IL DIRETTORE GENERALE di concerto CON IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, concernente "Ordinamento della Regia Marina" e successive modificazioni; Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, concernente "Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del corpo reali equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia Marina" e successive modificazioni; Visto il regio decreto-legge 1o luglio 1938, n. 1368, concernente "Modifiche all'ordinamento del C.R.E.M. ed allo stato giuridico dei sottufficiali della Regia Marina" e successive modificazioni; Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente "Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, e dell'Aeronautica" e successive modificazioni; Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, e del 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni, concernenti le disposizioni relative allo statuto degli impiegati civili dello Stato e le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati dello Stato; Visti la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme" e il decreto ministeriale 8 luglio 1991, n. 405, concernente il relativo regolamento di esecuzione; Vista la legge 8 agosto 1977, n. 564, concernente "Modifica delle norme sul matrimonio dei militari delle tre Forze armate e degli Ufficiali del Corpo della Guardia di Finanza"; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente "Norme di principio sulla disciplina militare"; Vista la legge 10 maggio 1983 n. 212 e successive modificazioni recante "Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di Finanza"; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958 recante "Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, indicante gli "Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici"; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente "Nuove norme sulla cittadinanza"; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente "Regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'amministrazione della Difesa"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 23 marzo 1995, concernente "Determinazioni dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici ed al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche"; Visto il decreto legislativo del 12 maggio 1995 n. 196, concernente "Attuazione dell'art. 3 della legge n. 216/1992, in materia di riordino dei ruoli, modifica alla norma di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate"; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"; Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1997, concernente "Approvazione della nuova schedula delle vaccinazioni per il personale militare dell'amministrazione della Difesa"; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni ed integrazioni"; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare l'art. 39 e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale del 13 marzo 1998, concernente "Norme per il reclutamento e la formazione degli allievi Marescialli della Marina Militare" e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, concernente "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative"; Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1999, concernente "Approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare"; Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1999, n. 188, concernente "Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica"; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente "Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile"; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente "Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, concernente "Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, relativo ai limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento per l'idoneita' al servizio militare; Viste le direttive tecniche in data 19 aprile 2000, della direzione generale della sanita' militare emanate per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' del servizio militare e per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, emanate in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114; Vista la sentenza della Corte costituzionale 24 luglio 2000, n. 332, con la quale la stessa Corte costituzionale, ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, nella parte in cui include tra i requisiti necessari per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai corsi regolari delle accademie e di quelli degli istituti delle scuole di formazione, e tra i requisiti che debbono essere posseduti all'atto dell'ammissione ai corsi e mantenuti fino al transito in servizio permanente o dell'acquisizione della qualifica di aspirante, l'essere senza prole; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2000 e la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, datata 12 ottobre 2000, concernenti autorizzazioni a bandire per l'anno 2000; Considerato che, alla data del presente decreto, nell'organico del ruolo Marescialli della Marina Militare e delle Capitanerie di porto sono disponibili quattrocentodieci posti vacanti da ricoprire, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, per il 70% corrispondente a duecentottantasette posti mediante concorso pubblico e superamento di apposito corso della durata di due anni accademici e per il restante 30% corrispondente a centoventitre posti mediante concorso interno aperto agli appartenenti al ruolo dei sergenti, ai quali e' riservata un terzo di detta percentuale, ed agli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente per la rimanente percentuale, e superamento di apposito corso di qualificazione di durata non inferiore a sei mesi; Visti i fogli n. UGP/l/95486/4/2 del 7 settembre 2000, n. UGP/1/100237/4/2 del 20 settembre 2000 e n. UGP/1/111789/4/2 del 19 ottobre 2000, dello Stato Maggiore Marina - Ufficio generale del personale concernenti le modalita' esecutive per l'effettuazione del concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al quarto corso biennale (2001-2003) di duecentottantasette posti per allievi Marescialli della Marina Militare e delle Capitanerie di porto; Tenuto conto che, in applicazione dell'art. 1, comma 6, della gia' citata legge 20 ottobre 1999, n. 380, dovra' essere emanato il decreto ministeriale contenente l'indicazione dell'aliquota percentuale massima di personale femminile che potra' accedere al quarto corso biennale (2001-2003) di formazione e specializzazione della Marina Militare e delle Capitanerie di porto. Decreta: Art. 1. Posti a concorso E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al quarto corso biennale (2001-2003) di duecentottantasette allievi marescialli della Marina militare e delle Capitanerie di porto. Ove non specificato il sesso, ogni disposizione del presente bando dovra' intendersi rivolta sia ai cittadini di sesso maschile che femminile. L'aliquota massima di personale femminile da ammettere al corso biennale sara' definita con successivo decreto ministeriale ai sensi della legge 20 ottobre 1999, n. 380, la cui percentuale sara' resa nota nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 16 gennaio 2001. Le prove del concorso si articolano nelle seguenti fasi: 1) prova di preselezione; 2) accertamento delle qualita' culturali ed intellettive; 3) accertamenti psico-fisici; 4) accertamenti attitudinali; 5) valutazione dei titoli. Resta impregiudicata per l'amministrazione la facolta' di sospendere o rinviare il concorso in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili.