IL RETTORE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che detta norme in materia di parita' uomo-donna nel lavoro; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174; Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, che viene applicato laddove non in contrasto con lo specifico regolamento concorsuale per l'accesso ai profili professionali del personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario delle universita' e con il CCNL del personale universitario stipulato in data 9 agosto 2000; Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto universita'; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'Universita' degli Studi di Udine di data 28 novembre 1996 con la quale vengono stabiliti i criteri relativi alle procedure di reclutamento, nel ruolo universitario, del personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario destinato all'Azienda policlinico universitario; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il regolamento per il reclutamento del personale tecnico-amministrativo dell'Universita' degli Studi di Udine, emanato con decreto rettorale 31 maggio 2001, n. 523; Visto l'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che prevede una riserva obbligatoria del 30% dei posti messi a concorso a favore dei militari delle tre Forze armate, congedati senza demerito dalla ferma breve o quinquennale; Visto l'art. 40, comma 2, della legge 20 settembre 1980, n. 574, che prevede una riserva obbligatoria del 2% dei posti messi a concorso a favore degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale di cui all'art. 37, comma 1, della suddetta legge n. 574/1980; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2003; Tenuto conto delle vigenti norme in materia di assunzione obbligatoria e riserva di posti nel pubblico impiego; Visto che con nota del 15 ottobre 2003 - prot. n. 15887/SAP e' stata inoltrata, alla Provincia di Udine - sezione del lavoro - la comunicazione prevista all'art. 34-bis, decreto legislativo n. 165/2001; Viste le linee per la gestione del Servizio sanitario regionale nel 2003 approvate con DGR n. 4502 del 30 dicembre 2002 con le quali vengono determinati le risorse e gli obiettivi da assegnare alle aziende del Servizio sanitario regionale compreso il Policlinico Universitario di Udine; Visto il decreto presidenziale n. 265 del 31 dicembre 2002 con il quale e' stato approvato il programma aziendale del Policlinico Universitario per l'anno 2003, che prevede tra l'altro l'incremento della dotazione organica per una serie di profili professionali tra i quali gli infermieri; Vista la delibera della giunta regionale n. 1763 del 30 maggio 2003 con la quale viene approvata in via definitiva la programmazione annuale delle aziende e vengono altresi' approvate le manovre di acquisizione di personale anche del Policlinico Universitario; Considerato che con nota del 6 marzo 2003, la regione Friuli-Venezia Giulia ha precisato che, stante lo Statuto di autonomia e l'autofinanziamento del settore sanitario, non e' applicabile alle aziende sanitarie regionali e al Policlinico il limite sulle assunzioni di cui all'art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; Visto il decreto presidenziale n. 19 del 29 gennaio 2003 con il quale si definiscono le necessita' di personale assistenziale per l'attuazione del programma aziendale. Decreta: Art. 1. Bando di concorso E' indetto un concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di cinque unita' di personale, nella cat. C., posizione economica iniziale, area socio-sanitaria, da adibire alle mansioni corrispondenti a quelle previste per il profilo di infermiere del S.S.N., presso l'Azienda Policlinico universitario a gestione diretta di Udine. L'Azienda Policlinico universitario garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.