IL RETTORE Visti gli articoli 22 e 41 dello statuto dell'Universita' degli studi di Salerno, emanato con decreto rettorale 2 ottobre 1996, n. 4649, e pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 15 ottobre 1996, n. 242, modificato con decreto rettorale 12 dicembre 1997, n. 5353, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - 23 dicembre 1997, n. 298, con decreto rettorale 30 ottobre 2000, n. 5089, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - dell'8 novembre 2000, n. 261, e con decreto rettorale 4 marzo 2003, n. 922, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 3 aprile 2003, n. 78; Visto l'art. 12 del regolamento didattico di Ateneo, emanato con decreto rettorale 14 settembre 2001, n. 4864, modificato ed integrato con decreto rettorale 13 maggio 2002, n. 2118; Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che demanda alle universita' il compito di disciplinare, con proprio regolamento, l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi, le modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio, nonche' la stipula, a tal fine, di convenzioni con soggetti pubblici e privati; Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 3 agosto 1998, n. 315; Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, con il quale e' stato emanato il regolamento ministeriale in materia di dottorato di ricerca, che determina i criteri generali ed i requisiti di idoneita' delle sedi, conferendo agli atenei il compito di istituire con decreto rettorale i corsi previa valutazione dei requisiti di idoneita' delle sedi, di determinare gli obiettivi formativi e i programmi di studio, di disciplinare le modalita' di accesso, la durata dei corsi, le borse di studio e i contributi per l'accesso e la frequenza; Visto l'art. 2 del decreto interministeriale 19 aprile 1990 che fissa il limite del reddito personale complessivo loro per la fruizione delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398; Visto il decreto ministeriale 11 settembre 1998, registrato alla Corte dei conti in data 19 ottobre 1998, registro n. 1, foglio n. 171; Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1998, registrato alla Corte dei conti in data 10 febbraio 1999, registro n. 1, foglio n. 10; Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione, nella seduta del 15 febbraio 2001, ha commisurato il limite reddituale lordo necessario per la fruizione della borsa di studio all'ammontare della stessa; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 luglio 2001, n. 172; Visto il decreto rettorale 30 dicembre 2002, n. 5950, modificato ed integrato con decreto rettorale 7 aprile 2004, n. 1570, e 3 maggio 2005, rep. n. 1055, prot. n. 21919, con il quale e' stato emanato, in attuazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e nel decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, il regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca; Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione, nella seduta del 19 giugno 2003, ha determinato l'importo del contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Ateneo; Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione, nella seduta del 20 novembre 2003, ha determinato l'importo del contributo per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'ammissione a corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Ateneo; Considerate le proposte di istituzione dei corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Salerno avanzate dalle strutture dipartimentali; Acquisito il parere espresso dal nucleo di valutazione, nella seduta del 23 maggio 2005, in ordine alla verifica dei requisiti di idoneita' delle strutture dipartimentali proponenti; Viste le delibere con le quali il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 21 giugno 2005 e del 30 giugno 2005, hanno dato mandato al magnifico rettore in ordine alla nomina di una commissione mista S.A./C.d.A., con il compito di provvedere alla valutazione delle proposte di istituzione avanzate dalle strutture dipartimentali e di procedere alla ripartizione delle borse di studio; Visto il decreto rettorale 11 luglio 2005, rep. n. 1573, prot. n. 33227, con il quale e' stata nominata la predetta commissione mista S.A./C.d.A.; Acquisito il verbale dei lavori della commissione mista S.A./C.d.A.; Vista la delibera con la quale il senato accademico, nella seduta del 27 settembre 2005, ha approvato l'istituzione del VII ciclo - nuova serie (XXI ciclo) dei corsi di dottorati di ricerca, con sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Salerno; Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione, nella seduta del 29 settembre 2005, ha determinato le risorse economico-finanziarie da destinare ai predetti corsi, l'importo delle borse di studio e dei contributi per l'accesso e la frequenza; Attesa la necessita' e l'urgenza di procedere all'emanazione del bando di concorso, Decreta: Art. 1. Istituzione E' istituito il VII ciclo - nuova serie (XXI ciclo) dei corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Salerno. Sono indetti pubblici concorsi, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca di seguito elencati (per ciascun dottorato sono indicati: la durata del corso, il coordinatore, i posti messi a concorso e il numero delle borse di studio, le sedi consorziate): ----> Vedere tabella a pag. 91 <---- I posti previsti potranno essere aumentati a seguito di eventuali cofinanziamenti provenienti dall'Unione europea, da enti pubblici di ricerca o da qualificate strutture produttive private. (1) Borsa di studio decreto ministeriale 9 agosto 2004, n. 263.