IL RETTORE
    Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989;
    Visto lo Statuto dell'Universita' degli Studi di Palermo;
    Vista la legge n. 476 del 13 agosto 1984;
    Vista   la   legge  n. 398  del  30 novembre  1989  e  successive
modificazioni;
    Visto l'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998;
    Vista la legge n. 315 del 3 agosto 1998;
    Visto il decreto ministeriale dell'11 settembre 1998;
    Vista la legge n. 4 del 14 gennaio 1999;
    Visto   il   decreto  ministeriale  n. 224  del  30  aprile  1999
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162
del 13 luglio 1999;
    Visto  il  «Regolamento  in  materia  di  dottorato  di  ricerca»
dell'Universita'   degli   studi  di  Palermo,  emanato  con  decreto
rettorale  n. 1028  del  12 novembre  1999  e  modificato con decreto
rettorale n. 3842 del 27 maggio 2005;
    Visto il decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999;
    Visto  il  regolamento  didattico  di  Ateneo emanato con decreto
rettorale n. 1445 del 19 ottobre 2001 e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  n. 448  del 28 dicembre 2001 (Legge Finanziaria
2002) ed in particolare l'art. 52, comma 57;
    Visto il decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004;
    Vista  la  deliberazione del senato accademico n. 3 del 25 luglio
2005  con  la  quale,  acquisito  il parere del nucleo di valutazione
dell'Ateneo  reso  con  verbale  del  21 luglio 2005, si approvano le
richieste  di rinnovo e istituzione dei corsi di dottorato di ricerca
per  l'A.A.  2005/2006,  con  sede  amministrativa presso l'Ateneo di
Palermo;
    Vista  la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 3 del
25 luglio  2005, con la quale si autorizza l'attivazione dei Corsi di
dottorato  di  ricerca  per  l'A.A. 2005/2006 e la relativa copertura
finanziaria;
    Visto  il  decreto  rettorale  n.  7497  del  29 luglio  2005  di
emanazione  del  bando  per  l'accesso  a n. 71 corsi di dottorato di
ricerca;
    Vista  l'ulteriore  deliberazione  del senato accademico n. 6 del
12 settembre  2005  con  la  quale, acquisito il parere del nucleo di
valutazione  dell'Ateneo  reso  con  verbale del 5 settembre 2005, ad
integrazione del precedente parere reso con verbale del 21 luglio 05,
si  approvano le seguenti richieste di rinnovo dei corsi di dottorato
di  ricerca  per  l'A.A.  2005/2006,  con  sede amministrativa presso
l'Ateneo di Palermo;
    Area  CUN  6: Genetica e fisiopatologia del danno cardiovascolare
nelle  malattie endocrino - metaboliche; ^     Area CUN 6: Oncogenesi
molecolare e immunologia dei tumori;
    Area CUN 10: Italianistica, testo letterario: forme e storia;
    Area CUN 13: Statistica applicata.
    Accertata  la  disponibilita' finanziaria per la copertura di tre
borse di studio per ciascun corso di dottorato.
                              Decreta:
                               Art. 1.
            Istituzione dei corsi di dottorato di ricerca
    Ad  integrazione  del bando di concorso per l'ammissione ai corsi
di  dottorato  di  ricerca  nell'Universita' degli studi di Palermo -
A.A.  2005/2006,  gia'  emanato  con  decreto  rettorale  n. 7497 del
29 luglio  2005,  sono  istituiti  i  seguenti  corsi di dottorato di
ricerca   -   A.A.   2005/2006   -  con  sede  amministrativa  presso
l'Universita'  degli  Studi  di  Palermo  e  sono  banditi i relativi
concorsi, per titoli ed esami.
    I corsi di dottorato di ricerca di durata triennale ed i relativi
posti  messi  a  concorso  sono  di  seguito  elencati  e per ciascun
dottorato  viene  indicata la sede del corso, le sedi consorziate, il
numero  dei  posti,  il  numero  di  borse di studio da conferire con
l'indicazione dei soggetti finanziatori.
    Ulteriori borse potranno essere finanziate attraverso convenzioni
con  altri  Enti  dopo  l'emanazione del presente bando e prima della
scadenza dei termini fissati dallo stesso.

              ---->  Vedere tabella a pag. 100   <----

    Il numero minimo di ammessi a ciascun corso di dottorato non puo'
essere inferiore a tre e pertanto:
      nel caso di concorso con meno di tre domande di partecipazione,
le procedure concorsuali non verranno attivate;
      se  al momento della prova scritta saranno presenti meno di tre
candidati,  la  commissione giudicatrice dara' atto della preclusione
all'ulteriore svolgimento della procedura concorsuale;
      non si procedera' allo svolgimento delle prove orali se meno di
tre candidati avranno superato le prove scritte;
      verranno considerati nulli gli esiti concorsuali che non vedano
almeno tre candidati collocati utilmente in graduatoria.