Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 166, recante l'istituzione ed il funzionamento lel ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi; Viste le leggi 5 gennaio 1996, n. 25 e 23 dicembre 1996, n. 649, recanti, fra l'altro, disposizioni relative al Ruolo nazionale dei periti assicurativi; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - e, in particolare, l'art. l - commi 1 e 2 - che ha disposto, tra l'altro, il trasferimento allo stesso Istituto delle competenze gia' attribuite dalla legge 17 febbraio 1992, n. 166, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP n. 1897 del 26 giugno 2001, recante modalita' per l'iscrizione nel Ruolo nazionale periti assicurativi e per lo svolgimento della relativa prova di idoneita'; Ravvisata la necessita' di indire una sessione d'esame di idoneita' secondo la normativa citata in premessa, pur nell'imminenza dell'entrata in vigore del Codice delle assicurazioni; Dispone: Art. 1. Prova di idoneita' e requisiti per l'ammissione 1. E' indetta una sessione della prova di idoneita' per l'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi, prevista dall'art. 5, comma 1, lettera e) della legge 17 febbraio 1992, n. 166. 2. Per l'ammissione all'esame e' richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, del titolo di studio non inferiore a diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ovvero, in mancanza, del requisito di cui all'art. 16, comma 2, della stessa legge n. 166/1992, accertato con provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dell'ISVAP.