IL RETTORE Vista la legge 23 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria 1998), art. 51, comma 6, istitutiva degli assegni di ricerca; Visto il decreto ministeriale dell'11 febbraio 1998 e la relativa nota esplicativa (n. 523 del 12 marzo 1998), che ha disciplinato i predetti assegni di ricerca; Visto il regolamento dell'Universita' degli studi di Roma Tre per gli assegni di ricerca emanato con decreto rettorale n. 2330 del 21 dicembre 2001; Viste le delibere assunte dai consigli di dipartimento circa: a) la copertura finanziaria del costo complessivo degli assegni, con fondi propri o derivanti da apposite convenzioni con enti esterni; b) i settori disciplinari ed i relativi programmi di ricerca cui attribuire gli assegni; Vista la delibera adottata, su proposta della commissione ricerca, dal senato accademico del 16 settembre 2003, con cui e' stata approvata l'emanazione di un bando per gli assegni di ricerca finanziati dalle strutture, ai sensi dell'art. 2 del predetto regolamento di Ateneo; Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione del 30 settembre 2003; Sentito il direttore amministrativo: Decreta: Art. 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per l'attribuzione di otto assegni di ricerca di durata biennale, rinnovabile nei termini di legge, a candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia o all'estero, o titolari da almeno due anni di laurea (specialistica o conseguita secondo l'ordinamento precedente all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999) ed in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attivita' di ricerca. E' in ogni caso escluso che un assegno di ricerca possa essere conferito a candidati che siano nel contempo dottorandi di ricerca. L'importo lordo annuo degli assegni (specificato in relazione ai singoli programmi come riportato al successivo art. 2), comprensivo degli oneri a carico dell'Ateneo, e' corrisposto in rate mensili anticipate; esso e' esente da prelievo fiscale, e gravato invece della ritenuta previdenziale prevista dall'art. 2, comma 26, e seguenti della legge n. 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso l'assegnista intenda definitivamente interrompere l'attivita' di ricerca, qualora la rinuncia venga formalizzata entro il quindicesimo giorno del mese perdera' il diritto alla corresponsione della rata mensile relativa. L'erogazione dell'assegno e' sospesa nei periodi di assenza, superiori a trenta giorni, dovuti a gravidanza, servizio militare, malattia. In tali casi la durata del rapporto si protrae per il periodo residuo, riprendendo a decorrere dalla data di cessazione della causa di sospensione. In nessun caso la durata dell'assegno potra' oltrepassare i limiti temporali del programma di ricerca per cui e' stato attivato.