IL VICE DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare

    Vista  la  legge  31 luglio  1954, n. 599, concernente «Stato dei
Sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica»;
    Visti  i  Decreti  del Presidente della Repubblica del 10 gennaio
1957,  n.  3 e del 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni,
concernenti  «Disposizioni  relative  allo  statuto  degli  impiegati
civili  dello  Stato  e  le norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati dello Stato»;
    Vista  la  legge  10 maggio  1983, n. 212, concernente «Norme sul
reclutamento,   gli   organici   e  l'avanzamento  dei  Sottufficiali
dell'esercito,  della  marina  e  dell'aeronautica e della Guardia di
finanza»;
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
«Attuazione  dell'art. 3 della legge n. 216/92 in materia di riordino
dei  ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento
del personale non direttivo delle Forze armate»;
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, concernente
«Disposizioni   integrative  e  correttive  del  decreto  legislativo
12 maggio  1995,  n.  196, in materia di riordino dei ruoli, modifica
alle  norme  di  reclutamento, stato ed avanzamento del personale non
direttivo delle Forze armate»;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002,
n. 213,  concernente «Regolamento recante disciplina per la redazione
dei documenti caratteristici del personale appartenente all'Esercito,
alla Marina, all'Aeronautica e all'Arma dei Carabinieri»;
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382, concernente «Norme di
principio sulla disciplina militare»;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
    Visto   il   decreto  ministeriale  16 settembre  1993,  n.  603,
concernente  «Regolamento  recante  disposizioni  di attuazione degli
articoli 2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n.  241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa»;
    Vista  la  legge  31 dicembre  1996,  n. 675, concernente «Tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali»;
    Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernene
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  «Regolamento  recante  norme  sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi» e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  15 maggio  1997,  n.  127,  concernente «Misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti  di  decisione  e  di  controllo  modificata  con  legge
16 giugno 1998, n. 191»;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n.  445,  concernente  «testo  unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
23 marzo   1995,   concernente   «Determinazioni   dei   compensi  da
corrispondere  ai  componenti  delle  Commissioni  esaminatrici ed al
personale  addetto  alla  sorveglianza  di  tutti  i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche»;
    Vista la pubblicazione dello Stato Maggiore dell'Esercito in data
19 ottobre   1999,  concernente  «Regolamento  interno  della  Scuola
sottufficiali dell'Esercito»;
    Vista  la  circolare  n. 1200/162.200 in data 29 marzo 1999 dello
Stato  Maggiore dell'Esercito - Reparto impiego delle forze - Ufficio
dottrina   addestramento   e  regolamenti  -  concernente  «Controllo
dell'efficienza   operativa  del  personale  in  servizio  permanente
dell'esercito»;
    Vista la circolare n. 48214/41.2/1-0-150 in data 28 febbraio 2001
dell'Ispettorato  logistico dell'Esercito - Dipartimento di sanita' e
veterinaria   -   Ufficio   organizzazione   sanitaria,   concernente
l'effettuazione delle visite mediche periodiche;
    Visti  il  decreto  legge  1° dicembre 2001 n. 421 convertito con
legge  31 gennaio  2002,  n. 6,  il  decreto  legge 28 dicembre 2001,
n. 451,  convertito  con  legge  27 febbraio  2002, n. 15, il decreto
legge  16 aprile  2002,  n. 64,  convertito con legge 15 giugno 2002,
n. 116,  il decreto legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito con legge
18 marzo  2003,  n. 42  e  la  legge  11 agosto  2003,  n. 231  tutti
concernenti,   la  partecipazione  italiana  all'operazione  militare
internazionale «Enduring Freedom» e la prosecuzione della stessa;
    Visto  il  foglio n. 6175/082201 in data 26 novembre 2003, con il
quale lo Stato Maggiore dell'Esercito - Reparto impiego del personale
-  ha comunicato gli elementi di programmazione del bando di concorso
interno,  per  titoli  ed  esami,  per  l'ammissione  al quarto corso
allievi  marescialli  dell'Esercito  italiano,  nonche' l'entita' dei
posti da mettere a concorso ed il programma delle prove d'esame;
    Visto  il  decreto  ministeriale  26 gennaio  1998, quale risulta
modificato  dal decreto ministeriale 8 giugno 2001, recante struttura
ordinativa  e  competenze  della  Direzione generale per il Personale
militare  ed, in particolare, l'art. 2, comma 3, il quale prevede che
il  Vice  Direttore  militare  piu'  anziano sostituisce il Direttore
Generale in caso di assenza o di impedimento e ne assolve le funzioni
in caso di vacanza della carica;
    Visto  il  decreto  del  Ministro della difesa in data 10 ottobre
2002,  concernente  la  nomina dell'Ammiraglio di Divisione in s.p.e.
Giuseppe  Lertora  a Vice Direttore Generale della Direzione generale
per il personale militare;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  E'  indetto un concorso interno, per esami e per titoli, a 69
posti  per l'ammissione al 4° corso allievi marescialli dell'Esercito
italiano, cosi' ripartiti:
      a)  n. 23  posti  riservati  a  coloro che provengono dal ruolo
sergenti dell'Esercito italiano;
      b)  n. 46  posti  riservati  a  coloro che provengono dal ruolo
volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito italiano.
    2.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la facolta' di
sospendere  o rinviare il concorso in ragione di esigenze attualmente
non valutabili ne' prevedibili.
    3. Lo svolgimento del concorso prevede:
        prova   scritta   di   cultura  professionale  basata  su  un
questionario a risposta multipla;
        selezione attitudinale;
        valutazione dei titoli.
    4.  Agli  ammessi  alla  frequenza  del  corso sara' assegnata la
specializzazione  durante la fase basica del corso stesso, secondo le
modalita' ed i criteri previsti dallo Stato Maggiore dell'Esercito.
    5.   I   candidati,   qualora   immessi   nel  ruolo  marescialli
dell'Esercito   Italiano,  potranno  essere  impiegati  su  tutto  il
territorio  nazionale  in  base  alle  esigenze  della  Forza armata,
indipendentemente   dalle  sedi  dove  risultino  effettivi  all'atto
dell'immissione nel ruolo.