IL DIRETTORE GENERALE
"per il personale militare     Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178,
riguardante   l'ordinamento   della  Marina  militare,  e  successive
modificazioni;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956,
n. 950,   sull'ordinamento   delle   Scuole   militari  e  successive
modificazioni;
    Vista  la  legge  11  luglio  1978,  n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista  la  legge  24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul
servizio militare di leva e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande  di concorso e d'assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto d'accesso ai
documenti amministrativi;
    Visto  il  testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi,  dei  concorsi  unici e delle altre forme
d'assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni;
    Vista  la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni
del  Ministro  della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze
armate e delle Amministrazioni della difesa;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n. 249,  concernente il regolamento recante lo statuto degli studenti
della scuola secondaria;
    Vista  la  legge  20  ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile,
la  quale,  tra  l'altro,  demanda  ad  un  decreto  ministeriale  la
definizione  annuale  delle  aliquote,  dei  ruoli,  dei Corpi, delle
categorie,  delle  specialita'  e  delle specializzazioni di ciascuna
Forza armata in cui ha luogo il reclutamento di personale femminile;
    Vista  la legge 10 febbraio 2000, n. 30, costituente legge quadro
in materia di riordino dei cicli di istruzione;
    Visto il decreto interministeriale 4 agosto 2000, n. 302, recante
il regolamento della Scuola navale militare "Francesco Morosini";
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Ravvisata  l'esigenza  di  indire un concorso per l'ammissione di
allievi  ai  licei  annessi  alla  Scuola  navale militare "Francesco
Morosini"" per l'anno scolastico 2003-2004;
    Visto   il   decreto  ministeriale  4  luglio  2002,  emanato  in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999,  n. 380,  che  non  prevede  per  l'anno 2003 partecipazione di
personale  femminile  ai  concorsi  per  l'ammissione di allievi alla
Scuola navale militare;
                               Decreta
                               Art. 1.
                          Posti a concorso
    1.  Per  l'anno  scolastico 2003-2004 e' indetto un concorso, per
esami,  per  l'ammissione  di settantacinque giovani ai licei annessi
alla  Scuola  navale  militare  "Francesco Morosini", con la seguente
ripartizione di posti per ordine di studi:
      primo liceo classico: posti 25;
      terzo liceo scientifico: posti 50.
    2.  Il 50% dei posti di cui al precedente comma 1 e' riservato ai
candidati  idonei al termine delle prove concorsuali che siano orfani
di  guerra  (o  equiparati) o orfani dei dipendenti civili e militari
dello  Stato  deceduti  per ferite, lesioni o infermita' riportate in
servizio e per causa di servizio.
    3.  I  posti riservati di cui al precedente comma 2 eventualmente
non  ricoperti  per  mancanza di concorrenti idonei appartenenti alle
suindicate  categorie  di  riservatari,  saranno  devoluti agli altri
concorrenti idonei.