IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare

    Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599 e successive modificazioni;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, e successive modificazioni;
    Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752;
    Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574;
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme
in  materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive integrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi  civili  nelle  pubbliche  amministrazioni e le modalita' di
svolgimento  dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei
pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 23
marzo   1995,   concernente   le   determinazioni   dei  compensi  da
corrispondere  ai  componenti  delle  commissioni  esaminatrici ed al
personale  addetto  alla  sorveglianza  di  tutti  i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche;
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive
modificazioni;
    Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
e integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    Considerato  che,  alla  data del presente decreto, nell'organico
dei   sovrintendenti   dell'Arma  dei  carabinieri  sono  disponibili
quattrocentocinquanta  unita'  da  ricoprire,  ai  sensi  del decreto
legislativo  12  maggio  1995,  n. 198,  come  modificato dal decreto
legislativo  28 febbraio 2001, n. 83, mediante due distinti concorsi,
nel limite del 70%, corrispondente a trecentoquindici posti, mediante
un  concorso  interno  per titoli riservato agli appuntati scelti per
l'ammissione ad un corso di aggiornamento e formazione professionale,
della  durata  di tre mesi, che si conclude con un esame orale, e per
il  restante  30%, corrispondente a centotrentacinque posti, mediante
un  concorso  interno,  per  titoli  ed esame scritto, riservato agli
appuntati  scelti,  agli  appuntati,  ai  carabinieri  scelti  ed  ai
carabinieri in servizio permanente con almeno sette anni di servizio,
previo  superamento  del  corso  di  qualificazione,  di  durata  non
inferiore a tre mesi;
    Considerato  che  gli  appuntati  scelti possono partecipare, per
ciascun  anno,  ad uno soltanto dei due concorsi di cui alle predette
aliquote del 70% e 30%;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  E'  indetto un concorso interno, per titoli ed esame scritto,
riservato  agli  appuntati  scelti,  appuntati,  carabinieri scelti e
carabinieri in servizio permanente con almeno sette anni di servizio,
per  l'ammissione  al  nono  corso  trimestrale  di centotrentacinque
allievi   vicebrigadieri   del  ruolo  sovrintendenti  dell'Arma  dei
carabinieri.
    2. Fermo restando il numero dei posti messi a concorso, sei posti
sono riservati ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo
previsto  dall'art. 4  del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio  1976,  n. 752,  e  successive  modificazioni, che ne facciano
specifica   richiesta  nella  domanda,  precisando  in  quale  lingua
intendano sostenere la prova concorsuale.
    3.  Gli  eventuali  posti rimasti scoperti saranno devoluti, fino
alla data d'inizio del relativo corso, ai concorrenti partecipanti al
concorso per l'ammissione al terzo corso trimestrale di aggiornamento
e  formazione  professionale,  risultati  idonei ma non vincitori, in
relazione ai rispettivi punteggi conseguiti.