IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente norme per l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme e successive modificazioni; Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Vista la legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardante lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della succitata legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'amministrazione Difesa; Visto il decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571, concernente modalita' e criteri applicativi delle norme contenute negli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative; Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente disposizioni in materia di imposta di bollo; Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. Sono indetti per l'anno 2001 i sottoindicati concorsi, per titoli, per l'ammissione alla ferma volontaria di anni due non rinnovabile nell'Arma o Corpo di appartenenza di duecentottanta sottotenenti di complemento di prima nomina dell'Esercito e ottanta sottotenenti di complemento di prima nomina dell'Arma dei carabinieri: a) concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di anni due di novantacinque sottotenenti di complemento di prima nomina provenienti dal 178o corso allievi ufficiali di complemento (A.U.C.) delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo di amministrazione e di commissariato, dell'Arma dei carabinieri, dal 102o corso A.U.C. del Corpo degli ingegneri e dal 133o corso A.U.C. del Corpo sanitario (medici, odontoiatri, chimici - farmacisti e veterinari), cosi' ripartiti: 20 dell'Arma dei carabinieri; 41 delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni; 9 dell'Arma dei trasporti e dei materiali; 7 del Corpo di amministrazione e di commissariato; 1 del Corpo degli ingegneri; 14 del Corpo sanitario (medici); 1 del Corpo sanitario (odontoiatri); 1 del Corpo sanitario (chimici - farmacisti); 1 del Corpo sanitario (veterinari); b) concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di anni due di novantaquattro sottotenenti di complemento di prima nomina provenienti dal 179o corso A.U.C. delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo di amministrazione e di commissariato, dell'Arma dei carabinieri, dal 103o corso A.U.C. del Corpo degli ingegneri e dal 134o corso A.U.C. del Corpo sanitario (medici, odontoiatri chimici - farmacisti, e veterinari), cosi' ripartiti: 20 dell'Arma dei carabinieri; 40 delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni; 9 dell'Arma dei trasporti e dei materiali; 7 del Corpo di amministrazione e di commissariato; 1 del Corpo degli ingegneri; 14 del Corpo sanitario (medici); 1 del Corpo sanitario (odontoiatri); 1 del Corpo sanitario (chimici - farmacisti); 1 del Corpo sanitario (veterinari); c) concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di anni due di settantasette sottotenenti di complemento di prima nomina provenienti dal 180o corso A.U.C. delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo di amministrazione e di commissariato, dell'Arma dei carabinieri e dal 104o corso A.U.C. del Corpo degli ingegneri, cosi' ripartiti: 20 dell'Arma dei carabinieri; 40 delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni; 9 dell'Arma dei trasporti e dei materiali; 7 del Corpo di amministrazione e di commissariato; 1 del Corpo degli ingegneri; d) concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di anni due di novantaquattro sottotenenti di complemento di prima nomina provenienti dal 181o corso A.U.C. delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo di amministrazione e di commissariato, dell'Arma dei carabinieri, dal 105o corso A.U.C. del Corpo degli ingegneri e dal 135o corso A.U.C. del Corpo sanitario (medici, odontoiatri chimici - farmacisti e veterinari), cosi' ripartiti: 20 dell'Arma dei carabinieri; 40 delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni; 9 dell'Arma dei trasporti e dei materiali; 7 del Corpo di amministrazione e di commissariato; 1 del Corpo degli ingegneri; 14 del Corpo sanitario (medici); 1 del Corpo sanitario (odontoiatri); 1 del Corpo sanitario (chimici - farmacisti); 1 del Corpo sanitario (veterinari). 2. I concorsi di cui al precedente, comma 1, potranno essere sospesi o revocati ed i relativi posti potranno subire variazioni numeriche in relazione a quanto sara' determinato dalla legge di bilancio per l'anno 2001. 3. L'amministrazione si riserva, inoltre, la facolta' di procedere alla modifica del numero dei posti a concorso, di cui al precedente, comma 1, ovvero ad una diversa distribuzione in relazione a sopravvenute esigenze dell'Esercito o dell'Arma dei carabinieri nonche' per insufficienza di concorrenti nelle Armi o Corpi dell'Esercito.