IL DIRETTORE GENERALE
    Vista  la  legge  8 luglio  1998, n. 230, recante «Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza»;
    Vista  la  legge  6 marzo  2001,  n. 64, recante «Istituzione del
servizio civile nazionale»;
    Visto  il  decreto  legislativo  5 aprile  2002,  n. 77, recante:
«Disciplina  del  Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della
legge 6 marzo 2001, n. 64»;
    Visto  in  particolare  l'art.  5, comma 4, della legge n. 64 del
2001,   che   prevede,   con   riferimento  al  periodo  transitorio,
l'ammissione  alla prestazione del servizio civile su base volontaria
delle cittadine italiane di eta' compresa tra i diciotto e i ventisei
anni  e  dei  cittadini riformati per inabilita' al servizio militare
che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di eta';
    Visto  l'art.  6,  comma 1, della citata legge n. 64, che prevede
che  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e'
stabilita,  nei  limiti  delle  disponibilita'  finanziarie del Fondo
nazionale  per  il servizio civile, la consistenza di giovani ammessi
al servizio civile nel periodo transitorio;
    Visto  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in
data  10 agosto  2001,  recante:  «Determinazione del contingente dei
giovani  ammessi  al  servizio  civile ai sensi dell'art. 6, comma 1,
della legge 6 marzo 2001, n. 64, e ulteriori disposizioni relative al
rispettivo   trattamento   giuridico  ed  economico  ed  al  connesso
programma di verifiche»;
    Vista  la  circolare  del direttore dell'ufficio nazionale per il
servizio  civile in data 29 novembre 2002, n. 31550/III/2.16, recante
«Enti   e  progetti  del  servizio  civile  nazionale.  Procedure  di
selezione dei volontari»;
    Visto  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in
data  11 febbraio  2003, recante, tra l'altro, la determinazione, per
l'anno 2003, del contingente di giovani ammessi al servizio civile ai
sensi  dell'art.  6,  comma  1 della legge n. 64 del 2001 e ulteriori
disposizioni  relative  al trattamento economico e al servizio civile
all'estero;
    Rilevato   che  alla  data  odierna,  in  relazione  ai  progetti
presentati dagli enti entro il 31 marzo 2003, secondo quanto previsto
dalla circolare del 29 novembre 2002, n. 31550/III/2.16 del direttore
generale  dell'Ufficio  nazionale  per il servizio civile, sono stati
approvati  dall'Ufficio  n. 1.382 progetti, che consentono di avviare
al servizio n. 16.727 volontari;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Generalita'
    E'  indetto  un  bando  per  la  selezione di 16.727 volontari da
impiegare  per l'anno 2003 nei progetti di servizio civile, in Italia
e  all'estero, di cui all'elenco contenuto nell'allegato 1, approvati
dall'Ufficio   nazionale   per   il   servizio  civile  (di  seguito:
«l'Ufficio») ai sensi dell'art. 7 della legge 6 marzo 2001, n. 64.
    L'impiego  dei volontari nei progetti decorre dalle date indicate
da  ciascun  ente  all'atto  della trasmissione della graduatoria dei
volontari  selezionati  presso  cui  i  progetti  sono  realizzati  e
coincide, di norma, con il primo giorno del mese.
    L'Ufficio comunica ai volontari selezionati, secondo le procedure
e  le  modalita'  indicate  al successivo art. 5, la data di avvio al
servizio.
    La durata del servizio e' di dodici mesi.
    Il  periodo  di servizio civile prestato e' riconosciuto utile, a
richiesta   dell'interessato,   ai   fini   del   diritto   e   della
determinazione  della misura dell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, secondo il modello di
copertura   previdenziale  figurativa  riservato  agli  obiettori  di
coscienza in servizio civile obbligatorio.
    Ai  volontari  in servizio civile spetta un trattamento economico
di Euro 433, 80 mensili.