IL DIRETTORE GENERALE
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382,  concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista  la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi  al  sostegno  dell'occupazione  mediante  copertura dei posti
disponibili  nelle  Amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni;
    Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241,  nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione  nei  pubblici  impieghi  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e controllo e successive modificazioni;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia  di  obiezione  di  coscienza  e  successive modificazioni ed
integrazioni;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'Universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, 3 novembre 1999, n. 509, concernente norme
in   materia   di  autonomia  didattica  degli  atenei  e  successive
modificazioni;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza;
    Vista  la legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni,
che prevede, tra l'altro, l'emanazione ai sensi della legge 23 agosto
1988,  n. 400, di un regolamento per disciplinare le modalita' per il
reclutamento  e  il  trasferimento  ad  altri  ruoli per sopravvenuta
inidoneita'   alle  specifiche  mansioni  del  personale  dei  gruppi
sportivi delle Forze di polizia e delle Forze Armate;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'art.  1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999,   n. 380,   concernente   il   regolamento  recante  norme  per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non
idoneita',  che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di  impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
    Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale  della Sanita' Militare che delinea il profilo sanitario dei
soggetti  giudicati  idonei  al  servizio  militare,  modificata  con
direttiva del 10 aprile 2003;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,  n. 445,  con  il quale e' stato approvato il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
    Visto  il  decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente
il  testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno  della  maternita'  e della paternita', a norma dell'art. 15
della legge 8 marzo 2000, n. 53;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n. 215, recante
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento  militare  in  professionale, a norma dell'art. 3, comma 1,
della   legge   14 novembre  2000,  n. 331,  modificato  con  decreto
legislativo 31 luglio 2003, n. 236;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
«codice in materia di protezione dei dati personali»;
    Visto   il   decreto  ministeriale  27 maggio  2005,  emanato  in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999,  n. 380  che, nel definire le Armi ed i Corpi dell'Esercito nei
quali  potra'  avvenire  nell'anno  2005 il reclutamento di personale
femminile,  ha  fissato al 100% l'aliquota massima di detto personale
che  potra'  essere immesso nei ruoli normali di ciascun Corpo con le
modalita'  previste  dall'art.  4,  comma  4, del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490;
    Vista  la  legge  23 agosto 2004, 226, concernente la sospensione
anticipata  del  servizio  obbligatorio  di  leva  e  disciplina  dei
volontari  di  truppa  in ferma prefissata, nonche' delega al Governo
per il conseguente coordinamento con la normativa di settore;
    Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge
finanziaria 2005);
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005,
n. 113,   concernente   il  regolamento  per  il  reclutamento  e  il
trasferimento  ad altri ruoli del personale dei gruppi sportivi delle
Forze Armate;
    Visto  il  decreto  legislativo  19 agosto  2005,  n. 197 recante
disposizioni   integrative   e  correttive  del  decreto  legislativo
8 maggio   2001,  n. 215,  recante  disciplina  della  trasformazione
progressiva  dello  strumento  militare  in  professionale,  a  norma
dell'art. 22 della legge 23 agosto 2004, n. 226;
    Ravvisata  la  necessita'  di reclutare per l'anno 2005 atleti ed
istruttori per l'accesso al Centro Sportivo dell'Esercito Italiano;
    Fatta  riserva  di esercitare la facolta' di revocare il presente
bando  di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di
modificare   il   numero   dei   posti   disponibili,  di  sospendere
l'ammissione  alla  ferma  prefissata  quadriennale  dei vincitori in
ragione  di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne' prevedibili,
nonche'  in  ragione  di  disposizioni  o  di  ulteriori disposizioni
relative al contenimento della spesa pubblica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Posti a concorso
    1.  Sono  indetti concorsi pubblici, per titoli, per l'accesso al
Centro  Sportivo  dell'Esercito  Italiano di n. 61 volontari in ferma
prefissata quadriennale, in qualita' di atleta e di n. 8 volontari in
ferma  prefissata  quadriennale  per  l'accesso  al  Centro  Sportivo
dell'Esercito  Italiano  in  qualita'  di istruttore, ripartiti nelle
discipline e nelle specialita' di seguito indicate:
ATLETI (61 posti).
    a) «ATLETICA LEGGERA»:
      -  n. 1  atleta  di sesso maschile nella specialita' dei «3.000
metri siepi»;
      -  n. 1 atleta di sesso femminile nella specialita' del «lancio
del peso»;
      - n. 1 atleta di sesso femminile nel «lancio del martello»;
      - n. 1 atleta di sesso femminile nel «lancio del giavellotto»;
      -   n. 4  atlete  di  sesso  femminile  nella  specialita'  dei
«3.000/5.000 metri»;
      -  n. 1  atleta di sesso femminile nella specialita' del «salto
lungo»;
      -  n. 1  atleta di sesso femminile nella specialita' dei «3.000
metri siepi»;
      -  n. 3  atlete  di  sesso  femminile  nella  specialita' della
«velocita' 100/200/400 metri»;
      -  n. 1  atleta di sesso femminile nella specialita' degli «800
metri»;
      -   n. 1   atleta  di  sesso  maschile  nella  specialita'  dei
«800/1.500 metri»;
      -  n. 1 atleta di sesso femminile nella specialita' dei «10.000
metri»;
      - n. 1 atleta di sesso maschile nella disciplina «100 km»;
    b) «KARATE»:
      - n. 1 atleta di sesso femminile nella specialita' del «kata»;
      - n. 1 atleta di sesso maschile nella specialita' del «kata»;
      - n. 1 atleta di sesso maschile kumitr kg. 65;
    c) «JUDO»:
      - n. 1 atleta di sesso femminile nella categoria kg. 48;
      -  n. 1  atleta  di sesso femminile appartenente alla categoria
kg. 52;
      -  n. 1  atleta  di sesso femminile appartenente alla categoria
kg. 64;
    d) «PENTATHLON MODERNO»:
      - n. 2 atlete di sesso femminile;
    e) «NUOTO»:
      -  n. 1 atleta di sesso femminile nella specialita' «gran fondo
25 km»;
      -  n. 1  atleta  di  sesso femminile nella specialita' «200/400
metri misti» e/o «100/200 metri dorso»;
      -  n. 1  atleta  di  sesso  femminile nella specialita' dei «50
metri delfino»;
      - n. 1 atleta di sesso maschile nella specialita' «fondo»;
      - n. 1 atleta di sesso maschile 50/100 dorso;
      - n. 1 atleta di sesso femminile «fondo»;
    f) «SCHERMA»:
      - n. 3 atlete di sesso femminile nella specialita' «spada»;
      - n. 1 atleta di sesso femminile nella specialita' «fioretto»;
      - n. 1 atleta di sesso femminile nella specialita' «sciabola»;
    g) «PUGILATO»:
      - n. 1 atleta di sesso femminile nella categoria 70 kg;
      - n. 1 atleta di sesso maschile nella categoria mini mosca;
      - n. 1 atleta di sesso maschile nella categoria «69 kg.»;
      - n. 1 atleta di sesso maschile nella categoria «64 kg.»;
    h) «TIRO»:
      - n. 2 atlete di sesso femminile nella specialita' olimpica del
«tiro a volo»;
      -  n. 1  atleta  di  sesso  maschile nella specialita' olimpica
«tiro a volo» (skeet);
      - n. 4 atlete di sesso femminile nella specialita' olimpica del
«tiro a segno»;
    g) «LOTTA»:
      - n. 1 atleta di sesso femminile nella categoria «53» kg;
    j) «TRIATHLON»:
      - n. 1 atleta di sesso femminile;
      - n. 1 atleta di sesso maschile;
    k) «SPORT INVERNALI»:
      -  n. 1  atleta  di  sesso  femminile  nella  specialita' dello
«slalom speciale»;
      -   n. 1  atleta  di  sesso  femminile  nella  specialita'  del
«pattinaggio velocita' short track»;
      -   n. 1  atleta  di  sesso  femminile  nella  specialita'  del
«Biathlon»;
      -   n. 1   atleta  di  sesso  maschile  nella  specialita'  del
«Biathlon»;
      -  n. 1  atleta  di sesso maschile nella specialita' dello «sci
alpinismo»;
      - n. 1 atleta di sesso maschile nella specialita' dello «sci di
fondo».
      -  n. 1  atleta  di  sesso  maschile  nella  specialita'  dello
«slittino su pista artificiale».
    l) «TAEKWONDO»:
      - n. 3 atleti di sesso maschile nelle categorie «78 kg - 84 kg.
- + 84 kg»;
      - n. 1 atleta di sesso femminile nella categoria «62 kg.».
                        ISTRUTTORI (8 posti)
    a) «ATLETICA LEGGERA»:
      -   n. 1   allenatore  di  sesso  femminile  con  qualifica  di
«allenatore specialista settore salti» rilasciata dalla F.I.D.A.L.;
      - n. 1 allenatore di sesso maschile con qualifica di istruttore
nella disciplina atletica leggera rilasciata dalla F.I.D.A.L.;
    b) «KARATE»:
      -  n. 1  tecnico  di  sesso maschile della FIJLKAM (Federazione
Italiana  Judo  Lotta  Karate  Arti Marziali) di sesso maschile nelle
specialita' karate;
    c) «SCHERMA»:
      - n. 1 maestro nella specialita' «spada»;
      d) «PUGILATO»:
      - n. 1 tecnico di sesso maschile;
    e) «SPORT INVERNALI»:
      - n. 1 tecnico nella specialita' «sci alpino»;
      - n. 1 tecnico nella specialita' «Biathlon»;
    f) «TAEKWONDO»:
      -  n. 1  tecnico  di  sesso  maschile  della  FITA (Federazione
Italiana Taekwondo) nella specialita' «taekwondo».
    Qualora  non  dovessero  essere  ricoperti i posti per una o piu'
delle    discipline/specialita'    tra    quelle    sopra    indicate
l'Amministrazione  della  Difesa  si riserva la facolta' di devolvere
gli  stessi  ad  altra  disciplina/specialita' tra quelle indicate al
precedente comma 1.
    L'Amministrazione della Difesa si riserva la facolta' di revocare
il  bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali,
di   modificare,  fino  alla  data  di  approvazione  della  relativa
graduatoria   di   merito,   il   numero  dei  posti,  di  sospendere
l'ammissione  dei  vincitori  alla frequenza del corso, in ragione di
esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,  nonche' in
applicazione  di  disposizioni  contenute nella legge finanziaria per
l'anno  2006  o di ulteriori disposizioni di contenimento della spesa
pubblica  che  impedissero,  in  tutto  o  in  parte,  assunzioni  di
personale.