IL RETTORE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15 ed in particolare gli articoli 2 e 4, concernenti le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta'; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente le parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente i diritti delle persone handicappate; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni in legge 21 giugno 1995, n. 236, ed in particolare l'art. 4, concernente l'assunzione di collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il trattamento dei dati personali; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente lo snellimento dell'attivita' amministrativa; Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1997, concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 1995 e le successive modificazioni; Visto il contratto collettivo di Ateneo ricettivo degli accordi tra la delegazione di parte pubblica e le rappresentanze sindacali rappresentative dei collaboratori ed esperti linguistici del 13 luglio 1995; Visto il C.C.N.L. dei dipendenti del comparto Universita' in vigore dal 9 agosto 2000, ed in particolare l'art. 52; Visto il decreto rettorale n. 209 del 5 dicembre 1997 con il quale e' stata emanata la "Normativa riguardante le procedure di reclutamento di collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre" approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 17 e 25 novembre 1997; Viste le deliberazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 16 ottobre 2000 e 24 ottobre 2000 in merito all'avvio delle procedure di reclutamento di un collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre francese presso la facolta' di scienze della formazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con impegno orario a tempo pieno. Decreta: Art. 1. Numero dei posti 1. Per le motivazioni di cui in premessa e' indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione di un collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre francese, con contratto individuale di lavoro subordinato di diritto privato, a tempo indeterminato con impegno orario a tempo pieno, collegio scientifico disciplinare umanistico, settore scientifico-disciplinare L16B Lingua francese, presso la facolta' di scienze della formazione dell'Universita' degli studi di Genova. 2. L'amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. Art. 2. Requisiti generali di ammissione 1. I candidati devono possedere i seguenti requisiti: a) titolo di studio previsto dal successivo art. 4; b) essere di lingua madre francese, con cio' intendendosi cittadini italiani o stranieri che per derivazione familiare e vissuto linguistico abbiano la capacita' di esprimersi con naturalezza nella lingua di appartenenza; c) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori, in base alla normativa vigente; d) essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva; e) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo (se cittadino italiano); f) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (se cittadino straniero); g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; h) avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadino straniero). 2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione. 3. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento verra' comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Art. 3. Domanda e termine di presentazione 1. La domanda di ammissione alla selezione dev'essere prodotta, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale. 2. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza e' prorogata al primo giorno feriale utile. 3. La domanda deve essere scritta in modo chiaro e assolutamente leggibile, sottoscritta ed indirizzata al direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Genova dipartimento gestione risorse umane e organizzazione servizio organico, reclutamento e mobilita', via Balbi 5. Deve essere redatta, in carta semplice, su apposito modello Allegato "A", che fa parte integrante del presente avviso di selezione, disponibile presso la sede dell'amministrazione Centrale, via Balbi 5, ovvero al seguente indirizzo telematico: http://www. unige.it. 4. E' consentito redigere la domanda anche utilizzando la fotocopia della pagina della Gazzetta Ufficiale in cui e' pubblicato l'Allegato "A" fac-simile della domanda purche' sia chiara ed integrale. 5. La domanda puo' essere presentata direttamente al servizio che rilascera' apposita ricevuta. 6. La domanda puo' anche essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo sopra indicato. In tal caso fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 7. Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte a questa Universita' oltre il termine sopra indicato. 8. Tutte le comunicazioni riguardanti le selezioni indette con il presente decreto verranno inoltrate agli interessati a mezzo di raccomandata. 9. I candidati sono tenuti ad allegare alla domanda una fotocopia di un documento di identita' e tutti i titoli di cui al successivo art. 5 che ritengono utili ai fini della valutazione da parte della commissione esaminatrice. 10. Tali titoli possono essere prodotti in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998 n. 403. 11. I candidati possono altresi' dimostrare il possesso dei titoli di cui trattasi mediante la forma di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dalla legge n. 15/1968, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 27 gennaio 68 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 275 del 24 novembre 98 (modulo B allegato). 12. Le stesse modalita' previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione europea. I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive in parola limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. 13. Nell'ambito dei titoli, le pubblicazioni, che debbono essere comunque allegate alla domanda e corredate da elenco, sono valutabili se presentate in forma di estratti di stampa (poiche' le bozze non presuppongono l'avvenuta pubblicazione) e sono valide ai fini della valutazione purche' siano evidenti l'autore, l'editore, il titolo dell'opera, il luogo di pubblicazione ed il numero dell'opera da cui sono ricavate, ovvero le informazioni equivalenti che consentano l'identificazione dell'opera. Per i lavori stampati all'estero deve, altresi', risultare la data di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660. 14. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. Art. 4. Dichiarazioni da formulare nella domanda 1. Nella domanda il candidato, oltre il cognome ed il nome, deve dichiarare, a pena di esclusione dalla partecipazione alla selezione, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998: a) la data ed il luogo di nascita; b) la residenza ed il preciso domicilio eletto ai fini della partecipazione alla selezione; c) la cittadinanza; d) di essere di lingua madre svedese; e) (se cittadino italiano): il comune ove e' iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; f) (se cittadino straniero): di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento; g) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate, nonche' i procedimenti penali pendenti (precisando eventuali provvedimenti di amnistia, condono, indulto o perdono giudiziario); h) il possesso di diploma di laurea italiana in area umanistica o titolo compatibile quale "Licencie'" o "Maitrise" rilasciate da facolta' umanistiche in Belgio e Francia. i) la posizione relativa all'adempimento degli obblighi militari; l) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego; m) che non e' stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ne' e' stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; n) (se cittadino straniero): di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; o) il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza nella costituzione del rapporto di lavoro. 2. I candidati portatori di handicap possono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi allo svolgimento delle prove di esame. 3. L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. 4. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della legge n. 15/1968. Art. 5. Prove di esame e valutazione dei titoli 1. Le prove di esame avranno luogo a Genova e tenderanno ad accertare l'attitudine dei candidati a svolgere l'attivita' di collaborazione all'apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti. Esse consisteranno: nella discussione dei titoli presentati dal candidato; in una prova didattica volta ad accertare quanto sopra indicato, su tema da assegnarsi con 24 ore di anticipo, estratto a sorte fra i tre proposti dalla commissione. 2. Il punteggio complessivo e' pari a sessanta punti cosi' suddiviso: quindici punti per la discussione dei titoli; trenta punti per la prova didattica; quindici punti per la valutazione dei titoli. 3. Le prove di esame sopra indicate si ritengono superate con una votazione, rispettivamente, di almeno 10,5/15 e 21/30. 4. Il punteggio finale e' formato sommando al punteggio attribuito ai titoli le votazioni conseguite nelle prove. 5. Sono valutabili le seguenti tipologie di titoli purche' corrispondenti alle attivita' lavorative previste per i collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre: attivita' didattica presso pubbliche amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici stranieri ovvero presso istituzioni private italiane o straniere, fino ad un massimo di punti 5; corsi di specializzazione, perfezionamento, aggiornamento, fino ad un massimo di punti 5; altri titoli a discrezione della commissione, fino ad una massimo di punti 5. 6. Le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere considerate come titoli utili solo ove sia possibile scindere ed individuare l'apporto dei singoli autori, in modo che siano valutabili, a favore del candidato, per la parte che lo riguarda. 7. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, precede le prove di esame. 8. Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto agli interessati mediante affissione all'albo del rettorato e della sede degli esami prima dell'effettuazione delle prove di esame. 9. Il diario delle prove sara' comunicato ai singoli candidati tramite raccomandata con avviso di ricevimento, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime. 10. La comunicazione dei risultati delle prove verra' data mediante affissione di apposito avviso all'albo del rettorato e della sede degli esami. 11. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di documento di riconoscimento valido. Art. 6. Preferenza a parita' di merito 1. Le categorie di cittadini che hanno preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli sono appresso elencate. A parita' di merito i titoli di preferenza sono: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nella amministrazione che ha indetto la selezione; 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi ed i mutilati civili; 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 2. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche. 3. E' preferito infine il candidato piu' giovane di eta'. Art. 7. Nomina della commissione esaminatrice Formazione ed approvazione della graduatoria 1. La commissione esaminatrice e' nominata dal rettore, su proposta del consiglio della facolta' cui afferisce il posto, ed e' formata da: due docenti inquadrati nel settore scientifico-disciplinare per il quale e' indetta la selezione; un docente appartenente al collegio scientifico disciplinare umanistico, nonche' da un appartenente a categoria non inferiore alla D, area amministrativo-gestionale. 2. Almeno due docenti componenti la commissione debbono essere in servizio presso altro ateneo. 3. Espletate le prove della selezione la commissione forma la graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio finale. 4. La graduatoria di merito e quella del vincitore della selezione sono approvate con decreto. 5. La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dal precedente art. 6. 6. E 'dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito. 7. La graduatoria di merito e quella del vincitore saranno rese pubbliche mediante affissione all'albo del rettorato, via Balbi, 5. 8. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative. Art. 8. Costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato 1. Il candidato dichiarato vincitore della selezione stipulera' con l'Universita' degli studi di Genova un contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno. 2. La determinazione dell'Universita' di costituire tale rapporto di lavoro viene formalmente notificata all'interessato. 3. La mancata assunzione del servizio nella data stabilita comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento. 4. Gli interessati devono, entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto, presentare i documenti richiesti. 5. Il trattamento economico e normativo e' contenuto nella normativa riguardante le procedure di reclutamento dei collaboratori ed esperti linguisti di lingua madre citata in premessa. Art. 9. Presentazione dei documenti 1. Il candidato dichiarato vincitore, ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti, sara' invitato a presentare a questa Universita', entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto, i documenti sotto elencati, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998: 1) dichiarazione sostitutiva di certificazioni attestanti il possesso dei seguenti requisiti, qualora siano trascorsi piu' di sei mesi dalla data di presentazione della domanda: cittadinanza; godimento dei diritti politici (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali); mancanza di condanne penali (ovvero l'esistenza di condanne penali riportate precisando eventuali provvedimenti di amministia, condono, indulto o perdono giudiziario); 2) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante il permesso di soggiorno (per i soli cittadini extraeuropei); 3) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' relativa a incompatibilita' e cumulo di impieghi di cui agli articoli da 60 a 65, titolo V, capi I e II del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Le dichiarazioni sostitutive di cui ai predetti punti da 1 a 3 sono redatte su apposito modulo predisposto da questa Universita'; 4) certificato rilasciato da una A.S.L. ovvero da ufficiale sanitario o da un medico militare dal quale risulti che il soggetto e' fisicamente idoneo al servizio incondizionato e continuativo nell'impiego al quale concorre, con la precisazione che si e' eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione con la dichiarazione che essa non e' tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e al normale e regolare rendimento di lavoro (in bollo). 2. Gli invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre altresi', ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge n. 482/1968 citata, una dichiarazione legalizzata di un Ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidita' o mutilazione, non puo' riuscire di pregiudizio alla salute e all'incolumita' dei compagni di lavoro; 3. I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 4. Il lavoratore assunto sara' invitato a regolarizzare entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'invito, pena la risoluzione del contratto, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile. Art. 10. Trattamento dei dati personali 5. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Universita' degli studi di Genova - Dipartimento gestione risorse umane e organizzazione, Servizio organico, reclutamento e mobilita' - e trattati per le finalita' di gestione della selezione e del rapporto di lavoro instaurato. 6. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore. Art. 11. Rinvio circa le modalita' di espletamento della selezione 1. Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa nonche' nel Codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia. Genova, 21 novembre 2000 Il rettore: Pontremoli