IL RETTORE

    Visto lo statuto d'Ateneo;
    Vista  la  legge  2 dicembre  1991,  n. 390,  recante  «Norme sul
diritto agli studi universitari»;
    Visto  l'art. 17 della predetta legge che prevede l'erogazione di
borse    di    studio    finalizzate    all'incentivazione   e   alla
razionalizzazione della frequenza universitaria;
    Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
9 aprile 2001, in particolare l'art. 2, comma 5;
    Visto il decreto ministeriale n. 136 del 20 settembre 2001;
    Vista la delibera del senato accademico del 27 giugno 2005 con la
quale  e'  stata  approvata  l'attribuzione  di  settantadue borse di
studio  e  la  relativa ripartizione tra le facolta' istituite presso
questo Ateneo;
    Vista  la delibera del consiglio di amministrazione del 1° luglio
2005  che,  tra l'altro, determina lo stanziamento di Euro 223.109,39
per il finanziamento di dette borse;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    1.  Per  l'anno  accademico 2005-2006, in attuazione dell'art. 17
della  legge  390/1991,  e' indetto un concorso per l'attribuzione di
settantadue  borse  di studio finalizzate alla incentivazione ed alla
razionalizzazione della frequenza universitaria;
    2.  L'importo annuale massimo della borsa di studio e' fissato in
   3.098,74  per  gli  studenti  fuori sede, in Euro 2.261,04 per gli
studenti pendolari e in Euro 1.549,37 per gli studenti in sede e tale
rimarra',  in  caso  di  conferme  delle  borse,  per  tutti gli anni
successivi;
    3.  Per  «fuori  sede» si intendono gli studenti che all'evidenza
anagrafica  risultino  residenti,  da  almeno  tre mesi dalla data di
pubblicazione  del  bando, in comune diverso dalla sede universitaria
(Catania  o  eventuali  sedi  decentrate) e che per raggiungere detta
sede  debbano impiegare oltre un'ora avvalendosi di mezzi pubblici di
trasporto;  per  studenti  «pendolari»  si intendono gli studenti che
all'evidenza anagrafica risultino residenti, da almeno tre mesi dalla
data  di  pubblicazione  del  bando,  in  comune  diverso  dalla sede
universitaria  (Catania  o  eventuali  sedi  decentrate)  e  che  per
raggiungere  detta  sede  debbano  impiegare  piu' di 30 e meno di 60
minuti  avvalendosi  di mezzi pubblici di trasporto; per studenti «in
sede» tutti gli altri.
    4. Per la determinazione della posizione di studente «fuori sede»
«pendolare»  e  «in  sede»  sara'  adottata  la  tabella  predisposta
dall'Opera  universitaria,  per  l'a.a.  2005-2006,  per l'erogazione
delle borse di studio di cui all'art. 8 della legge 390/1991.
    5. Dette borse rinnovabili per un numero di anni pari alla durata
legale  del  corso  di  studio  piu'  uno  (piu' due per gli studenti
portatori di handicap con invalidita' pari o superiore a 66%), con il
medesimo  importo  fissato  per l'a.a. 2005-2006, sono ripartite alle
facolta' dell'Universita' di Catania come segue:
    Facolta' di:
      Agraria: n. borse 5;
      Architettura: n. borse 5;
      Economia: n. borse 9;
      Farmacia: n. borse 5;
      Giurisprudenza: n. borse 5;
      Ingegneria: n. borse 9;
      Lettere e filisofia: n. borse 5;
      Lingue e letterature straniere: n. borse 7;
      Medicina e chirurgia: n. borse 5;
      Scienze mat. fis. nat.: n. borse 5;
      Scienze della formazione: n. borse 5;
      Scienze politiche: n. borse 7.