IL PRESIDENTE Vista la deliberazione del consiglio direttivo n. 6977, del 27 ottobre 2000; Visto il regolamento recante norme sui concorsi per l'assunzione di personale di ruolo dell'INFN; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488; Dispone: Art. 1. Posti a concorso E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di terzo livello professionale con profilo professionale di ricercatore, per attivita' di ricerca nel campo della fisica nucleare sperimentale con particolare riferimento allo studio di meccanismi di reazione alle energie basse ed intermedie ed allo sviluppo di sistemi di rilevazione e di tecniche nucleari. La sede di lavoro di prima assegnazione sara' la sezione di Firenze dell'I.N.F.N. L'assunzione oggetto del presente bando sara' effettuata con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Art. 2. Requisiti di ammissione Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) eta' non superiore agli anni sessantacinque; b) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica); tale requisito non e' richiesto per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea; c) godimento dei diritti politici; d) idoneita' fisica a svolgere l'attivita' prevista per il posto a concorso; e) possesso del diploma di laurea in fisica con anzianita' di laurea non inferiore ai due anni; i candidati che abbiano conseguito analogo titolo di studio in uno stato estero devono aver ottenuto il riconoscimento previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva CEE n. 89/48 o la dichiarazione di equipollenza prevista dall'art. 332 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari; g) esperienza di lavoro di almeno due anni post laurea in attivita' di ricerca; tale esperienza si intende acquisita attraverso borse di studio, dottorati di ricerca o altri canali equivalenti di formazione e va idoneamente documentata, pena l'esclusione dal concorso, all'atto della presentazione della domanda di ammissione di cui al successivo art. 3. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono possedere i seguenti requisiti: a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana; l'accertamento del possesso di tale requisito e' demandato alla commissione esaminatrice di cui al successivo art. 4, mediante le prove concorsuali previste. Non possono partecipare al concorso: a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; b) i dipendenti dell'INFN con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inquadrati nello stesso profilo professionale relativo al posto da conferire. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per l'inoltro delle domande e anche alla data dell'assunzione. L'esclusione dal concorso e' disposta dal Presidente dell'I.N.F.N. o da persona da lui delegata. Art. 3. Presentazione delle domande - Termini e modalita' Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta semplice in lingua italiana, secondo lo schema allegato n. 2, dovranno essere inoltrate, a mezzo raccomandata a.r., all'I.N.F.N. - sezione di Firenze - Largo E. Fermi, 2 - 50125 Firenze - riferimento bando n. 8445/2000, entro il termine di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intendera' protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. Resta esclusa qualsiasi diversa forma di presentazione delle domande; della data di inoltro fara' fede il timbro a data apposto dagli uffici postali di spedizione. Non saranno in ogni caso prese in considerazione le domande non sottoscritte e quelle che, per qualsiasi causa, anche di forza maggiore, dovessero pervenire all'I.N.F.N., oltre il ventesimo giorno successivo al termine stesso. Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilita', pena l'esclusione dal concorso, quanto appresso specificato; le dichiarazioni formulate nella domanda dai candidati aventi titolo alla utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative sono da ritenersi rilasciate ai sensi della legge n. 15/1968 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 ed hanno la stessa validita' temporale delle certificazioni che sostituiscono: il proprio nome e cognome; la data e il luogo di nascita; di essere cittadini italiani ovvero di essere cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea; se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze (la dichiarazione va resa anche se non si sono riportate condanne penali); il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 lettera e) del presente bando; nei casi in cui il titolo di studio posseduto sia stato conseguito in uno stato estero i candidati dovranno dichiarare inoltre di aver ottenuto il riconoscimento previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 o la dichiarazione di equipollenza prevista dall'art. 332 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; la loro posizione nei confronti degli obblighi militari; il possesso del requisito di cui all'art. 2, lettera g) del bando, con esplicita indicazione della documentazione allegata alla domanda atta a comprovarlo; di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o dichiarati decaduti da un impiego statale; in caso contrario vanno specificati i motivi del provvedimento di destituzione, dispensa o decadenza (la dichiarazione va resa anche in assenza di rapporti di pubblico impiego); l'eventuale posizione di dipendente dell'I.N.F.N. con l'indicazione della tipologia del rapporto di lavoro e del profilo professionale di inquadramento (la dichiarazione va resa anche se non si e' dipendenti dell'INFN); i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno dichiarare, inoltre, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento dei diritti stessi, e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposizioni contenute nella legge 5 febbraio 1192, n. 104, possono specificare nella domanda, in relazione al proprio handicap, l'ausilio necessario nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove di esame. Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare inoltre l'indirizzo presso il quale inoltrare tutte le comunicazioni relative al concorso. L'I.N.F.N. non assume responsabilita' per il ritardato o mancato recapito delle proprie comunicazioni ai candidati che sia da imputare ad inesatta indicazione nella domanda dell'apposito indirizzo o alla mancata o tardiva segnalazione di cambiamento dell'indirizzo medesimo, ne' per eventuali ritardi o disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Art. 4. Commissione esaminatrice La commissione esaminatrice, nominata dal presidente dell'I.N.F.N., sara' composta da un presidente e da due membri; le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente con inquadramento in un profilo professionale non inferiore a quello di collaboratore di amministrazione. Art. 5. Punteggi del concorso - Titoli valutabili La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 4 disporra' complessivamente di 100 punti cosi' ripartiti: 20 punti per i titoli; 80 punti per le prove di esame. I punti per le prove di esame sono cosi' ripartiti: 40 punti per le prove scritte; 40 punti per la prova orale. Le categorie dei titoli valutabili sono le seguenti: a) pubblicazioni e lavori a stampa firmati dall'interessato; b) diploma di dottore di ricerca; c) borse di studio in settori inerenti le attivita' previste per il posto da conferire o le attivita' programmatiche dell'I.N.F.N.; d) titoli di studio ed accademici (diploma di laurea richiesto per l'ammissione al concorso, corsi di specializzazione post - universitari, altre lauree oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso). I titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per l'inoltro delle domande di ammissione al concorso e dovranno essere idoneamente documentati entro lo stesso termine, a cura degli interessati, pena l'esclusione della loro valutabilita'. Di detti titoli e della relativa documentazione dovra' essere redatto un elenco firmato dall'interessato da allegare alla domanda di ammissione al concorso unitamente alla documentazione stessa. I titoli devono essere prodotti in carta semplice e possono essere in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, da rendere secondo lo schema allegato. I candidati possono altresi' dimostrare il possesso dei titoli (escluse le pubblicazioni) mediante le forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dalla legge n. 15/1968 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorieta', da rendere secondo lo schema allegato n. 3). Le stesse modalita' previste nei commi precedenti per i cittadini italiani si applicano ai cittadini degli stati membri dell'Unione europea. La commissione esaminatrice determinera' i criteri per la valutazione dei titoli prima di aver preso visione della documentazione relativa ai titoli stessi. La valutazione dei titoli sara' effettuata successivamente alle prove scritte - prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati - nei confronti dei soli candidati che avranno sostenuto le prove stesse. Art. 6. Prove - Programma di esame - Valutazione Le prove del concorso consistono: a) in due prove scritte una delle quali potra' essere a contenuto teorico-pratico; b) in una prova orale. E' inoltre prevista una prova per la verifica della conoscenza di una delle seguenti lingue straniere, a scelta del candidato: inglese, francese. I programmi relativi sono riportati nell'allegato n. 1. Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno riportato in ognuna delle singole prove scritte un punteggio non inferiore a 28 punti su 40. Supereranno la prova orale e saranno, pertanto, inclusi nella graduatoria di merito i candidati che nella prova stessa avranno riportato un punteggio non inferiore a 28 punti su 40 e che avranno superato positivamente la prova di conoscenza della lingua straniera. La votazione complessiva, per i candidati che avranno superato la prova orale, risultera' dalla somma del punteggio riportato nella valutazione dei titoli, dalla media dei voti conseguiti nelle prove scritte e dalla votazione riportata nella prova orale. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di esame nei giorni fissati saranno dichiarati decaduti dal concorso. Art. 7. Diario delle prove di esame - Documenti di identita' I candidati riceveranno personale comunicazione circa la data e la sede in cui avranno luogo le prove del concorso con l'osservanza dei seguenti termini minimi di preavviso: quindici giorni per le prove scritte; venti giorni per la prova orale. Per essere ammesso a sostenere le prove il candidato dovra' essere munito di un documento di riconoscimento non scaduto di validita'. Non saranno ammessi a partecipare alle prove i candidati non in grado di esibire alcun documento di riconoscimento o in possesso di documenti di riconoscimento scaduti di validita'. Art. 8. Graduatoria - Titoli di preferenza La graduatoria di merito del concorso sara' formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punteggi riportati nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6. La graduatoria sara' approvata con delibera del consiglio direttivo dell'I.N.F.N. riconosciuta la regolarita' del procedimento concorsuale, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di preferenza nelle nomine. A tal fine i candidati che avranno sostenuto la prova orale sono tenuti a presentare o far pervenire per loro diretta iniziativa, al direttore della sezione di Firenze dell'I.N.F.N., entro il termine del quindicesimo giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto detta prova orale, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli di preferenza nella nomina, redatti nelle forme di legge. I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempre che siano stati documentati entro il termine di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine fissato per l'inoltro delle domande di partecipazione al concorso. Le categorie di cittadini che hanno preferenza a parita' di merito (votazione complessiva) e a parita' di titoli sono appresso elencate. A parita' di merito (votazione complessiva) i titoli di preferenza sono: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di anno, nell'INFN; 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli; 19) gli invalidi ed i mutilati civili; 20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata da: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla minore eta'. Art. 9. Presentazione dei documenti Il vincitore, tenuto conto delle dichiarazioni valide a titolo definitivo gia' risultanti nella domanda di partecipazione al concorso, dovra' presentare, entro il termine fissato per la costituzione del rapporto di lavoro, pena la decadenza dal diritto alla costituzione del rapporto stesso, la seguente documentazione: 1) qualora siano trascorsi piu' di sei mesi tra la data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso e il suddetto termine, dichiarazione sostitutiva di certificazioni attestante il possesso dei seguenti requisisti: a) cittadinanza; b) godimento dei diritti civili e politici; c) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari; d) assenza di condanne penali passate in giudicato che comportino l'interdizione dai pubblici uffici; 2) certificato in carta semplice, in data non anteriore a sei mesi rispetto al termine sopra indicato, rilasciato da una A.S.L. ovvero da ufficiale sanitario o da un medico militare dal quale risulti che l'interessato e' fisicamente idoneo al servizio incondizionato e continuativo nell'impiego al quale il concorso si riferisce, con la precisazione che si e' eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge n. 837/1956; in alternativa tale certificazione potra' essere acquisita direttamente dall'INFN attraverso un medico autorizzato presso le proprie strutture; 3) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di procedimenti penali che comportino la restrizione della liberta' personale o di provvedimenti di rinvio a giudizio per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento; 4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' relativa ad incompatibilita' e cumulo di impieghi di cui all'art. 58 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni. Art. 10. Controlli sulle dichiarazioni sostitutive L'I.N.F.N. si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dal candidato. Qualora in esito a detti controlli sia accertata la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dagli eventuali benefici conseguenti i provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge n. 15/1968. Art. 11. Assunzione del vincitore Il vincitore che risultera' in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso sara' assunto in prova con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la sezione di Firenze dell'I.N.F.N., con inquadramento nel profilo di ricercatore - terzo livello professionale. Al vincitore assunto in servizio sara' corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per il livello ed il profilo attributi. La conferma in servizio e' subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova. L'accettazione dell'assunzione non potra' essere in alcun modo condizionata. Il vincitore del concorso che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dal diritto alla costituzione del rapporto di lavoro. Art. 12. Trattamento dei dati personali Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali richiesti ai candidati saranno raccolti e trattati presso l'Istituto nazionale di fisica nucleare - Sezione di Firenze e amministrazione centrale - Direzione affari del personale, esclusivamente per le finalita' di gestione del concorso. Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. I responsabili del trattamento dei dati sono individuati, per quanto di loro competenza, nei direttori della sezione di Firenze e della Direzione affari del personale dell'INFN. Firenze, 28 novembre 2000 Il presidente: Iorocci