IL COMANDANTE GENERALE
                      della Guardia di finanza

    Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni
e 18 febbraio 1963, n. 87, sull'ordinamento della Guardia di finanza;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642,  concernente  «Disciplina  dell'imposta di bollo» e l'art. 19
della   legge   18   febbraio  1999,  n. 28,  riguardante  «Esenzione
dall'imposta di bollo per copie conformi di atti»;
    Visto  l'art. 4  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante «Specifici limiti di altezza
per  la  partecipazione  ai  concorsi  pubblici»  come modificato dal
decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000,
n. 227;
    Vista   la  legge  23 agosto  1988,  n. 370,  concernente  «Norme
sull'esenzione  dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di
assunzione presso le amministrazioni pubbliche»;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  e  successive  modificazioni,  concernente  il  «Regolamento
recante    norme   sull'accesso   agli   impieghi   nelle   pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita' di svolgimento dei concorsi unici e
delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi»;
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni,  concernente il «Nuovo inquadramento del personale non
direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza»;
    Vista   la   legge   31 dicembre   1996,   n. 675,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, concernente la «Tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali»;
    Visto  l'art. 3,  comma  7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo»;
    Vista  la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente «Modifiche ed
integrazioni  alle  leggi  15 marzo  1997,  n. 59  e  15 maggio 1997,
n. 127,   nonche'  norme  in  materia  di  formazione  del  personale
dipendente  e  di  lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.
Disposizioni in materia di edilizia scolastica»;
    Vista  la  legge  8 luglio  1998, n. 230, recante «Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza»;
    Vista  la  legge  20 ottobre 1999, n. 380, concernente «Delega al
Governo   per   l'istituzione   del   servizio   militare  volontario
femminile»;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
«Disposizioni  in  materia  di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle forze
armate  e  nel  Corpo  della Guardia di finanza, a norma dell'art. 1,
comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
    Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
il  «Regolamento  recante  norme per l'accertamento dell'idoneita' al
servizio  nella  Guardia  di  finanza,  ai  sensi  dell'art. 1, comma
quinto, legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
    Vista la determinazione del Comandante generale n. 167483, datata
1° giugno  2000  e successive modificazioni, riguardante le direttive
tecniche  da  adottare  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 4, del citato
decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica    e   tecnologica   4 agosto   2000,   concernente   «La
determinazione delle classi dei corsi di laurea»;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica   e   tecnologica   28 novembre   2000,  concernente  «La
determinazione delle lauree specialistiche»;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente  il  «testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa (testo A)»;
    Vista  la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del
servizio civile nazionale»;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni»;
    Vista  la  sentenza  della Corte costituzionale n. 445/02, datata
24 ottobre  2002,  con  la  quale sono stati dichiarati illegittimi i
requisiti   di   «celibato,   nubilato   e  vedovanza»  previsti  per
l'arruolamento nel Corpo;
    Visto   il   decreto  ministeriale  11 novembre  2002,  il  quale
stabilisce  che,  per  l'anno  2003,  l'aliquota massima di personale
femminile da arruolare quale finanziere e' pari al 40%;

                             Determina:

                               Art. 1.

                          Posti disponibili

    E'  indetta,  per  l'anno  2003,  una  procedura  di  selezione a
domanda,  per  il  reclutamento  di  cinque  allievi  finanzieri  del
contigente  ordinario  della Guardia di finanza, riservata al coniuge
ed  ai  figli superstiti, nonche' ai fratelli o alle sorelle, qualora
unici  superstiti,  del  personale delle Forze di polizia, deceduto o
reso  permanentemente  invalido  al  servizio,  con  invalidita'  non
inferiore   all'ottanta  per  cento  della  capacita'  lavorativa  in
conseguenza delle azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della
legge  23 dicembre  2000, n. 388, ed alle leggi ivi richiamate ovvero
per  effetto  di  ferite  o  lesioni  riportate  nell'espletamento di
servizi di polizia o di soccorso pubblico.
    In base al decreto ministeriale 11 novembre 2002, il reclutamento
di  personale  femminile,  effettuato mediante la presente selezione,
non potra' superare il 40% dei posti disponibili, cioe' due unita'.
    Pertanto,  in  nessun  caso  gli  aspiranti  di  sesso  femminile
potranno essere ammessi al corso di formazione in un numero superiore
a  quello sopra indicato, anche se collocati in posizione utile nella
graduatoria di cui al successivo art. 13.