IL RETTORE

    Vista la legge 23 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria 1998),
art. 51, comma 6, istitutiva degli assegni di ricerca;
    Visto il decreto ministeriale dell'11 febbraio 1998 e la relativa
nota  esplicativa  (n. 523  del 12 marzo 1998), che ha disciplinato i
predetti assegni di ricerca;
    Visto il regolamento dell'Universita' degli studi di Roma Tre per
gli  assegni  di  ricerca  emanato  con decreto rettorale n. 2330 del
21 dicembre 2001;
    Viste le delibere assunte dai consigli di dipartimento circa:
      a) la   copertura   finanziaria  del  costo  complessivo  degli
assegni,  con  fondi  propri  o derivanti da apposite convenzioni con
enti esterni;
      b) i  settori  disciplinari  ed i relativi programmi di ricerca
cui attribuire gli assegni;
    Vista   la  delibera  adottata,  su  proposta  della  commissione
ricerca,  dal  senato  accademico  del  16 settembre 2003, con cui e'
stata  approvata  l'emanazione di un bando per gli assegni di ricerca
finanziati   dalle  strutture,  ai  sensi  dell'art. 2  del  predetto
regolamento di Ateneo;
    Vista  la  delibera adottata dal consiglio di amministrazione del
30 settembre 2003;
    Sentito il direttore amministrativo:

                              Decreta:

                               Art. 1.
    E'  indetto  un concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio,
per  l'attribuzione  di  otto  assegni di ricerca di durata biennale,
rinnovabile  nei termini di legge, a candidati in possesso del titolo
di  dottore  di ricerca conseguito in Italia o all'estero, o titolari
da  almeno  due  anni  di  laurea (specialistica o conseguita secondo
l'ordinamento   precedente   all'entrata   in   vigore   del  decreto
ministeriale    n.   509/1999)   ed   in   possesso   di   curriculum
scientifico-professionale  idoneo  per lo svolgimento di attivita' di
ricerca.
    E'  in  ogni  caso escluso che un assegno di ricerca possa essere
conferito a candidati che siano nel contempo dottorandi di ricerca.
    L'importo  lordo annuo degli assegni (specificato in relazione ai
singoli  programmi  come riportato al successivo art. 2), comprensivo
degli  oneri  a  carico  dell'Ateneo,  e' corrisposto in rate mensili
anticipate;  esso  e'  esente  da  prelievo fiscale, e gravato invece
della  ritenuta  previdenziale  prevista  dall'art. 2,  comma  26,  e
seguenti  della  legge  n. 335/1995  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.
    In   caso   l'assegnista   intenda  definitivamente  interrompere
l'attivita'  di ricerca, qualora la rinuncia venga formalizzata entro
il   quindicesimo   giorno   del   mese   perdera'  il  diritto  alla
corresponsione della rata mensile relativa.
    L'erogazione  dell'assegno  e'  sospesa  nei  periodi di assenza,
superiori  a  trenta  giorni, dovuti a gravidanza, servizio militare,
malattia.  In  tali  casi  la  durata  del rapporto si protrae per il
periodo  residuo,  riprendendo  a  decorrere dalla data di cessazione
della causa di sospensione.
    In  nessun  caso  la  durata  dell'assegno  potra' oltrepassare i
limiti temporali del programma di ricerca per cui e' stato attivato.