IL COMANDANTE GENERALE

    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1955,
n. 395 e successive modificazioni.
    Vista la legge 8 marzo 1975, n. 39.
    Vista la legge 19 maggio 1975, n. 151.
    Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191.
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382,  concernente norme di
principio sulla disciplina militare.
    Vista   la   legge   13 dicembre   1986,  n. 874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici.
    Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958.
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574.
    Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 459.
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370.
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400.
    Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53.
    Vista la legge 26 giugno 1990, n. 162.
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme
in  materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi.
    Visto il decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito in legge
28 febbraio 1992, n. 217.
    Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni.
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni.
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
23 marzo 1995 e successive modificazioni.
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e successive
modificazioni.
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 e successive
modificazioni.
    Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed integrazioni.
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 2 settembre
1997, n. 332.
    Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191.
    Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230.
    Vista  la  legge  20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega del
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile.
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale femminile.
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo  2000,  n. 112,  recante modifiche al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati
fissati,  tra  gli  altri,  limiti  di  altezza  per  l'ammissione ai
concorsi nelle Forze Armate.
    Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78.
    Viste   le   direttive  tecniche  datate  19 aprile  2000,  della
Direzione generale della Sanita' militare, emanate per l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non  idoneita'  al  servizio  militare  e  per  delineare  il profilo
sanitario   dei  soggetti  giudicati  idonei  al  servizio  militare,
modificate  in  data  10 aprile  2003,  in  applicazione  del decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114.
    Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297.
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni.
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83.
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche.
    Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali.
    Visto la legge 24 dicembre 2003, n. 350.
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004,
n. 83,   concernente   il   regolamento  per  il  reclutamento  e  il
trasferimento  ad  altri  ruoli  del  personale  del  Gruppo sportivo
dell'Arma dei carabinieri.

                             Determina:

                               Art. 1.
                          Posti a concorso
      1) E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per l'anno 2005
di   ventisei   carabinieri  effettivi  in  ferma  quadriennale,  per
l'accesso al Centro sportivo dell'Arma dei carabinieri in qualita' di
atleti nelle discipline di seguito indicate:
      a) atletica leggera:
        un  atleta di sesso maschile nella specialita' del «getto del
peso»;
        un   atleta   di   sesso   maschile   nella  specialita'  del
«decathlon»;
        un atleta di sesso femminile nel settore «ostacoli».
      b) karate:
        un  atleta  di sesso maschile nella specialita' del «kumite»,
ctg. kg. -80;
        un  atleta di sesso femminile nella specialita' del «kumite»,
ctg. kg. -60.
      c) judo:
        tre  atlete  di sesso femminile, appartenenti rispettivamente
alle ctg. kg. -52, -70 e -78.
      d) pentathlon moderno:
          due atleti di sesso maschile.
      e) nuoto:
        un atleta di sesso maschile nel settore «tuffi»;
        un   atleta   di   sesso   femminile  nella  specialita'  del
«salvamento».
      f) scherma:
        un atleta di sesso maschile nella specialita' della «spada»;
        un   atleta   di  sesso  femminile  nella  specialita'  della
«sciabola»;
        due   atleti   di   sesso  femminile  nella  specialita'  del
«fioretto».
      g) «sport invernali»:
        due  atlete  di  sesso femminile nella specialita' dello «sci
alpino»;
        due  atleti  di  sesso  maschile nella specialita' dello «sci
alpino»;
        due  atleti di sesso maschile nella specialita' dello «sci di
fondo»;
        un   atleta   di  sesso  femminile  nella  specialita'  dello
«snowboard».
      h) tiro:
      due  atleti  di  sesso maschile nelle specialita' olimpiche del
«tiro a volo».
      i) «equitazione»:
        un   atleta   di   sesso   femminile  nella  specialita'  del
«dressage».
      2) Qualora  non dovessero essere coperti i posti per le singole
specialita' l'Amministrazione si riserva la possibilita' di ammettere
eventuali  candidati  in una delle discipline indicate nel precedente
comma 1).
      3)  Resta  impregiudicata per il Comando generale dell'Arma dei
carabinieri  la  facolta'  di  revocare  il  bando  di  concorso,  di
sospendere  o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla
data  di  approvazione  della  graduatoria  di  merito, il numero dei
posti,  di sospendere la nomina dei vincitori, in ragione di esigenze
attualmente  non  valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione
di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero,
in tutto o in parte, l'assunzione di personale per l'anno 2005.