IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

    Vista la legge 14 agosto 1982 n. 590;
    Vista la legge 23 agosto 1988 n. 370;
    Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168;
    Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241;
    Vista la legge 10 aprile 1991 n. 125;
    Vista la legge 5 febbraio 1992 n. 104;
    Vista la legge 12 ottobre 1993 n. 413;
    Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio 1994 n. 174;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997 n. 127;
    Vista la legge 27 dicembre 1997 n. 449;
    Vista la legge 16 giugno 1998 n. 191;
    Vista la legge 23 dicembre 1998 n. 448;
    Vista la legge 18 febbraio 1999 n. 28;
    Visto il C.C.N.L. Comparto Universita' del 9 agosto 2000;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
    Vista la legge 27 dicembre 2002 n. 289;
    Vista la legge 16 gennaio 2003 n. 3 ed in particolare l'art. 7;
    Visto  il  «Regolamento  in  materia  di  accesso all'impiego del
personale  tecnico  e amministrativo presso l'Universita' degli studi
di  Verona»,  emanato con decreto rettorale n. 5-2002 dell'11 gennaio
2002, prot. n. 250, tit. I/3, in vigore dal 9 febbraio 2002;
    Viste le delibere del senato accademico del 10 ottobre 2002 e del
14 ottobre  2002  e  del  Consiglio di amministrazione del 25 ottobre
2002  relative  alla  programmazione  pluriennale  del  fabbisogno di
personale   tecnico   amministrativo   per  gli  anni  2003  -  2005,
finalizzata  al completamento della dotazione organica di Ateneo come
risultante  dall'atto  organizzativo  relativo all'organico di Ateneo
del  personale tecnico amministrativo approvato dal senato accademico
nelle  sedute  del 5 giugno 2001 e del 19 giugno 2001 e dal consiglio
di  amministrazione  nella seduta del 29 giugno 2001, come modificato
dalle  delibere  del  senato  accademico  dell'11 dicembre 2001 e del
consiglio di amministrazione del 21 dicembre 2001;
    Vista  in  particolare  la delibera del C.d.A. del 30 aprile 2003
che  prevede  la  riassegnazione  di  n. 1  unita'  di  personale  di
categoria  D,  area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati,
per la sezione di farmacologia del dipartimento di medicina e sanita'
pubblica;
    Vista  la  legge 12 marzo 1999, n. 68, ed in particolare l'art. 3
che  prevede l'obbligo anche per i datori di lavoro pubblici di avere
in servizio una determinata quota di personale disabile;
    Tenuto  conto  che  l'Universita'  di  Verona ha la necessita' di
procedere  all'assunzione di personale mediante procedure concorsuali
appositamente riservate ex legge 68/1999;
    Considerato  che  nel  caso  non  venissero presentate domande di
partecipazione  da  parte  degli  aventi  diritto alla riserva di cui
all'art. 1  della legge 68/1999 o nessun candidato risultasse idoneo,
l'amministrazione  dovrebbe  procedere  a  ribandire  il  concorso in
oggetto;
    Valutati  i  principi che ispirano l'organizzazione e l'attivita'
delle  pubbliche amministrazioni, secondo quanto disposto dall'art. 2
del  decreto  legislativo  30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare il
perseguimento dell'obiettivo di efficienza efficacia ed economicita';
    Accertata la disponibilita' finanziaria;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Numero dei posti

    Presso l'Universita' degli studi di Verona e' indetto un concorso
pubblico  per  esami  per  la  copertura di un posto di Categoria D -
posizione   economica  D1  -  area  tecnica  tecnico  scientifica  ed
elaborazione  dati,  nel  ruolo  del personale tecnico amministrativo
delle   Universita'  (selezione  n. 4/2003)  riservato  alle  persone
disabili  di  cui delle legge 12 marzo 1999, n. 68, per la sezione di
farmacologia del dipartimento di medicina e sanita' pubblica.
    Per   partecipare  alla  riserva  i  candidati  devono  risultare
iscritti negli elenchi di cui all'art. 8, comma 2, della citata legge
ed  essere  disoccupati  sia  al  momento della scadenza del presente
bando che al momento dell'assunzione in servizio.
    La partecipazione alla selezione e' aperta anche ai candidati non
in  possesso  dei requisiti di cui al comma precedente. Solo nel caso
in  cui non risultino idonei candidati riservatari, verra' dichiarato
vincitore  il  candidato  non appartenente alle categorie di cui alla
legge 68/1999 seguendo l'ordine della graduatoria di merito.
    L'amministrazione  garantisce  parita'  e  pari  opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.