. A parita' di
merito i titoli di preferenza sono:
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4) i  mutilati  ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7) gli  orfani  dei  caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9) gli  insigniti  di  croce  di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
     10) i   figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti;
     11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
     12) i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
     13) i  genitori  vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
     14) i  genitori  vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
     15) i  genitori  vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
     16) coloro   che   abbiano   prestato   servizio  militare  come
combattenti;
     17) coloro  che  abbiano  prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per non meno di un anno nella amministrazione che ha indetto
la selezione;
     18) i  coniugati  e  i  non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
     19) gli invalidi ed i mutilati civili;
     20) militari   volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    2. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
      a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
    3. E' preferito infine il candidato piu' giovane di eta'.

                              Art.  7.


Nomina  della  commissione  esaminatrice  Formazione  ed approvazione
                          della graduatoria

    1.  La  commissione  esaminatrice  e'  nominata  dal  rettore, su
proposta  del  consiglio della facolta' cui afferisce il posto, ed e'
formata da:
      due docenti inquadrati nel settore scientifico-disciplinare per
il quale e' indetta la selezione;
      un  docente  appartenente  al collegio scientifico disciplinare
umanistico, nonche' da un appartenente a categoria non inferiore alla
D, area amministrativo-gestionale.
    2. Almeno due docenti componenti la commissione debbono essere in
servizio presso altro ateneo.
    3.  Espletate  le  prove  della selezione la commissione forma la
graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio finale.
    4.  La  graduatoria  di  merito  e  quella  del  vincitore  della
selezione sono approvate con decreto.
    5.  La  graduatoria  di  merito  dei candidati e' formata secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato  con  l'osservanza,  a  parita'  di punti, delle preferenze
previste dal precedente art. 6.
    6. E 'dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella
graduatoria di merito.
    7. La  graduatoria  di merito e quella del vincitore saranno rese
pubbliche mediante affissione all'albo del rettorato, via Balbi, 5.
    8.  Di  tale  pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica  italiana.  Dalla  data  di
pubblicazione  di  detto  avviso  decorre il termine per le eventuali
impugnative.

                               Art. 8.


      Costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato

    1. Il  candidato  dichiarato vincitore della selezione stipulera'
con  l'Universita'  degli studi di Genova un contratto individuale di
lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno.
    2. La determinazione dell'Universita' di costituire tale rapporto
di lavoro viene formalmente notificata all'interessato.
    3.  La  mancata  assunzione  del  servizio  nella  data stabilita
comporta  l'immediata  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro,  salvo
comprovati e giustificati motivi di impedimento.
    4.  Gli  interessati  devono,  entro  trenta giorni dalla data di
stipula del contratto, presentare i documenti richiesti.
    5.  Il  trattamento  economico  e  normativo  e'  contenuto nella
normativa  riguardante le procedure di reclutamento dei collaboratori
ed esperti linguisti di lingua madre citata in premessa.

                              Art.  9.


                     Presentazione dei documenti

    1.  Il  candidato dichiarato vincitore, ai fini dell'accertamento
dei   requisiti  previsti,  sara'  invitato  a  presentare  a  questa
Universita', entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto,
i documenti sotto elencati, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 403/1998:
      1) dichiarazione  sostitutiva  di  certificazioni attestanti il
possesso  dei seguenti requisiti, qualora siano trascorsi piu' di sei
mesi dalla data di presentazione della domanda:
        cittadinanza;
        godimento  dei  diritti  politici  (ovvero i motivi della non
iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali);
        mancanza  di  condanne penali (ovvero l'esistenza di condanne
penali  riportate  precisando  eventuali provvedimenti di amministia,
condono, indulto o perdono giudiziario);
      2) dichiarazione  sostitutiva  di atto di notorieta' attestante
il permesso di soggiorno (per i soli cittadini extraeuropei);
      3) dichiarazione  sostitutiva  di atto di notorieta' relativa a
incompatibilita'  e  cumulo  di impieghi di cui agli articoli da 60 a
65, titolo V, capi I e II del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3.
    Le  dichiarazioni  sostitutive  di cui ai predetti punti da 1 a 3
sono redatte su apposito modulo predisposto da questa Universita';
      4) certificato  rilasciato  da  una  A.S.L. ovvero da ufficiale
sanitario  o  da un medico militare dal quale risulti che il soggetto
e'  fisicamente  idoneo  al  servizio  incondizionato  e continuativo
nell'impiego  al  quale  concorre,  con  la  precisazione  che  si e'
eseguito  l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7
della  legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto
da  qualche  imperfezione  fisica, il certificato deve farne menzione
con  la  dichiarazione  che essa non e' tale da menomare l'attitudine
dell'aspirante  stesso all'impiego e al normale e regolare rendimento
di lavoro (in bollo).
    2. Gli   invalidi  di  guerra  ed  assimilati  dovranno  produrre
altresi',   ai   sensi   dell'art. 19,  secondo  comma,  della  legge
n. 482/1968  citata,  una  dichiarazione  legalizzata di un Ufficiale
sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della
sua  invalidita' o mutilazione, non puo' riuscire di pregiudizio alla
salute e all'incolumita' dei compagni di lavoro;
    3.  I  documenti  si considerano prodotti in tempo utile anche se
spediti  a  mezzo  di raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine  suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
    4.  Il  lavoratore  assunto  sara' invitato a regolarizzare entro
trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'invito, pena la
risoluzione  del contratto, la documentazione incompleta o affetta da
vizio sanabile.

                              Art.  10.


                   Trattamento dei dati personali

    5. Ai  sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675  e  successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti  dai  candidati  saranno  raccolti presso l'Universita' degli
studi   di   Genova   -   Dipartimento   gestione   risorse  umane  e
organizzazione,  Servizio  organico,  reclutamento  e  mobilita'  - e
trattati  per le finalita' di gestione della selezione e del rapporto
di lavoro instaurato.
    6. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle   amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate  alla
posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore.

                              Art. 11.


      Rinvio circa le modalita' di espletamento della selezione

    1. Per  quanto  non  previsto  dal  presente  decreto  valgono le
disposizioni  contenute  nelle  norme  citate in premessa nonche' nel
Codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia.
    Genova, 21 novembre 2000
Il rettore: Pontremoli