IL DIRIGENTE Vista la delibera del consiglio di presidenza n. 225, in data 30 aprile 1998, con la quale e' stata emanata la "direttiva generale per la predisposizione dei bandi delle borse di studio a livello centrale e decentrato dell'ente"; Vista la delibera del consiglio direttivo n. 247 in data 12 settembre 2000; Dispone: Art. 1. Nell'ambito del programma NATO "Outreach" per il 2000, e' indetta una pubblica selezione, per titoli, a sessantacinque borse di studio, riservata a studiosi e ricercatori cittadini dei sottoindicati Paesi dell'Europa centrale ed orientale, allo scopo di favorire studi e ricerche di comune interesse e di promuovere una piu' stretta collaborazione con gli studiosi dell'organizzazione Atlantica. I candidati devono essere cittadini residenti in uno dei Paesi sottoelencati: Albania; Armenia; Azerbaigian; Bielorussia; Bulgaria; Repubblica Ceca; Croazia; Estonia; ex Repubblica Yugoslava di Macedonia; Georgia; Kazakistan; Repubblica Kirgiza; Lettonia; Lituania; Moldavia; Polonia; Romania; Federazione Russa; Repubblica Slovacca; Slovenia; Targikistan; Turkmenistan; Ucraina; Ungheria; Uzbekistan. Le sessantacinque borse di studio, da usufruirsi presso organi di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, istituti e dipartimenti universitari o enti pubblici di ricerca italiani, per i settori sottoindicati, sono ripartite come segue: ===================================================================== Settori scientifici | N. borse ===================================================================== 01 Scienze matematiche | 6 02 Scienze fisiche | 8 03 Scienze chimiche | 9 04 Scienze biologiche, mediche e biotecnologie | 6 05 Scienze geologiche e minerarie | 5 06 Scienze agrarie | 5 07 Scienze di ingegneria ed architettura | 3 08 Scienze storiche, filosofiche e filologiche | 4 09 Scienze giuridiche e politiche | 4 10 Scienze economiche, sociologiche e statistiche | 3 11 Ricerche tecnologiche e per l'innovazione | 3 12 Scienze dell'informazione | 3 13 Scienze e tecnologie dell'ambiente e dell'habitat | 4 14 Scienze e tecnologie dei beni culturali | 2 I candidati possono concorrere per un solo settore disciplinare. La durata della borsa e' di sei mesi. L'ammontare di ogni borsa e' stabilito dal CNR e comprende, oltre ad una somma forfettaria per le spese di viaggio dal luogo di residenza al luogo dove e' svolta la ricerca, un assegno mensile, per l'intera sua durata, che deve intendersi concesso a copertura sia delle spese di soggiorno che di qualunque altra eventuale spesa inerente all'utilizzazione della borsa stessa. L'importo dell'assegno mensile e' di L. 2.500.000. Durante il godimento della borsa il borsista puo' visitare piu' istituti italiani, senza che da cio' derivi alcun onere aggiuntivo da parte del CNR. Il borsista e' assicurato, a cura del CNR, per gli infortuni in cui possa incorrere nell'espletamento dell'attivita' connessa con la fruizione della borsa. Per quanto concerne i rischi da malattia, il borsista deve provvedere ad assicurarsi a sua cura e spese, o mediante la stipulazione di apposita polizza di assicurazione o attraverso l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale italiano o mediante l'iscrizione al proprio Servizio sanitario nazionale quando, in base a convenzioni in atto tra il suo Paese di origine e l'Italia, sia prevista l'estensione della copertura assicurativa interna all'estero. Art. 2. La borsa non e' cumulabile con altre borse di studio italiane ne' con assegni o sovvenzioni di analoga natura. A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre l'importo della borsa, ulteriori compensi che facciano carico a contributi od assegnazioni del CNR. Art. 3. Possono partecipare alla selezione coloro che siano in possesso di laurea conseguita presso una universita' o istituto di istruzione superiore alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. Non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano gia' usufruito o che stiano usufruendo di una borsa NATO-CNR Outreach. I candidati devono assicurare il rientro nel proprio Paese al termine della borsa. Art. 4. La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera, secondo lo schema di cui all'allegato A del presente bando, deve essere indirizzata ed inviata, con la relativa documentazione, al Consiglio nazionale delle ricerche, Dipartimento del personale, Reparto II, Concorsi e borse di studio, Piazzale Aldo Moro 7 - 00185 Roma, entro e non oltre il 15 febbraio 2001. La domanda di partecipazione alla selezione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine stabilito. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Per le domande presentate a mano all'ufficio accettazione del CNR, dalle ore 9 alle ore 18, nei giorni da lunedi' a venerdi', sara' rilasciata ricevuta. Le domande non firmate dai candidati saranno escluse. Si sottolinea l'importanza della sottoscrizione, in calce alla domanda, della dichiarazione di rientro nel proprio Paese al termine della borsa. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 1) dichiarazione di accettazione del candidato da parte del responsabile delle ricerche e/o dell'istituzione scientifica italiana prescelta, rilasciata su carta intestata, attestante il proprio interesse ad ospitarlo per il periodo della sua attivita' di ricerca; tale dichiarazione non puo' essere formulata tramite telegramma o telex; puo' eventualmente essere trasmessa via fax; 2) attestazione del conseguimento della laurea rilasciata dall'universita' o dall'accademia delle scienze di competenza; 3) copia dei lavori ritenuti piu' significativi; 4) programma particolareggiato di studio e di ricerca che il candidato intende svolgere durante il periodo di fruizione della borsa; 5) curriculum vitae et studiorum; 6) qualsiasi altro titolo che il candidato ritenga utile presentare nel proprio interesse; 7) elenco dei lavori, con l'indicazione se trattasi di pubblicazioni o dattiloscritti, ed il nome di eventuali collaboratori; 8) elenco dei documenti e titoli presentati. Tutti i documenti, compresi i lavori, devono essere presentati in lingua inglese o italiana. I documenti di cui ai punti 4, 5, 7 e 8 devono essere presentati in duplice copia e sottoscritti dal candidato. Costituisce motivo di non ammissione alla selezione la mancata presentazione di uno dei documenti di cui ai punti 1, 2, 3, e 4 del presente articolo. Il plico contenente la domanda con gli allegati deve portare sull'involucro esterno l'indicazione del nome e cognome, l'indirizzo del candidato e il numero del presente bando. Non si tiene conto dei titoli e dei documenti consegnati o spediti al CNR dopo il termine indicato, ne' delle domande che, alla scadenza di tale termine, risultino sfornite della prescritta documentazione; ne' e' infine consentito, scaduto il termine stesso, di sostituire i titoli e documenti gia' presentati anche se trattasi di sostituire dattiloscritti o bozze di stampa con i corrispondenti lavori stampati. Art. 5. I candidati sono giudicati da commissioni nominate dal presidente del CNR per ciascuno dei settori disciplinari indicati nell'art. 1. Ogni membro della commissione esaminatrice dispone di dieci punti per la valutazione di ciascun candidato. La commissione provvede, in via preliminare, a ripartire il punteggio a disposizione tra le categorie di titoli che essa ritenga di individuare, curando che il punteggio massimo riservato a ciascuna categoria non abbia una valenza eccessiva su quello complessivo. La commissione procede quindi a valutare i titoli di ogni singolo candidato e a redigere una scheda contenente, oltre l'indicazione dei titoli posseduti dal candidato, un motivato giudizio e la valutazione attribuita ai vari titoli. Ai fini della graduatoria di merito, la commissione tiene conto della valutazione dei titoli, del programma di studio e di ricerca presentato dal candidato, valutando sia la sua attitudine a svolgere, in genere, compiti di ricerca scientifica, sia la sua preparazione nel campo specifico degli studi che lo stesso propone di compiere. Al termine dei lavori, la commissione redige la graduatoria dei candidati; sono considerati idonei i candidati che abbiano raggiunto una votazione non inferiore ai sette decimi del totale dei punti di cui la commissione dispone. Le operazioni compiute dalla commissione sono verbalizzate e sottoscritte in ogni pagina dal presidente, dai componenti e dal segretario. Art. 6. Sono considerati vincitori coloro che nella graduatoria degli idonei si trovano collocati in posizione corrispondente al numero dei posti banditi. Le borse che restino interamente disponibili per rinuncia o decadenza dei vincitori possono essere assegnate ai successivi idonei, secondo l'ordine della graduatoria, entro sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria stessa. Art. 7. Il CNR provvede a comunicare a ciascun concorrente l'esito della selezione restituendogli, nel contempo, la documentazione presentata per l'ammissione alla stessa, ad eccezione della seguente: 1) attestazione del conseguimento della laurea; 2) dichiarazione di accettazione del candidato nell'istituzione scientifica prescelta; 3) programma di ricerca (una copia); 4) curriculum vitae et studiorum (una copia); 5) elenco dei titoli presentati (una copia); 6) elenco delle pubblicazioni e lavori presentati (una copia). Il CNR non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte o non chiare indicazioni dei dati anagrafici o del recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Art. 8. L'assegnatario deve iniziare la fruizione della borsa entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione di vincita della stessa. Coloro che non abbiano dato inizio agli studi e alle ricerche in programma entro detto termine decadranno dalla borsa. La data di decorrenza non puo' in ogni caso essere anteriore a quella della lettera di comunicazione di vincita. Il periodo di godimento della borsa decorre dalla data in cui l'assegnatario ha effettivamente iniziato, presso l'istituzione prescelta, gli studi e le ricerche in programma. La data di decorrenza della borsa puo' essere rinviata nel caso che il titolare debba assentarsi per gravidanza e puerperio, per malattia, o per indisponibilita' temporanea del direttore delle ricerche. La fruizione della borsa puo' essere sospesa temporaneamente solo nel caso che il titolare debba assentarsi per gravidanza e puerperio e malattia di durata superiore ad un mese. I motivi di rinvio o sospensione devono essere comunque debitamente comprovati. L'assegnatario che dopo aver iniziato l'attivita' di ricerca programmata non la prosegua, senza giustificato e comprovato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, su proposta del responsabile della ricerca, e' dichiarato decaduto con motivato provvedimento del CNR dall'ulteriore utilizzazione della borsa. Dell'avvio del relativo procedimento viene data comunicazione all'interessato, il quale ha la facolta' di far conoscere la propria posizione in merito, mediante comunicazione scritta. Della conclusione del procedimento, che potra' consistere o in una archiviazione degli atti o nel predetto provvedimento di decadenza, verra' data motivata comunicazione all'interessato. Il CNR si riserva di adottare, in ogni momento, forme adeguate di accertamento sullo stato delle ricerche in corso. Art. 9. Il pagamento della borsa viene effettuato in un'unica soluzione e viene corrisposto anticipatamente, previa tempestiva comunicazione della data di inizio dell'attivita' di ricerca. Coloro che siano incorsi nella dichiarazione di decadenza per rinuncia o per non ottemperanza di quanto previsto dall'art. 8 del presente bando sono tenuti a restituire l'importo della borsa anticipato e non maturato. La restituzione dell'importo verra' richiesta dal CNR. Art. 10. Entro trenta giorni dalla scadenza della borsa, l'assegnatario deve trasmettere al CNR una particolareggiata relazione sulle ricerche compiute (in inglese o in italiano). La relazione deve essere corredata di una dichiarazione del direttore delle ricerche contenente l'esatta indicazione del periodo complessivo durante il quale l'assegnatario ha atteso agli studi e ricerche anzidetti. La relazione puo' essere pubblicata integralmente o in riassunto in riviste a cura del CNR. Art. 11. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il competente ufficio del Consiglio nazionale delle ricerche, per le finalita' di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per le finalita' inerenti alla selezione e alla gestione del rapporto conseguente alla medesima. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Consiglio nazionale delle ricerche, Dipartimento del personale, Reparto II, Concorsi e borse di studio, P.le A. Moro n. 7 - 00185 Roma, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento e' il dirigente del suddetto reparto. Roma, 1o dicembre 2000 Il dirigente: Micolitti