IL DIRETTORE GENERALE Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente "Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica" e successive modificazioni; Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3 e del 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni, concernenti le disposizioni relative allo statuto degli impiegati civili dello Stato e le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati dello Stato; Visti la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme e il decreto ministeriale 8 luglio 1991, n. 405, concernente il relativo regolamento di esecuzione"; Vista la legge 8 agosto 1977, n. 564, concernente "Modifica delle norme sul matrimonio dei militari delle tre Forze armate e degli ufficiali del corpo della Guardia di Finanza"; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente "Norme di principio sulla disciplina militare"; Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente "Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica della Guardia di Finanza"; Vista la legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente "Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze Armate e della Guardia di Finanza"; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante "Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, indicanti gli "Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici"; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente "Nuove norme sulla cittadinanza"; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente "Regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'amministrazione della difesa"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 23 marzo 1995, concernente "Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche"; Visto il decreto legislativo del 12 maggio 1995, n. 196, concernente "Attuazione dell'art. 3 della legge n. 216/1992 in materia di riordino dei ruoli, modifica alla norma di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate"; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"; Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1997, concernente "Approvazione della nuova schedula delle vaccinazioni per il personale militare dell'amministrazione della difesa"; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni ed integrazioni"; Visto il decreto ministeriale del 5 novembre 1997 con il quale sono state stabilite le modalita' per lo svolgimento dei concorsi per il reclutamento degli allievi marescialli dell'Esercito; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed in particolare l'art. 39 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, concernente "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative"; Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1999 concernente "Approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare"; Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1999, n. 188, concernente "Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica"; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente "Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile"; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente "Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel corpo della Guardia di Finanza, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, di cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi delle Forze armate; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380 concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare; Viste le direttive tecniche in data 19 aprile 2000 della direzione generale della sanita' militare emanate per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e per delineare il servizio sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, emanate in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114; Vista la sentenza della Corte costituzionale 24 luglio 2000, n. 332, con la quale la stessa Corte costituzionale, ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, nella parte in cui include tra i requisiti necessari per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai corsi regolari delle accademie e di quelli degli istituti delle scuole di formazione, e tra i requisiti che debbono essere posseduti all'atto dell'ammissione ai corsi e mantenuti fino al transito in servizio permanente o dell'acquisizione della qualifica di aspirante l'essere senza prole; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000 e la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, datata 12 ottobre 2000, concernenti autorizzazioni a bandire concorsi per l'anno 2000; Visto il foglio n. 6051/RS/3.114/61 in data 11 ottobre 2000, dell'Ispettorato delle scuole dell'Esercito ufficio regolamenti e studi, recante le disposizioni concernenti le modalita' esecutive per l'effettuazione del quarto concorso per allievi marescialli dell'Esercito nonche' l'entita' dei posti da mettere a concorso. Visto il foglio n. 4916/082201/secondo datato 28 novembre 2000 dello stato maggiore dell'Esercito, reparto impiego del personale ufficio affari giuridici, concernente le modifiche ai criteri di assegnazione dei punteggi relativi al quarto concorso allievi marescialli dell'Esercito. Tenuto conto che, in applicazione dell'art. 1, comma 6, della citata legge 20 ottobre 1999, n. 380, dovra' essere emanato il decreto ministeriale contenente l'indicazione dell'aliquota percentuale massima di personale femminile che potra' accedere al quarto concorso per allievi marescialli dell'Esercito. Decreta: Art. 1. Posti a concorso E' indetto, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al quarto corso biennale (2001-2003) di duecentodieci allievi marescialli dell'Esercito. Ove non specificato il sesso, ogni disposizione del presente bando dovra' intendersi rivolta sia ai cittadini di sesso maschile che femminile. L'aliquota massima di personale femminile da ammettere al corso sara' definita con successivo decreto ministeriale, ai sensi della legge 20 ottobre 1999, n. 380, la cui percentuale sara' resa nota nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale - del 23 febbraio 2001. Lo svolgimento del concorso prevede: 1) prova scritta per l'accertamento delle qualita' culturali; 2) prova ginnica; 3) visita medica; 4) accertamento psico-attitudinale; 5) valutazione dei titoli. Resta impregiudicata per l'amministrazione la facolta' di sospendere o rinviare il concorso in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili.