IL RETTORE

    Vista  la legge 13 agosto 1984, n. 476, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  n. 229 del 21 agosto 1984, sulle norme in materia di borse
di  studio  e  dottorato  di  ricerca  nelle Universita' e successive
modifiche ed integrazioni;
    Vista   la  legge  30 novembre  1989,  n. 398,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 291  del  14 dicembre  1989  recante norme in
materia  di  borse  di studio universitarie e successive modifiche ed
integrazioni;
    Visto  lo Statuto dell'Universita' degli studi di Genova, emanato
con  decreto  rettorale  n. 18 del 20 dicembre 1994, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1995 e successive modifiche ed
integrazioni;
    Visto  l'art. 4  della  legge  3 luglio  1998, n. 210, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 155  del 6 luglio 1998, che demanda la
disciplina  del  dottorato  di  ricerca ai singoli Atenei, i quali vi
provvedono con appositi regolamenti;
    Visto  il  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998 recante il testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla  condizione dello straniero e successive modifiche ed
integrazioni;
    Visto  il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999, con cui e' stato
emanato  il  Regolamento  in  materia  di  dottorato di ricerca e che
determina  i  criteri generali ed i requisiti di idoneita' delle sedi
ai fini dell'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 258 del 3 novembre
1999  contenente  le  norme  di  attuazione  del  testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla condizione dello straniero;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
2001,   contenente   le   disposizioni   legislative  in  materia  di
documentazione amministrativa e successive modifiche ed integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
9 aprile   2001,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 172  del
26 luglio  2001,  relativo all'uniformita' di trattamento sul diritto
agli  studi  universitari ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre
1991, n. 390;
    Visto  il  regolamento  di  ateneo  per  gli studenti emanato con
decreto rettorale n. 228 del 25 settembre 2001 e successive modifiche
ed integrazioni;
    Visto il decreto rettorale n. 309 del 26 novembre 2002 recante il
Regolamento  del dottorato di ricerca dell'Universita' degli studi di
Genova e successive modifiche ed integrazioni;
    Visto  il  decreto  ministeriale  23 ottobre 2003, n. 198 recante
«Fondo  per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli
studenti»  ed  in  particolare  l'art. 3, come modificato dal decreto
ministeriale  9 agosto  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 268 del 15 novembre 2004;
    Visto il parere del Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema
Universitario (CNVSU) doc. 6/05 in merito al conferimento delle borse
del   decreto   succitato  agli  Atenei  italiani  partecipanti  alla
procedura;
    Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 266  del  26 novembre 2004, contenente
modifiche   al  regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia
didattica   degli   atenei,   approvato   con  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509;
    Vista  la  nota  dirigenziale del MIUR prot. n. 818 del 18 aprile
2005 con la quale sono state assegnate all'Universita' degli studi di
Genova  ventidue  borse  di  studio  di  dottorato  di ricerca per un
importo complessivo pari a 813.239,24 Euro;
    Considerato  che  di  dette  borse,  venti  erano originariamente
destinate al XXI ciclo e due al XX ciclo;
    Vista  la  nota dirigenziale del MIUR prot. n. 1109 del 18 maggio
2005  con  la  quale  si  consente  agli  Atenei,  ove  non sia stato
possibile   attribuire   borse  di  studio  ex  decreto  ministeriale
n. 198/2003  al  ciclo  corrente,  di  disporne  il  congelamento per
destinarle al ciclo successivo;
    Considerato  che  non  e' stato possibile conferire una delle due
predette   borse   di  studio  ex  decreto  ministeriale  n. 198/2003
originariamente  destinate  al  XX  ciclo  e  che, pertanto, se ne e'
disposto  il  congelamento  per l'attribuzione al ciclo successivo ai
sensi del decreto rettorale n. 3789 del 1° agosto 2005;
    Visto  il  decreto rettorale n. 2735 del 6 maggio 2005 recante il
Regolamento  delle  scuole  di  dottorato di ricerca dell'Universita'
degli studi di Genova;
    Viste  le  proposte  di  attivazione dei dottorati di ricerca XXI
ciclo   con   sede  amministrativa  presso  l'Universita'  di  Genova
presentate   dai   Dipartimenti   e  dalle  competenti  strutture  di
coordinamento della ricerca universitaria determinate dallo Statuto;
    Vista la delibera del senato accademico in data 18 luglio 2005;
    Viste  le  delibere  del  consiglio  di  amministrazione  in data
24 maggio 2005 e in data 26 luglio 2005;
    Acquisito   il   parere  favorevole  del  nucleo  di  Ateneo  per
l'efficienza e l'efficacia in data 7 settembre 2005;
    Visto  il  decreto  rettorale  n. 4132  del  19 settembre 2005 di
istituzione  dei corsi e delle scuole di dottorato di ricerca del XXI
Ciclo.

                              Decreta:

                               Art. 1.

                             Attivazione

    1.  E'  indetto  pubblico  concorso  per l'ammissione ai corsi di
dottorato  di  ricerca  XXI  Ciclo  di  durata  triennale,  riportati
nell'allegato A,  con  sede amministrativa presso l'Universita' degli
studi di Genova.
    2.  Il  concorso  e' per esami tranne che per i seguenti corsi di
dottorato  di ricerca, per i quali si svolgera' per titoli sulla base
della  documentazione  da  presentare  ai  sensi  e  con le modalita'
disciplinate dal successivo art. 3:
      filosofia del diritto e bioetica giuridica;
      ingegneria chimica, dei materiali e di processo;
      ingegneria delle macchine a fluido;
      ingegneria elettrica;
      ingegneria meccanica;
      scienze e tecnologie biofisiche.
    3.  I  corsi possono essere organizzati in scuole di dottorato di
ricerca.  I  corsi  non  organizzati in scuole possono articolarsi in
piu'  Indirizzi.  Per ogni scuola sono individuati il direttore ed il
relativo  Dipartimento  o  altra  struttura  di  coordinamento  della
ricerca.  Per i corsi sono individuati il coordinatore ed il relativo
Dipartimento  o  altra  struttura di coordinamento della ricerca, gli
eventuali  indirizzi  attivati con l'indicazione del presidente e del
Dipartimento  di  afferenza,  il numero dei posti, le borse di studio
con  la  precisazione  dei soggetti finanziatori, gli eventuali posti
con  o senza borsa riservati a cittadini non comunitari non residenti
in Italia e, per le borse finanziate dal MIUR per effetto del decreto
ministeriale 23 ottobre 2003, n. 198 e successive modifiche, l'ambito
di  indagine prioritario al quale dovra' corrispondere l'attivita' di
ricerca  del  vincitore della borsa. Nel caso di scuole e di corsi di
dottorato  consortili  e  di  accordi  di  collaborazione per singoli
indirizzi  ai sensi dell'art. 2, comma 3 del Regolamento di dottorato
dell'Universita' di Genova, e' evidenziato l'eventuale rilascio di un
titolo  congiunto  e sono comunque precisate le sedi universitarie di
riferimento. L'importo dei contributi per l'accesso e la frequenza e'
indicato per ogni scuola e per ogni corso non organizzato in scuola.
    4.  Il  numero  delle borse di studio puo' essere aumentato sulla
base di appositi accordi con soggetti pubblici e privati da definirsi
entro il termine di scadenza del bando.
    5.  Le  convenzioni  indicate  nell'allegato  A  sono  gia' state
stipulate o sono in fase di stipula.
    6. L'aumento del numero delle borse puo' determinare l'incremento
del  numero  dei Dottorandi iscrivibili, fermo restando che il numero
massimo di posti non puo' essere superiore al doppio del numero delle
borse a vario titolo attivate per il corso di dottorato di ricerca.
    7.  Le  informazioni,  riferite  a  ogni singolo corso/indirizzo,
concernenti, il calendario, i contenuti e le modalita' di svolgimento
delle  stesse,  i  temi di ricerca e le lingue straniere tra le quali
puo' essere scelta quella con cui sostenere le prove, sono pubblicate
nell'allegato C   del  presente  bando  ed  eventualmente  aggiornate
mediante  diffusione  sul  sito  Internet  dell'Ateneo, all'indirizzo
http://www.studenti.unige.it/dottorati.  Nel  predetto  allegato C e'
specificato,  per  i  corsi  di  cui  al  precedente  comma  2, che i
corrispondenti concorsi sono per titoli.