IL RETTORE Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi di Bari; Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l'art. 4; Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999; Visto il regolamento dell'Universita' degli studi di Bari in materia di dottorato di ricerca, emanato con decreto rettorale n. 12333 del 9 dicembre 1999 e successive modificazioni; Visto il regolamento didattico dell'Universita' degli studi di Bari emanato con decreto rettorale n. 9231 del 12 settembre 2001 e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 2003, n. 198, art. 3 e decreto ministeriale 9 agosto 2004, n. 263; Viste le proposte di rinnovo e di nuova istituzione dei corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Bari avanzate dalle strutture preposte all'attivita' di ricerca; Viste le delibere del Senato accademico adottate nelle sedute del 16 settembre 2005, 6 e 26 ottobre 2005; Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 27 settembre 2005; Vista la relazione del Nucleo di valutazione interna riunitosi in data 27 ottobre 2005; Visti i propri decreti nn. 11110 e 11111 del 15 novembre 2005; Decreta: Art. 1. E' istituito il XXI ciclo relativo ai dottorati di ricerca aventi sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Bari. Sono indetti pubblici concorsi, per esami, per l'ammissione alle scuole di dottorato di ricerca ed ai corsi di dottorato di ricerca, di durata triennale. Per ciascuna scuola di dottorato oppure per ciascun corso afferente ad una scuola di dottorato oppure per ciascun corso di dottorato viene fornita una scheda indicante le principali caratteristiche, nonche' le date di svolgimento della prova scritta e della prova orale e le sedi d'esame. Vengono, inoltre, indicati il numero dei posti messi a concorso e le borse di studio disponibili. Il numero minimo degli ammessi a ciascun corso di dottorato non puo' essere inferiore a tre. Il numero delle borse di studio assegnate potra' essere aumentato a seguito di finanziamenti ottenuti da enti pubblici di ricerca o da qualificate strutture produttive private, fermi restando in ogni caso i termini di scadenza previsti dal presente bando. ----> Vedere elenco da pag. 91 a pag. 152 <----