IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare

    Vista  la  legge  10  aprile  1954,  n.  113,  sullo  stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
    Vista  la  legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente norme per
l'avanzamento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della  Marina  e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
    Vista  la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli
ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  4  gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione
di firme e successive modificazioni;
    Vista   la   legge   20   settembre  1980,  n.  574,  concernente
l'unificazione  e  il  riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica;
    Vista  la  legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente norme per il
reclutamento  degli  ufficiali  e sottufficiali piloti di complemento
delle  Forze  armate  e  modifiche  ed  integrazioni  alla  legge  20
settembre  1980,  n.  574, riguardante lo stato e l'avanzamento degli
ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto d'accesso ai
documenti amministrativi;
    Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico  impiego e
successive modificazioni;
    Visto   il  decreto  ministeriale  16  settembre  1993,  n.  603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli  2  e  4  della  succitata  legge  7  agosto  1990,  n. 241,
nell'ambito dell'amministrazione Difesa;
    Visto   il   decreto   ministeriale  2  novembre  1993,  n.  571,
concernente  modalita'  e  criteri  applicativi delle norme contenute
negli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137;
    Vista  la  legge  31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo  30  dicembre  1997,  n.  490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n.  403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
    Vista  la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente disposizioni
in materia di imposta di bollo;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  Sono  indetti  per  l'anno 2001 i sottoindicati concorsi, per
titoli,  per  l'ammissione  alla  ferma  volontaria  di  anni due non
rinnovabile  nell'Arma  o  Corpo  di  appartenenza  di duecentottanta
sottotenenti  di  complemento di prima nomina dell'Esercito e ottanta
sottotenenti   di   complemento   di   prima   nomina  dell'Arma  dei
carabinieri:
      a)  concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di anni due
di   novantacinque   sottotenenti  di  complemento  di  prima  nomina
provenienti  dal 178o corso allievi ufficiali di complemento (A.U.C.)
delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni,
dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo di amministrazione
e  di commissariato, dell'Arma dei carabinieri, dal 102o corso A.U.C.
del Corpo degli ingegneri e dal 133o corso A.U.C. del Corpo sanitario
(medici,  odontoiatri,  chimici  -  farmacisti  e  veterinari), cosi'
ripartiti:
        20 dell'Arma dei carabinieri;
        41  delle  Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e
trasmissioni;
        9 dell'Arma dei trasporti e dei materiali;
        7 del Corpo di amministrazione e di commissariato;
        1 del Corpo degli ingegneri;
        14 del Corpo sanitario (medici);
        1 del Corpo sanitario (odontoiatri);
        1 del Corpo sanitario (chimici - farmacisti);
        1 del Corpo sanitario (veterinari);
      b)  concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di anni due
di   novantaquattro  sottotenenti  di  complemento  di  prima  nomina
provenienti dal 179o corso A.U.C. delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria,  genio,  trasmissioni,  dell'Arma  dei  trasporti  e dei
materiali, del Corpo di amministrazione e di commissariato, dell'Arma
dei  carabinieri,  dal  103o corso A.U.C. del Corpo degli ingegneri e
dal  134o  corso  A.U.C.  del  Corpo  sanitario  (medici, odontoiatri
chimici - farmacisti, e veterinari), cosi' ripartiti:
        20 dell'Arma dei carabinieri;
        40  delle  Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e
trasmissioni;
        9 dell'Arma dei trasporti e dei materiali;
        7 del Corpo di amministrazione e di commissariato;
        1 del Corpo degli ingegneri;
        14 del Corpo sanitario (medici);
        1 del Corpo sanitario (odontoiatri);
        1 del Corpo sanitario (chimici - farmacisti);
        1 del Corpo sanitario (veterinari);
      c)  concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di anni due
di   settantasette   sottotenenti  di  complemento  di  prima  nomina
provenienti dal 180o corso A.U.C. delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria,  genio,  trasmissioni,  dell'Arma  dei  trasporti  e dei
materiali, del Corpo di amministrazione e di commissariato, dell'Arma
dei  carabinieri  e  dal 104o corso A.U.C. del Corpo degli ingegneri,
cosi' ripartiti:
        20 dell'Arma dei carabinieri;
        40  delle  Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e
trasmissioni;
        9 dell'Arma dei trasporti e dei materiali;
        7 del Corpo di amministrazione e di commissariato;
        1 del Corpo degli ingegneri;
      d)  concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di anni due
di   novantaquattro  sottotenenti  di  complemento  di  prima  nomina
provenienti dal 181o corso A.U.C. delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria,  genio,  trasmissioni,  dell'Arma  dei  trasporti  e dei
materiali, del Corpo di amministrazione e di commissariato, dell'Arma
dei  carabinieri,  dal  105o corso A.U.C. del Corpo degli ingegneri e
dal  135o  corso  A.U.C.  del  Corpo  sanitario  (medici, odontoiatri
chimici - farmacisti e veterinari), cosi' ripartiti:
        20 dell'Arma dei carabinieri;
        40  delle  Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e
trasmissioni;
        9 dell'Arma dei trasporti e dei materiali;
        7 del Corpo di amministrazione e di commissariato;
        1 del Corpo degli ingegneri;
        14 del Corpo sanitario (medici);
        1 del Corpo sanitario (odontoiatri);
        1 del Corpo sanitario (chimici - farmacisti);
        1 del Corpo sanitario (veterinari).
    2.  I  concorsi  di  cui  al precedente, comma 1, potranno essere
sospesi  o  revocati  ed  i relativi posti potranno subire variazioni
numeriche  in  relazione  a  quanto  sara' determinato dalla legge di
bilancio per l'anno 2001.
    3.   L'amministrazione   si  riserva,  inoltre,  la  facolta'  di
procedere  alla  modifica  del numero dei posti a concorso, di cui al
precedente, comma 1, ovvero ad una diversa distribuzione in relazione
a  sopravvenute  esigenze  dell'Esercito  o dell'Arma dei carabinieri
nonche'   per   insufficienza  di  concorrenti  nelle  Armi  o  Corpi
dell'Esercito.