Art. 1.
    Possono  partecipare  al  suddetto avviso i candidati in possesso
dei seguenti requisiti:
      1)  cittadinanza  italiana,  salve  le  equiparazioni stabilite
dalle  leggi  vigenti,  o  cittadinanza  di uno dei Paesi dell'Unione
europea;
      2) idoneita' fisica all'impiego. Il relativo accertamento sara'
effettuato a cura dell'azienda prima della immissione in servizio. Il
personale  dipendente  da  pubbliche  amministrazioni  e da istituti,
ospedali  ed enti di cui agli artt. 25 e 26, comma 1, del decreto del
Presidente  della  Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e' dispensato
dalla visita medica;
      3)  iscrizione  all'albo  dell'ordine  dei  medici ovvero degli
psicologi,  attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi
rispetto  a quella di scadenza del bando. E' ammessa la dichiarazione
di  conferma  della  validita'  della certificazione, sottoscritta in
calce  alla  certificazione medesima, qualora di data anteriore a sei
mesi.  L'iscrizione  al  corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi  dell'Unione  europea  consente  la partecipazione al concorso,
fermo  restando  l'obbligo  dell'iscrizione  all'albo in Italia prima
della eventuale assunzione in servizio;
      4)  medici: anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque
nella  disciplina  di  Organizzazione  dei servizi sanitari di base o
discipline   equipollenti  e  specializzazione  nella  disciplina  di
Organizzazione dei servizi sanitari di base o discipline equipollenti
ovvero  anzianita'  di  servizio  di  dieci  anni nella disciplina di
Organizzazione dei servizi sanitari di base;
    ovvero
        psicologi:  anzianita'  di  servizio  di  sette  anni, di cui
cinque  nella  disciplina  di  psicologia o psicoterapia o discipline
equipollenti  e  specializzazione  nella  disciplina  di psicologia o
psicoterapia  o discipline equipollenti ovvero anzianita' di servizio
di dieci anni nella disciplina di psicologia o psicoterapia.
    L'anzianita'  di  servizio  richiesta deve essere maturata presso
amministrazioni  pubbliche,  istituti  di ricovero e cura a carattere
scientifico,  istituti  o cliniche universitarie ed altri enti di cui
all'articolo  10  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n.
484/1997  e  sara' valutata secondo i criteri fissati dagli artt. 10,
11,  12  e  13  dello  stesso  decreto,  nonche' ai sensi del decreto
ministeriale  23  marzo  2000,  n. 184, e dell'art. 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2001.
    Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se
ricorrono  o  meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46
del   decreto   del   Presidente   della   Repubblica   n.   761/1979
(aggiornamento  professionale  obbligatorio);  in  caso  positivo  la
certificazione   deve   precisare   la  misura  della  riduzione  nel
punteggio;
      5)  curriculum  in  cui sia documentata una specifica attivita'
professionale ed adeguata esperienza;
      6) attestato di formazione manageriale.
    Non  possono  accedere  all'avviso coloro che siano stati esclusi
dall'elettorato  attivo  nonche'  coloro  che  siano stati dispensati
dall'impiego  presso  pubbliche  amministrazioni  per aver conseguito
l'impiego  stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidita' non sanabile.
    I  requisiti  di  cui sopra debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
    A norma degli artt. 7 e 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.  165,  e' garantita parita' e pari opportunita' tra uomini e donne
per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
    L'accertamento del possesso dei requisiti di cui ai sopra scritti
punti  3),  4),  5)  e  6) sara' effettuato, ai sensi del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  484  del  10  dicembre 1997, dalla
medesima   commissione   di   esperti   che  sara'  incaricata  della
predisposizione   dell'elenco   degli   idonei,  previo  colloquio  e
valutazione del curriculum professionale.
    Fino  all'espletamento  del primo corso di formazione manageriale
di  cui  al'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484
del  10  dicembre  1997,  e  successive  modificazioni, l'incarico di
direttore   di  U.O.C.  (struttura  complessa),  e'  conferito  senza
l'attestato  di  formazione  manageriale, fermo restando l'obbligo di
acquisire l'attestato nel primo corso utile.
    Il  mancato  superamento  del primo corso, attivato dalla regione
Lazio  successivamente  al  conferimento  dell'incarico, determina la
decadenza dell'incarico stesso.