IL DIRIGENTE

    Vista  la  delibera  del  consiglio di presidenza n. 225, in data
30 aprile  1998, con la quale e' stata emanata la "direttiva generale
per  la  predisposizione  dei  bandi  delle borse di studio a livello
centrale e decentrato dell'ente";
    Vista  la  delibera  del  consiglio  direttivo  n.  247  in  data
12 settembre 2000;

                              Dispone:


                               Art. 1.

    Nell'ambito del programma NATO "Outreach" per il 2000, e' indetta
una pubblica selezione, per titoli, a sessantacinque borse di studio,
riservata  a studiosi e ricercatori cittadini dei sottoindicati Paesi
dell'Europa  centrale  ed  orientale,  allo scopo di favorire studi e
ricerche  di  comune  interesse  e  di  promuovere  una  piu' stretta
collaborazione con gli studiosi dell'organizzazione Atlantica.
    I  candidati  devono  essere cittadini residenti in uno dei Paesi
sottoelencati:
      Albania;
      Armenia;
      Azerbaigian;
      Bielorussia;
      Bulgaria;
      Repubblica Ceca;
      Croazia;
      Estonia;
      ex Repubblica Yugoslava di Macedonia;
      Georgia;
      Kazakistan;
      Repubblica Kirgiza;
      Lettonia;
      Lituania;
      Moldavia;
      Polonia;
      Romania;
      Federazione Russa;
      Repubblica Slovacca;
      Slovenia;
      Targikistan;
      Turkmenistan;
      Ucraina;
      Ungheria;
      Uzbekistan.
    Le sessantacinque borse di studio, da usufruirsi presso organi di
ricerca   del   Consiglio   nazionale   delle  ricerche,  istituti  e
dipartimenti  universitari o enti pubblici di ricerca italiani, per i
settori sottoindicati, sono ripartite come segue:
=====================================================================
                  Settori scientifici                   |  N. borse
=====================================================================
01 Scienze matematiche                                  |     6
02 Scienze fisiche                                      |     8
03 Scienze chimiche                                     |     9
04 Scienze biologiche, mediche e biotecnologie          |     6
05 Scienze geologiche e minerarie                       |     5
06 Scienze agrarie                                      |     5
07 Scienze di ingegneria ed architettura                |     3
08 Scienze storiche, filosofiche e filologiche          |     4
09 Scienze giuridiche e politiche                       |     4
10 Scienze economiche, sociologiche e statistiche       |     3
11 Ricerche tecnologiche e per l'innovazione            |     3
12 Scienze dell'informazione                            |     3
13 Scienze e tecnologie dell'ambiente e dell'habitat    |     4
14 Scienze e tecnologie dei beni culturali              |     2
    I candidati possono concorrere per un solo settore disciplinare.
    La durata della borsa e' di sei mesi.
    L'ammontare di ogni borsa e' stabilito dal CNR e comprende, oltre
ad  una  somma  forfettaria  per  le  spese  di  viaggio dal luogo di
residenza al luogo dove e' svolta la ricerca, un assegno mensile, per
l'intera  sua  durata,  che  deve intendersi concesso a copertura sia
delle  spese  di  soggiorno  che  di  qualunque altra eventuale spesa
inerente all'utilizzazione della borsa stessa.
    L'importo dell'assegno mensile e' di L. 2.500.000.
    Durante  il  godimento della borsa il borsista puo' visitare piu'
istituti italiani, senza che da cio' derivi alcun onere aggiuntivo da
parte del CNR.
    Il  borsista  e' assicurato, a cura del CNR, per gli infortuni in
cui  possa incorrere nell'espletamento dell'attivita' connessa con la
fruizione della borsa.
    Per  quanto  concerne  i  rischi  da  malattia,  il borsista deve
provvedere  ad  assicurarsi  a  sua  cura  e  spese,  o  mediante  la
stipulazione  di  apposita  polizza  di  assicurazione  o  attraverso
l'iscrizione  al  Servizio  sanitario  nazionale  italiano o mediante
l'iscrizione  al proprio Servizio sanitario nazionale quando, in base
a  convenzioni  in  atto  tra il suo Paese di origine e l'Italia, sia
prevista    l'estensione   della   copertura   assicurativa   interna
all'estero.

                              Art.  2.

    La borsa non e' cumulabile con altre borse di studio italiane ne'
con assegni o sovvenzioni di analoga natura.
    A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre
l'importo  della  borsa,  ulteriori  compensi  che  facciano carico a
contributi od assegnazioni del CNR.
                               Art. 3.
    Possono  partecipare  alla selezione coloro che siano in possesso
di  laurea conseguita presso una universita' o istituto di istruzione
superiore   alla   data   di   scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
    Non  possono  partecipare  alla selezione coloro che abbiano gia'
usufruito o che stiano usufruendo di una borsa NATO-CNR Outreach.
    I  candidati  devono  assicurare  il rientro nel proprio Paese al
termine della borsa.
                               Art. 4.
    La  domanda  di  partecipazione  alla selezione, redatta in carta
libera,  secondo  lo schema di cui all'allegato A del presente bando,
deve  essere  indirizzata ed inviata, con la relativa documentazione,
al  Consiglio  nazionale  delle ricerche, Dipartimento del personale,
Reparto  II, Concorsi e borse di studio, Piazzale Aldo Moro 7 - 00185
Roma, entro e non oltre il 15 febbraio 2001.
    La domanda di partecipazione alla selezione si considera prodotta
in  tempo  utile  anche  se spedita a mezzo lettera raccomandata, con
avviso di ricevimento, entro il termine stabilito. A tal fine fa fede
il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
    Per  le  domande  presentate  a mano all'ufficio accettazione del
CNR, dalle ore 9 alle ore 18, nei giorni da lunedi' a venerdi', sara'
rilasciata ricevuta.
    Le domande non firmate dai candidati saranno escluse.
    Si  sottolinea  l'importanza  della sottoscrizione, in calce alla
domanda,  della dichiarazione di rientro nel proprio Paese al termine
della borsa.
    Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
      1) dichiarazione  di  accettazione  del  candidato da parte del
responsabile delle ricerche e/o dell'istituzione scientifica italiana
prescelta,  rilasciata  su  carta  intestata,  attestante  il proprio
interesse ad ospitarlo per il periodo della sua attivita' di ricerca;
tale  dichiarazione  non  puo'  essere formulata tramite telegramma o
telex; puo' eventualmente essere trasmessa via fax;
      2) attestazione   del  conseguimento  della  laurea  rilasciata
dall'universita' o dall'accademia delle scienze di competenza;
      3) copia dei lavori ritenuti piu' significativi;
      4) programma  particolareggiato  di  studio e di ricerca che il
candidato  intende  svolgere  durante  il  periodo di fruizione della
borsa;
      5) curriculum vitae et studiorum;
      6) qualsiasi  altro  titolo  che  il  candidato  ritenga  utile
presentare nel proprio interesse;
      7) elenco   dei   lavori,  con  l'indicazione  se  trattasi  di
pubblicazioni   o   dattiloscritti,   ed   il   nome   di   eventuali
collaboratori;
      8) elenco dei documenti e titoli presentati.
    Tutti i documenti, compresi i lavori, devono essere presentati in
lingua inglese o italiana.
    I  documenti di cui ai punti 4, 5, 7 e 8 devono essere presentati
in duplice copia e sottoscritti dal candidato.
    Costituisce  motivo  di  non ammissione alla selezione la mancata
presentazione  di  uno dei documenti di cui ai punti 1, 2, 3, e 4 del
presente articolo.
    Il  plico  contenente  la  domanda  con gli allegati deve portare
sull'involucro  esterno l'indicazione del nome e cognome, l'indirizzo
del candidato e il numero del presente bando.
    Non  si  tiene  conto  dei  titoli  e  dei documenti consegnati o
spediti  al CNR dopo il termine indicato, ne' delle domande che, alla
scadenza   di  tale  termine,  risultino  sfornite  della  prescritta
documentazione;  ne' e' infine consentito, scaduto il termine stesso,
di  sostituire i titoli e documenti gia' presentati anche se trattasi
di  sostituire  dattiloscritti o bozze di stampa con i corrispondenti
lavori stampati.
                               Art. 5.
    I candidati sono giudicati da commissioni nominate dal presidente
del CNR per ciascuno dei settori disciplinari indicati nell'art. 1.
    Ogni membro della commissione esaminatrice dispone di dieci punti
per la valutazione di ciascun candidato.
    La  commissione  provvede,  in  via  preliminare,  a ripartire il
punteggio  a disposizione tra le categorie di titoli che essa ritenga
di individuare, curando che il punteggio massimo riservato a ciascuna
categoria non abbia una valenza eccessiva su quello complessivo.
    La commissione procede quindi a valutare i titoli di ogni singolo
candidato e a redigere una scheda contenente, oltre l'indicazione dei
titoli posseduti dal candidato, un motivato giudizio e la valutazione
attribuita ai vari titoli.
    Ai  fini  della graduatoria di merito, la commissione tiene conto
della  valutazione  dei  titoli, del programma di studio e di ricerca
presentato dal candidato, valutando sia la sua attitudine a svolgere,
in  genere,  compiti  di ricerca scientifica, sia la sua preparazione
nel campo specifico degli studi che lo stesso propone di compiere.
    Al  termine  dei lavori, la commissione redige la graduatoria dei
candidati;  sono considerati idonei i candidati che abbiano raggiunto
una  votazione  non inferiore ai sette decimi del totale dei punti di
cui la commissione dispone.
    Le  operazioni  compiute  dalla  commissione  sono verbalizzate e
sottoscritte  in  ogni  pagina  dal  presidente, dai componenti e dal
segretario.
                               Art. 6.
    Sono  considerati  vincitori  coloro  che nella graduatoria degli
idonei si trovano collocati in posizione corrispondente al numero dei
posti banditi.
    Le  borse  che  restino  interamente  disponibili  per rinuncia o
decadenza  dei  vincitori  possono  essere  assegnate  ai  successivi
idonei, secondo l'ordine della graduatoria, entro sei mesi dalla data
di approvazione della graduatoria stessa.
                               Art. 7.
    Il  CNR provvede a comunicare a ciascun concorrente l'esito della
selezione  restituendogli, nel contempo, la documentazione presentata
per l'ammissione alla stessa, ad eccezione della seguente:
      1) attestazione del conseguimento della laurea;
      2) dichiarazione di accettazione del candidato nell'istituzione
scientifica prescelta;
      3) programma di ricerca (una copia);
      4) curriculum vitae et studiorum (una copia);
      5) elenco dei titoli presentati (una copia);
      6) elenco delle pubblicazioni e lavori presentati (una copia).
    Il  CNR  non  assume alcuna responsabilita' per la dispersione di
comunicazioni  dipendente  da  inesatte  o non chiare indicazioni dei
dati   anagrafici  o  del  recapito  o  da  non  avvenuta  o  tardiva
informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda, ne'
per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
                               Art. 8.
    L'assegnatario deve iniziare la fruizione della borsa entro e non
oltre sei mesi dalla data di comunicazione di vincita della stessa.
    Coloro  che non abbiano dato inizio agli studi e alle ricerche in
programma entro detto termine decadranno dalla borsa.
    La  data  di  decorrenza non puo' in ogni caso essere anteriore a
quella della lettera di comunicazione di vincita.
    Il  periodo  di  godimento  della borsa decorre dalla data in cui
l'assegnatario   ha  effettivamente  iniziato,  presso  l'istituzione
prescelta, gli studi e le ricerche in programma.
    La  data  di decorrenza della borsa puo' essere rinviata nel caso
che  il  titolare  debba  assentarsi  per gravidanza e puerperio, per
malattia,  o  per  indisponibilita'  temporanea  del  direttore delle
ricerche.
    La fruizione della borsa puo' essere sospesa temporaneamente solo
nel  caso che il titolare debba assentarsi per gravidanza e puerperio
e malattia di durata superiore ad un mese.
    I   motivi   di  rinvio  o  sospensione  devono  essere  comunque
debitamente comprovati.
    L'assegnatario  che  dopo  aver  iniziato  l'attivita' di ricerca
programmata  non la prosegua, senza giustificato e comprovato motivo,
regolarmente  ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o
che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine,
dia  prova  di  non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, su
proposta  del  responsabile della ricerca, e' dichiarato decaduto con
motivato  provvedimento  del  CNR  dall'ulteriore utilizzazione della
borsa.
    Dell'avvio  del  relativo  procedimento  viene data comunicazione
all'interessato,  il quale ha la facolta' di far conoscere la propria
posizione in merito, mediante comunicazione scritta.
    Della  conclusione  del  procedimento, che potra' consistere o in
una   archiviazione  degli  atti  o  nel  predetto  provvedimento  di
decadenza, verra' data motivata comunicazione all'interessato.
    Il CNR si riserva di adottare, in ogni momento, forme adeguate di
accertamento sullo stato delle ricerche in corso.
                               Art. 9.
    Il pagamento della borsa viene effettuato in un'unica soluzione e
viene  corrisposto  anticipatamente,  previa tempestiva comunicazione
della data di inizio dell'attivita' di ricerca.
    Coloro  che  siano  incorsi  nella dichiarazione di decadenza per
rinuncia  o  per  non ottemperanza di quanto previsto dall'art. 8 del
presente  bando  sono  tenuti  a  restituire  l'importo  della  borsa
anticipato e non maturato.
    La restituzione dell'importo verra' richiesta dal CNR.
                              Art. 10.
    Entro  trenta  giorni  dalla scadenza della borsa, l'assegnatario
deve   trasmettere  al  CNR  una  particolareggiata  relazione  sulle
ricerche compiute (in inglese o in italiano).
    La  relazione  deve  essere  corredata  di  una dichiarazione del
direttore  delle ricerche contenente l'esatta indicazione del periodo
complessivo  durante  il  quale l'assegnatario ha atteso agli studi e
ricerche anzidetti.
    La  relazione puo' essere pubblicata integralmente o in riassunto
in riviste a cura del CNR.
                              Art. 11.
    Ai  sensi  dell'art. 10,  comma 1,  della legge 31 dicembre 1996,
n. 675,  i  dati  personali  forniti  dai  candidati saranno raccolti
presso  il competente ufficio del Consiglio nazionale delle ricerche,
per  le  finalita'  di  gestione  della  selezione e saranno trattati
presso  una  banca  dati automatizzata per le finalita' inerenti alla
selezione e alla gestione del rapporto conseguente alla medesima.
    Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai fini della
valutazione  dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
selezione.
    I  medesimi  dati  potranno  essere  comunicati  unicamente  alle
amministrazioni  pubbliche  direttamente interessate allo svolgimento
della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.
    L'interessato  gode  dei  diritti di cui all'art. 13 della citata
legge.
    Tali  diritti  potranno  essere  fatti  valere  nei confronti del
Consiglio  nazionale  delle  ricerche,  Dipartimento  del  personale,
Reparto  II,  Concorsi  e  borse di studio, P.le A. Moro n. 7 - 00185
Roma, titolare del trattamento.
    Il  responsabile  del  trattamento  e'  il dirigente del suddetto
reparto.
                                               Roma, 1o dicembre 2000
                                          Il dirigente: Micolitti