IL DIRETTORE GENERALE

    Vista  la  legge  31 luglio  1954, n. 599, concernente "Stato dei
sottufficiali  dell'Esercito,  della  Marina  e  dell'Aeronautica"  e
successive modificazioni;
    Visti  i  decreti  del Presidente della Repubblica del 10 gennaio
1957,  n. 3  e del 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni,
concernenti  le  disposizioni  relative  allo statuto degli impiegati
civili  dello  Stato  e  le norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati dello Stato;
    Visti  la  legge  4 gennaio 1968, n. 15, concernente "Norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione
di firme e il decreto ministeriale 8 luglio 1991, n. 405, concernente
il relativo regolamento di esecuzione";
    Vista la legge 8 agosto 1977, n. 564, concernente "Modifica delle
norme  sul  matrimonio  dei  militari  delle tre Forze armate e degli
ufficiali del corpo della Guardia di Finanza";
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382, concernente "Norme di
principio sulla disciplina militare";
    Vista  la  legge  10 maggio  1983, n. 212, concernente "Norme sul
reclutamento,   gli   organici   e  l'avanzamento  dei  sottufficiali
dell'Esercito,  della  Marina  e  dell'Aeronautica  della  Guardia di
Finanza";
    Vista  la legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente "Norme per il
reclutamento  degli  ufficiali  e sottufficiali piloti di complemento
delle   Forze   armate   e   modifiche  ed  integrazioni  alla  legge
20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli
ufficiali delle Forze Armate e della Guardia di Finanza";
    Vista  la  legge  24 dicembre  1986,  n. 958,  recante "Norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata";
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  indicanti gli "Specifici limiti di altezza
per la partecipazione ai concorsi pubblici";
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "Nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi";
    Vista  la  legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente "Nuove norme
sulla cittadinanza";
    Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
"Razionalizzazione    dell'organizzazione    delle    amministrazioni
pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego,  a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e
successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  "Regolamento  recante  disposizioni  di attuazione degli
articoli 2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241,  nell'ambito
dell'amministrazione della difesa";
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  "Regolamento  recante  norme  sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi" e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
n. 23 marzo   1995,   concernente  "Determinazione  dei  compensi  da
corrispondere  ai  componenti  delle  commissioni  esaminatrici  e al
personale  addetto  alla  sorveglianza  di  tutti  i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche";
    Visto   il   decreto  legislativo  del  12 maggio  1995,  n. 196,
concernente   "Attuazione  dell'art. 3  della  legge  n. 216/1992  in
materia  di  riordino dei ruoli, modifica alla norma di reclutamento,
stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate";
    Vista  la  legge  31 dicembre  1996,  n. 675, concernente "Tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali";
    Visto  il  decreto  ministeriale  18 febbraio  1997,  concernente
"Approvazione   della   nuova  schedula  delle  vaccinazioni  per  il
personale militare dell'amministrazione della difesa";
    Vista  la  legge  15 maggio  1997,  n. 127,  concernente  "Misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti  di  decisione e di controllo e successive modificazioni
ed integrazioni";
    Visto  il  decreto  ministeriale del 5 novembre 1997 con il quale
sono state stabilite le modalita' per lo svolgimento dei concorsi per
il reclutamento degli allievi marescialli dell'Esercito;
    Vista  la  legge  27 dicembre  1997,  n. 449  ed  in  particolare
l'art. 39 e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente "Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza";
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403,  concernente "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e
3  della  legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative";
    Visto   il   decreto   ministeriale   26 marzo  1999  concernente
"Approvazione  del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita'
che sono causa di non idoneita' al servizio militare";
    Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1999, n. 188, concernente
"Regolamento  recante  norme  per l'individuazione dei limiti di eta'
per  la  partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica";
    Vista  la  legge  20 ottobre 1999, n. 380, concernente "Delega al
Governo   per   l'istituzione   del   servizio   militare  volontario
femminile";
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
"Disposizioni  in  materia  di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate  e  nel  corpo  della Guardia di Finanza, a norma dell'art. 1,
comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380";
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo  2000,  recante  modificazioni al decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  22 luglio  1987,  n. 411, di cui sono stati
fissati,  tra  gli  altri,  limiti  di  altezza  per  l'ammissione ai
concorsi delle Forze armate;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'art. 1,  comma 5,  della  legge  20 ottobre  1999,
n. 380  concernente  il  regolamento recante norme per l'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare;
    Viste   le  direttive  tecniche  in  data  19 aprile  2000  della
direzione  generale della sanita' militare emanate per l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non  idoneita'  al  servizio  militare  e  per  delineare il servizio
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, emanate
in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Vista  la  sentenza  della  Corte  costituzionale 24 luglio 2000,
n. 332,  con  la quale la stessa Corte costituzionale, ha dichiarato,
fra  l'altro,  l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 2, comma 2,
del  decreto  legislativo  31 gennaio 2000, n. 24, nella parte in cui
include  tra  i requisiti necessari per la partecipazione ai concorsi
per  l'ammissione ai corsi regolari delle accademie e di quelli degli
istituti  delle  scuole  di formazione, e tra i requisiti che debbono
essere  posseduti  all'atto dell'ammissione ai corsi e mantenuti fino
al   transito   in  servizio  permanente  o  dell'acquisizione  della
qualifica di aspirante l'essere senza prole;
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000 e
la  nota  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della   funzione   pubblica,   datata  12 ottobre  2000,  concernenti
autorizzazioni a bandire concorsi per l'anno 2000;
    Visto  il  foglio  n. 6051/RS/3.114/61  in  data 11 ottobre 2000,
dell'Ispettorato  delle  scuole  dell'Esercito  ufficio regolamenti e
studi, recante le disposizioni concernenti le modalita' esecutive per
l'effettuazione   del   quarto   concorso   per  allievi  marescialli
dell'Esercito nonche' l'entita' dei posti da mettere a concorso.
    Visto  il  foglio  n. 4916/082201/secondo datato 28 novembre 2000
dello  stato  maggiore  dell'Esercito,  reparto impiego del personale
ufficio  affari  giuridici,  concernente  le  modifiche ai criteri di
assegnazione   dei  punteggi  relativi  al  quarto  concorso  allievi
marescialli dell'Esercito.
    Tenuto  conto  che,  in  applicazione dell'art. 1, comma 6, della
citata  legge  20 ottobre  1999,  n. 380,  dovra'  essere  emanato il
decreto    ministeriale    contenente   l'indicazione   dell'aliquota
percentuale  massima  di  personale  femminile che potra' accedere al
quarto concorso per allievi marescialli dell'Esercito.

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    E'  indetto,  un  concorso  pubblico,  per  titoli  ed esami, per
l'ammissione  al  quarto  corso biennale (2001-2003) di duecentodieci
allievi marescialli dell'Esercito. Ove non specificato il sesso, ogni
disposizione  del  presente  bando  dovra'  intendersi rivolta sia ai
cittadini di sesso maschile che femminile.
    L'aliquota  massima  di personale femminile da ammettere al corso
sara'  definita  con  successivo decreto ministeriale, ai sensi della
legge  20 ottobre  1999,  n. 380,  la cui percentuale sara' resa nota
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale - del
23 febbraio 2001.
    Lo svolgimento del concorso prevede:
      1) prova scritta per l'accertamento delle qualita' culturali;
      2) prova ginnica;
      3) visita medica;
      4) accertamento psico-attitudinale;
      5) valutazione dei titoli.
    Resta   impregiudicata   per  l'amministrazione  la  facolta'  di
sospendere  o rinviare il concorso in ragione di esigenze attualmente
non valutabili ne' prevedibili.