IL COMANDANTE GENERALE della Guardia di finanza Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni e 18 febbraio 1963, n. 87, sull'ordinamento della Guardia di finanza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente «Disciplina dell'imposta di bollo» e l'art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, riguardante «Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti»; Visto l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante «Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici» come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000, n. 227; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente «Norme sull'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi»; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, concernente il «Nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza»; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali»; Visto l'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente «Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica»; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza»; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente «Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile»; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente «Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»; Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente il «Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma quinto, legge 20 ottobre 1999, n. 380»; Vista la determinazione del Comandante generale n. 167483, datata 1° giugno 2000 e successive modificazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, concernente «La determinazione delle classi dei corsi di laurea»; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, concernente «La determinazione delle lauree specialistiche»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (testo A)»; Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni»; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 445/02, datata 24 ottobre 2002, con la quale sono stati dichiarati illegittimi i requisiti di «celibato, nubilato e vedovanza» previsti per l'arruolamento nel Corpo; Visto il decreto ministeriale 11 novembre 2002, il quale stabilisce che, per l'anno 2003, l'aliquota massima di personale femminile da arruolare quale finanziere e' pari al 40%; Determina: Art. 1. Posti disponibili E' indetta, per l'anno 2003, una procedura di selezione a domanda, per il reclutamento di cinque allievi finanzieri del contigente ordinario della Guardia di finanza, riservata al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai fratelli o alle sorelle, qualora unici superstiti, del personale delle Forze di polizia, deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa in conseguenza delle azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed alle leggi ivi richiamate ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico. In base al decreto ministeriale 11 novembre 2002, il reclutamento di personale femminile, effettuato mediante la presente selezione, non potra' superare il 40% dei posti disponibili, cioe' due unita'. Pertanto, in nessun caso gli aspiranti di sesso femminile potranno essere ammessi al corso di formazione in un numero superiore a quello sopra indicato, anche se collocati in posizione utile nella graduatoria di cui al successivo art. 13.