IL DIRETTORE GENERALE
                       per il personale civile

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n.  3:  "Testo unico degli impiegati civili dello Stato" e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n.  686:  "Regolamento  al  testo  unico degli impiegati civili dello
Stato" e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15: "Norme sulla documentazione
amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme" e
successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la  legge  12  marzo  1999,  n.  68: "Recante norme per il
diritto al lavoro dei disabili";
    Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312: "Nuovo assetto retributivo
funzionale  del personale civile e militare dello Stato" e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la  legge  20  settembre  1980,  n.  574:  "Unificazione e
riordinamento  dei  ruoli  normali,  speciali  e di complemento degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica";
    Vista  la  legge  20  ottobre 1990, n. 302: "Norme a favore delle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata" e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la  legge  24 dicembre 1986, n. 958, e le modificazioni ad
essa  apportate in materia di riserva di posti in favore dei militari
in  congedo dall'art. 39, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di
procedimento  amministrativo,  e  di  diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
    Vista  la  legge  10  aprile 1991, n. 125, che garantisce le pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
    Vista  la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104:  "Legge-quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate";
    Visto   il   decreto   legislativo   3   febbraio  1993,  n.  29:
"Razionalizzazione    dell'organizzazione    delle    amministrazioni
pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego,  a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e
successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 7
febbraio  1994,  n.  174: "Regolamento recante norme sull'accesso dei
cittadini  degli  Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso  le  amministrazioni  pubbliche"  ed  in particolare l'art. 1,
lettera  d),  secondo  il  quale per l'accesso ai posti del Ministero
della  difesa  non  puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza
italiana;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n.  487:  "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei  corsi  unici  e  delle  altre  forme  di assunzione nei pubblici
impieghi",   come   modificato   dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693;
    Vista  la legge 31 dicembre 1996, n. 675: "Tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali";
    Vista  la  legge  15  maggio 1997, n. 127: "Misure urgenti per lo
snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo" e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n.  403:  "Regolamento  di  attuazione  degli articoli 1, 2 e 3 della
legge  n. 127/1997 in materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative";
    Visto  il  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro, comparto
Ministeri, stipulato in data 16 maggio 1995;
    Visto  il  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro, comparto
Ministeri, stipulato in data 16 febbraio 1999;
    Vista  la legge 18 febbraio 1999, n. 28, ed in particolare l'art.
19  sull'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e
di assunzione presso le amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000
di  programmazione delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni a
norma  dell'art.  39,  commi  3 e 20 della legge 27 dicembre 1997, n.
449,  e  successive  modificazioni, con il quale e' stata autorizzata
l'amministrazione  della  difesa  a bandire, tra l'altro, il concorso
pubblico  a  trentatre  posti  di  funzionario  amministrativo,  area
funzionale C, posizione economica C2;
    Visto  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 26
giugno 1998 concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche
delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale
del  Ministero  della  difesa  ai  sensi  degli  articoli 30 e 31 del
decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29, e in particolare la
tabella  A,  quadro  1,  relativamente  alla consistenza organica del
profilo professionale di funzionario amministrativo contabile fissata
in novanta unita';
    Viste  altresi'  le  consistenze  organiche  di  cui  al quadro 5
(dotazione  organica per regioni) della suindicata tabella A allegati
al  citato  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
26 giugno 1998;
    Accertato  che nel ripetuto profilo di funzionario amministrativo
contabile per quanto concerne i posti riferiti sia al quadro 1 che al
quadro 5 della stessa tabella sussiste la disponibilita' dei posti;
    Ritenuto pertanto di dover procedere alla emanazione del relativo
bando di concorso;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Numero dei posti

    E'  indetto un concorso pubblico a trentatre posti di funzionario
amministrativo contabile area funzionale C, posizione economica C2. I
predetti posti sono ripartiti tra le seguenti regioni:
=====================================================================
                 Regione                  |          Posti
=====================================================================
Emilia-Romagna                            |            4
Friuli-Venezia Giulia                     |            2
Lazio                                     |            7
Liguria                                   |            2
Lombardia                                 |            5
Piemonte                                  |            2
Puglia                                    |            3
Sardegna                                  |            2
Toscana                                   |            3
Veneto                                    |            3
    Gli  aspiranti al concorso possono presentare una sola domanda di
ammissione  e  dovranno  chiaramente  specificare  per  quale regione
sopraindicata intendano partecipare.
    Qualora  un  aspirante  indicasse  nella domanda per l'ammissione
piu' di una regione fara' fede la prima indicazione.
    In  applicazione dell'art. 39, comma 18, della legge n. 449/1997,
come  sostituito  dall'art.  20,  comma 1, lettera f), della legge n.
448/1998,  una  parte  delle assunzioni non inferiore al 50% avverra'
con  contratto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa
non superiore al 50% di quella a tempo pieno, secondo quanto previsto
dal,  comma  9  dell'art.  21  del  contratto collettivo nazionale di
lavoro sottoscritto in data 16 febbraio 1999 e tenuto conto di quanto
previsto  dalla legge finanziaria in vigore all'atto delle assunzioni
stesse, nonche' del numero delle autorizzazioni ad assumere stabilite
dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica.
    I  candidati  assunti  con  rapporto  di  lavoro a tempo parziale
potranno  svolgere  attivita'  di lavoro autonomo o subordinato anche
laddove  sia obbligatoria l'iscrizione ad albi professionali, purche'
l'attivita'  svolta  non  comporti  un  conflitto di interessi con la
specifica attivita' di servizio.
    Il  personale da assumere con rapporto di lavoro a tempo parziale
e'   tenuto   a   comunicare,  prima  della  stipula  del  contratto,
l'esistenza di altra attivita' lavorativa.
    Qualora l'attivita' sia svolta con una amministrazione pubblica o
configuri, comunque, conflitto di interessi, il candidato e' invitato
a  cessare  dalla  situazione di incompatibilita'. In caso di diniego
non si da' luogo alla stipula del contratto.