IL RETTORE
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
    Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi;
    Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che detta norme in materia
di parita' uomo-donna nel lavoro;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174;
    Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487   e   successive  modificazioni  ed  integrazioni,  che  viene
applicato  laddove  non  in  contrasto  con  lo specifico regolamento
concorsuale  per  l'accesso  ai  profili  professionali del personale
tecnico-amministrativo  e  socio-sanitario delle universita' e con il
CCNL del personale universitario stipulato in data 9 agosto 2000;
    Visto  il  vigente  contratto  collettivo nazionale di lavoro del
comparto universita';
    Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
    Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed integrazioni;
    Vista    la    delibera    del   consiglio   di   amministrazione
dell'Universita' degli Studi di Udine di data 28 novembre 1996 con la
quale   vengono  stabiliti  i  criteri  relativi  alle  procedure  di
reclutamento,     nel     ruolo    universitario,    del    personale
tecnico-amministrativo   e   socio-sanitario   destinato  all'Azienda
policlinico universitario;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    Visto   il   regolamento   per   il  reclutamento  del  personale
tecnico-amministrativo dell'Universita' degli Studi di Udine, emanato
con decreto rettorale 31 maggio 2001, n. 523;
    Visto  l'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215,  che prevede una riserva obbligatoria del 30% dei posti messi
a  concorso  a  favore dei militari delle tre Forze armate, congedati
senza demerito dalla ferma breve o quinquennale;
    Visto  l'art. 40, comma 2, della legge 20 settembre 1980, n. 574,
che  prevede  una  riserva  obbligatoria  del  2%  dei  posti messi a
concorso a favore degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma
biennale   di   cui   all'art. 37,  comma  1,  della  suddetta  legge
n. 574/1980;
    Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
12 settembre 2003;
    Tenuto  conto  delle  vigenti  norme  in  materia  di  assunzione
obbligatoria e riserva di posti nel pubblico impiego;
    Visto  che  con  nota del 15 ottobre 2003 - prot. n. 15887/SAP e'
stata  inoltrata,  alla  Provincia di Udine - sezione del lavoro - la
comunicazione    prevista    all'art. 34-bis,   decreto   legislativo
n. 165/2001;
    Viste  le  linee per la gestione del Servizio sanitario regionale
nel  2003 approvate con DGR n. 4502 del 30 dicembre 2002 con le quali
vengono  determinati  le  risorse  e  gli obiettivi da assegnare alle
aziende  del  Servizio  sanitario  regionale  compreso il Policlinico
Universitario di Udine;
    Visto il decreto presidenziale n. 265 del 31 dicembre 2002 con il
quale  e'  stato  approvato  il  programma  aziendale del Policlinico
Universitario  per  l'anno 2003, che prevede tra l'altro l'incremento
della dotazione organica per una serie di profili professionali tra i
quali gli infermieri;
    Vista  la  delibera  della giunta regionale n. 1763 del 30 maggio
2003 con la quale viene approvata in via definitiva la programmazione
annuale  delle  aziende  e  vengono  altresi' approvate le manovre di
acquisizione di personale anche del Policlinico Universitario;
    Considerato   che   con   nota  del  6  marzo  2003,  la  regione
Friuli-Venezia   Giulia  ha  precisato  che,  stante  lo  Statuto  di
autonomia   e  l'autofinanziamento  del  settore  sanitario,  non  e'
applicabile  alle  aziende  sanitarie  regionali  e al Policlinico il
limite  sulle  assunzioni  di cui all'art. 34 della legge 27 dicembre
2002, n. 289;
    Visto  il  decreto presidenziale n. 19 del 29 gennaio 2003 con il
quale  si  definiscono  le  necessita' di personale assistenziale per
l'attuazione del programma aziendale.
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Bando di concorso
    E'  indetto  un concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di
cinque  unita'  di  personale,  nella  cat.  C.,  posizione economica
iniziale,    area   socio-sanitaria,   da   adibire   alle   mansioni
corrispondenti  a  quelle  previste  per il profilo di infermiere del
S.S.N., presso l'Azienda Policlinico universitario a gestione diretta
di Udine.
    L'Azienda  Policlinico universitario garantisce pari opportunita'
tra  uomini  e  donne  per  l'accesso al lavoro ed il trattamento sul
lavoro.