IL PRESIDENTE

    Vista  la  deliberazione  del consiglio direttivo n. 6977, del 27
ottobre 2000;
    Visto  il regolamento recante norme sui concorsi per l'assunzione
di personale di ruolo dell'INFN;
    Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni;
    Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171;
    Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
    Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
    Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
    Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;

                              Dispone:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    E'  indetto  un concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto
di   terzo   livello   professionale  con  profilo  professionale  di
ricercatore, per attivita' di ricerca nel campo della fisica nucleare
sperimentale con particolare riferimento allo studio di meccanismi di
reazione alle energie basse ed intermedie ed allo sviluppo di sistemi
di  rilevazione  e  di  tecniche nucleari. La sede di lavoro di prima
assegnazione sara' la sezione di Firenze dell'I.N.F.N.
    L'assunzione  oggetto  del  presente  bando  sara' effettuata con
l'osservanza  delle  disposizioni  di  cui  all'art. 20  della  legge
23 dicembre 1999, n. 488.
                               Art. 2.

                       Requisiti di ammissione

    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      a) eta' non superiore agli anni sessantacinque;
      b) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica); tale requisito non e'
richiesto per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;
      c) godimento dei diritti politici;
      d) idoneita'  fisica  a  svolgere  l'attivita'  prevista per il
posto a concorso;
      e) possesso  del  diploma di laurea in fisica con anzianita' di
laurea  non inferiore ai due anni; i candidati che abbiano conseguito
analogo  titolo di studio in uno stato estero devono aver ottenuto il
riconoscimento   previsto   dall'art. 1   del   decreto   legislativo
27 gennaio  1992, n. 115 di attuazione della direttiva CEE n. 89/48 o
la  dichiarazione  di  equipollenza  prevista dall'art. 332 del regio
decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
      f) essere  in  regola  con  le  norme  concernenti gli obblighi
militari;
      g) esperienza  di  lavoro  di  almeno  due  anni post laurea in
attivita' di ricerca; tale esperienza si intende acquisita attraverso
borse  di  studio, dottorati di ricerca o altri canali equivalenti di
formazione  e  va  idoneamente  documentata,  pena  l'esclusione  dal
concorso, all'atto della presentazione della domanda di ammissione di
cui al successivo art. 3.
    I   cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  devono
possedere i seguenti requisiti:
      a) godere  dei  diritti  civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
      b) essere  in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
      c) avere    adeguata    conoscenza   della   lingua   italiana;
l'accertamento  del  possesso  di  tale  requisito  e' demandato alla
commissione  esaminatrice  di  cui  al successivo art. 4, mediante le
prove concorsuali previste.
    Non possono partecipare al concorso:
      a) coloro  che  siano esclusi dall'elettorato politico attivo e
coloro  che  siano  stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una    pubblica   amministrazione   per   persistente   insufficiente
rendimento,  ovvero  siano  stati  dichiarati  decaduti da un impiego
statale  ai  sensi  dell'art. 127,  primo comma, lettera d) del testo
unico   approvato   con   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
      b)  i  dipendenti  dell'INFN  con  rapporto  di  lavoro a tempo
indeterminato  inquadrati nello stesso profilo professionale relativo
al posto da conferire.
    Tutti  i  requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del  termine  stabilito per l'inoltro delle domande e anche alla data
dell'assunzione.
    L'esclusione    dal   concorso   e'   disposta   dal   Presidente
dell'I.N.F.N. o da persona da lui delegata.
                               Art. 3.

          Presentazione delle domande - Termini e modalita'

    Le  domande  di  ammissione  al  concorso,  da  redigere in carta
semplice  in  lingua  italiana,  secondo  lo  schema  allegato  n. 2,
dovranno  essere inoltrate, a mezzo raccomandata a.r., all'I.N.F.N. -
sezione  di Firenze - Largo E. Fermi, 2 - 50125 Firenze - riferimento
bando n. 8445/2000, entro il termine di trenta giorni successivi alla
data  di  pubblicazione  del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
Tale   termine,  qualora  venga  a  scadere  in  giorno  festivo,  si
intendera'  protratto  al  primo  giorno  non  festivo immediatamente
seguente.
    Resta  esclusa  qualsiasi  diversa  forma  di presentazione delle
domande;  della  data  di inoltro fara' fede il timbro a data apposto
dagli uffici postali di spedizione.
    Non  saranno  in ogni caso prese in considerazione le domande non
sottoscritte  e  quelle  che,  per  qualsiasi  causa,  anche di forza
maggiore, dovessero pervenire all'I.N.F.N., oltre il ventesimo giorno
successivo al termine stesso.
    Nella  domanda  di  ammissione  i  candidati dovranno dichiarare,
sotto  la  propria  responsabilita',  pena l'esclusione dal concorso,
quanto appresso specificato; le dichiarazioni formulate nella domanda
dai  candidati  aventi  titolo  alla  utilizzazione  delle  forme  di
semplificazione delle certificazioni amministrative sono da ritenersi
rilasciate  ai  sensi  della  legge  n. 15/1968  e  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica n. 403/1998 ed hanno la stessa validita'
temporale delle certificazioni che sostituiscono:
      il proprio nome e cognome;
      la data e il luogo di nascita;
      di  essere cittadini italiani ovvero di essere cittadini di uno
degli Stati membri dell'Unione europea;
      se  cittadini  italiani,  il  comune nelle cui liste elettorali
risultano  iscritti  o  i  motivi  della  mancata  iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
      le  eventuali  condanne  riportate, indicando gli estremi delle
relative  sentenze  (la  dichiarazione  va  resa anche se non si sono
riportate condanne penali);
      il  possesso  del titolo di studio di cui all'art. 2 lettera e)
del presente bando; nei casi in cui il titolo di studio posseduto sia
stato  conseguito in uno stato estero i candidati dovranno dichiarare
inoltre  di  aver ottenuto il riconoscimento previsto dall'art. 1 del
decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n. 115 o la dichiarazione di
equipollenza prevista dall'art. 332 del regio decreto 31 agosto 1933,
n. 1592;
      la loro posizione nei confronti degli obblighi militari;
      il  possesso  del  requisito  di cui all'art. 2, lettera g) del
bando,  con  esplicita indicazione della documentazione allegata alla
domanda atta a comprovarlo;
      di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una  pubblica  amministrazione  o  dichiarati  decaduti da un impiego
statale;   in   caso   contrario   vanno  specificati  i  motivi  del
provvedimento di destituzione, dispensa o decadenza (la dichiarazione
va resa anche in assenza di rapporti di pubblico impiego);
      l'eventuale   posizione   di   dipendente   dell'I.N.F.N.   con
l'indicazione  della  tipologia  del rapporto di lavoro e del profilo
professionale di inquadramento (la dichiarazione va resa anche se non
si e' dipendenti dell'INFN);
      i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno
dichiarare,  inoltre,  di  godere dei diritti civili e politici anche
nello  Stato  di  appartenenza  o di provenienza, ovvero i motivi del
mancato  godimento dei diritti stessi, e di avere adeguata conoscenza
della lingua italiana.
    I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposizioni
contenute  nella  legge  5 febbraio 1192, n. 104, possono specificare
nella domanda, in relazione al proprio handicap, l'ausilio necessario
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per lo svolgimento
delle prove di esame.
    Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare inoltre
l'indirizzo presso il quale inoltrare tutte le comunicazioni relative
al concorso.
    L'I.N.F.N.  non assume responsabilita' per il ritardato o mancato
recapito delle proprie comunicazioni ai candidati che sia da imputare
ad  inesatta indicazione nella domanda dell'apposito indirizzo o alla
mancata   o   tardiva   segnalazione  di  cambiamento  dell'indirizzo
medesimo,  ne' per eventuali ritardi o disguidi postali o telegrafici
o   comunque   imputabili  a  fatto  di  terzi,  a  caso  fortuito  o
forza maggiore.

                               Art. 4.


                      Commissione esaminatrice

    La    commissione    esaminatrice,    nominata   dal   presidente
dell'I.N.F.N.,  sara'  composta  da un presidente e da due membri; le
funzioni di segretario sono svolte da un dipendente con inquadramento
in  un  profilo professionale non inferiore a quello di collaboratore
di amministrazione.

                               Art. 5.


              Punteggi del concorso - Titoli valutabili

    La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 4 disporra'
complessivamente di 100 punti cosi' ripartiti:
      20 punti per i titoli;
      80 punti per le prove di esame.
    I punti per le prove di esame sono cosi' ripartiti:
      40 punti per le prove scritte;
      40 punti per la prova orale.
    Le categorie dei titoli valutabili sono le seguenti:
      a) pubblicazioni e lavori a stampa firmati dall'interessato;
      b) diploma di dottore di ricerca;
      c) borse  di  studio  in settori inerenti le attivita' previste
per   il   posto   da   conferire   o   le  attivita'  programmatiche
dell'I.N.F.N.;
      d) titoli  di studio ed accademici (diploma di laurea richiesto
per  l'ammissione  al  concorso,  corsi  di  specializzazione  post -
universitari, altre lauree oltre quella richiesta per l'ammissione al
concorso).
    I  titoli  dovranno  essere  posseduti  alla data di scadenza del
termine  stabilito  per  l'inoltro  delle  domande  di  ammissione al
concorso  e  dovranno  essere idoneamente documentati entro lo stesso
termine,  a  cura  degli  interessati,  pena  l'esclusione della loro
valutabilita'.
    Di  detti  titoli  e  della relativa documentazione dovra' essere
redatto  un  elenco firmato dall'interessato da allegare alla domanda
di ammissione al concorso unitamente alla documentazione stessa.
    I  titoli  devono  essere  prodotti  in  carta semplice e possono
essere in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata
conforme  all'originale  mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto
di  notorieta'  ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998, da rendere secondo lo schema allegato.
    I  candidati  possono  altresi' dimostrare il possesso dei titoli
(escluse le pubblicazioni) mediante le forme di semplificazione delle
certificazioni amministrative consentite dalla legge n. 15/1968 e dal
decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 403/1998 (dichiarazioni
sostitutive  di  certificazioni o dell'atto di notorieta', da rendere
secondo  lo  schema  allegato n. 3). Le stesse modalita' previste nei
commi  precedenti  per i cittadini italiani si applicano ai cittadini
degli stati membri dell'Unione europea.
    La   commissione  esaminatrice  determinera'  i  criteri  per  la
valutazione   dei   titoli   prima   di   aver  preso  visione  della
documentazione relativa ai titoli stessi.
    La  valutazione  dei titoli sara' effettuata successivamente alle
prove  scritte  -  prima  che si proceda alla correzione dei relativi
elaborati - nei confronti dei soli candidati che avranno sostenuto le
prove stesse.

                               Art. 6.


              Prove - Programma di esame - Valutazione

    Le prove del concorso consistono:
      a) in  due  prove  scritte  una  delle  quali  potra'  essere a
contenuto teorico-pratico;
      b) in una prova orale.
    E' inoltre prevista una prova per la verifica della conoscenza di
una delle seguenti lingue straniere, a scelta del candidato: inglese,
francese.
    I programmi relativi sono riportati nell'allegato n. 1.
    Saranno  ammessi  a  sostenere  la  prova  orale  i candidati che
avranno  riportato in ognuna delle singole prove scritte un punteggio
non inferiore a 28 punti su 40.
    Supereranno  la  prova  orale  e saranno, pertanto, inclusi nella
graduatoria  di  merito  i  candidati  che nella prova stessa avranno
riportato  un  punteggio non inferiore a 28 punti su 40 e che avranno
superato positivamente la prova di conoscenza della lingua straniera.
    La votazione complessiva, per i candidati che avranno superato la
prova  orale,  risultera'  dalla  somma del punteggio riportato nella
valutazione  dei  titoli, dalla media dei voti conseguiti nelle prove
scritte e dalla votazione riportata nella prova orale.
    I  candidati  che  non  si  presenteranno a sostenere le prove di
esame nei giorni fissati saranno dichiarati decaduti dal concorso.

                               Art. 7.


        Diario delle prove di esame - Documenti di identita'

    I  candidati  riceveranno personale comunicazione circa la data e
la  sede  in cui avranno luogo le prove del concorso con l'osservanza
dei  seguenti  termini  minimi  di  preavviso: quindici giorni per le
prove scritte; venti giorni per la prova orale.
    Per  essere  ammesso  a  sostenere  le  prove il candidato dovra'
essere  munito  di  un  documento  di  riconoscimento  non scaduto di
validita'.  Non  saranno ammessi a partecipare alle prove i candidati
non  in  grado  di  esibire  alcun  documento  di riconoscimento o in
possesso di documenti di riconoscimento scaduti di validita'.

                               Art. 8.


                 Graduatoria - Titoli di preferenza

    La  graduatoria  di  merito  del  concorso  sara'  formata  dalla
commissione  esaminatrice  secondo  l'ordine  dei  punteggi riportati
nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.
    La   graduatoria  sara'  approvata  con  delibera  del  consiglio
direttivo  dell'I.N.F.N. riconosciuta la regolarita' del procedimento
concorsuale,  con  l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia
di preferenza nelle nomine.
    A  tal fine i candidati che avranno sostenuto la prova orale sono
tenuti  a  presentare o far pervenire per loro diretta iniziativa, al
direttore  della  sezione  di Firenze dell'I.N.F.N., entro il termine
del  quindicesimo  giorno  successivo a quello in cui hanno sostenuto
detta  prova  orale,  i documenti attestanti il possesso di eventuali
titoli di preferenza nella nomina, redatti nelle forme di legge.
    I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempre che siano
stati  documentati entro il termine di cui al precedente comma, anche
se  ne  siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine fissato
per l'inoltro delle domande di partecipazione al concorso.
    Le  categorie  di  cittadini  che  hanno  preferenza a parita' di
merito  (votazione  complessiva)  e a parita' di titoli sono appresso
elencate.
    A   parita'   di  merito  (votazione  complessiva)  i  titoli  di
preferenza sono:
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4)  i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7)  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9)  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12)  i  figli  dei  mutilati  e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      14)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      15)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
      16)   coloro   che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17)  coloro  che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di anno, nell'INFN;
      18)  i  coniugati  e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli;
      19) gli invalidi ed i mutilati civili;
      20)  i  militari  volontari  delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata da:
      a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      c) dalla minore eta'.

                               Art. 9.


                     Presentazione dei documenti

    Il  vincitore,  tenuto  conto delle dichiarazioni valide a titolo
definitivo   gia'  risultanti  nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso,   dovra'  presentare,  entro  il  termine  fissato  per  la
costituzione  del  rapporto  di lavoro, pena la decadenza dal diritto
alla costituzione del rapporto stesso, la seguente documentazione:
      1)  qualora  siano  trascorsi  piu'  di sei mesi tra la data di
presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e il
suddetto   termine,   dichiarazione   sostitutiva  di  certificazioni
attestante il possesso dei seguenti requisisti:
        a) cittadinanza;
        b) godimento dei diritti civili e politici;
        c) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
        d) assenza  di  condanne  penali  passate  in  giudicato  che
comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
      2)  certificato  in carta semplice, in data non anteriore a sei
mesi  rispetto  al  termine  sopra indicato, rilasciato da una A.S.L.
ovvero  da  ufficiale  sanitario  o  da  un medico militare dal quale
risulti   che   l'interessato   e'  fisicamente  idoneo  al  servizio
incondizionato  e  continuativo  nell'impiego al quale il concorso si
riferisce,  con  la  precisazione  che  si e' eseguito l'accertamento
sierologico  del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge n. 837/1956;
in   alternativa   tale   certificazione   potra'   essere  acquisita
direttamente  dall'INFN  attraverso  un  medico autorizzato presso le
proprie strutture;
      3)   dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  attestante
l'assenza  di procedimenti penali che comportino la restrizione della
liberta'  personale o di provvedimenti di rinvio a giudizio per fatti
tali  da  comportare,  se  accertati,  l'applicazione  della sanzione
disciplinare del licenziamento;
      4)  dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' relativa ad
incompatibilita'  e cumulo di impieghi di cui all'art. 58 del decreto
legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni.

                              Art. 10.


              Controlli sulle dichiarazioni sostitutive

    L'I.N.F.N.   si  riserva  la  facolta'  di  procedere  ad  idonei
controlli  sulla  veridicita'  di  tutte le dichiarazioni sostitutive
rese  dal candidato. Qualora in esito a detti controlli sia accertata
la  non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante
decade  dagli eventuali benefici conseguenti i provvedimenti adottati
sulla  base  delle  dichiarazioni  non  veritiere,  ferme restando le
sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge n. 15/1968.

                              Art. 11.


                      Assunzione del vincitore

    Il  vincitore che risultera' in possesso dei requisiti prescritti
per  l'ammissione al concorso sara' assunto in prova con contratto di
lavoro   a   tempo   indeterminato   presso  la  sezione  di  Firenze
dell'I.N.F.N.,  con  inquadramento nel profilo di ricercatore - terzo
livello professionale.
    Al vincitore assunto in servizio sara' corrisposto il trattamento
economico iniziale previsto per il livello ed il profilo attributi.
    La  conferma  in servizio e' subordinata al compimento, con esito
positivo, del prescritto periodo di prova.
    L'accettazione  dell'assunzione  non  potra' essere in alcun modo
condizionata.
    Il  vincitore  del  concorso  che, senza giustificato motivo, non
assume  servizio  entro il termine stabilito, decade dal diritto alla
costituzione del rapporto di lavoro.

                              Art. 12.


                   Trattamento dei dati personali

    Ai  sensi  dell'art. 10,  comma 1,  della legge 31 dicembre 1996,
n. 675,  i  dati  personali richiesti ai candidati saranno raccolti e
trattati  presso l'Istituto nazionale di fisica nucleare - Sezione di
Firenze  e amministrazione centrale - Direzione affari del personale,
esclusivamente per le finalita' di gestione del concorso.
    Gli  interessati  possono  far valere i diritti loro spettanti ai
sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
    I  responsabili  del  trattamento  dei dati sono individuati, per
quanto  di  loro competenza, nei direttori della sezione di Firenze e
della Direzione affari del personale dell'INFN.
      Firenze, 28 novembre 2000
Il presidente: Iorocci