IL  VICE DIRETTORE GENERALE della Direzione generale per il personale
                              militare

    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198;
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83;
    Visto  il  decreto  ministeriale  n. 326  in data 26 aprile 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 36 -
4ª  serie speciale - del 6 maggio 2005, con il quale e' stato bandito
il  concorso  interno, per esami e per titoli, per l'ammissione al 3°
corso  annuale  di  novanta  allievi  marescialli del ruolo ispettori
dell'Arma dei Carabinieri;
    Considerato   che   a  seguito  dell'approntamento  di  un  nuovo
programma  informatico  per  la gestione della valutazione dei titoli
del   concorso,  si  rende  necessario  modificare  i  moltiplicatori
previsti  per  la  valutazione  caratteristica  indicati all'art. 15,
comma 1, lett. a) del precitato bando di concorso;
    Tenuto  conto  che  l'iter  concorsuale  e'  tuttora  in  fase di
espletamento;
    Ravvisata   la   necessita'   modificare  il  bando  di  concorso
limitatamente   ai   predetti   moltiplicatori   per  la  valutazione
caratteristica,  indicando  i  punti  da  attribuire a ciascun giorno
valutato;
    Visto  il  decreto  ministeriale  in data 11 ottobre 2005, con il
quale  all'art. 1,  lettera  A,  punto  2,  e' stato delegato il Vice
Direttore   Generale   della  Direzione  Generale  per  il  Personale
Militare, Gen. B.A. Gianfranco Trinca, per i provvedimenti attuativi,
modificativi ed integrativi di bandi di concorso;

                              Decreta:

    L'art.  15,  comma 1, lett. a) del decreto ministeriale n. 326 in
data  26 aprile  2005  citato  in premessa, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 36 - 4ª serie speciale - del
6 maggio 2005, e' cosi' modificato e sostituito:
                               Art. 1.

                 Graduatoria ed ammissione al corso

    1.  La  commissione  di  cui  all'art. 8  formera'  tre  distinte
graduatorie  finali  di merito, dei candidati giudicati idonei, sulla
base   della   media   aritmetica  dei  punti  attribuiti  a  ciascun
concorrente  nella  prova  scritta di cui al precedente art. 10 ed in
quella  orale  di  cui al precedente art. 13, maggiorata dai seguenti
incrementi:
      a)  per  la durata e la qualita' del servizio prestato: fino ad
un massimo di 2,5/30, cosi' ripartito:
        1,039/30   ai  concorrenti  che  abbiano  retto,  per  almeno
trenta giorni  continuativi  e senza demerito, il comando di stazione
carabinieri;
        0,0005/30,  fino  ad un massimo di 0,7305/30, per ogni giorno
di servizio prestato nell'Arma dei Carabinieri qualificato «superiore
alla media» o con giudizio equivalente, nell'ultimo quadriennio;
        0,001/30,  fino ad un massimo di 1,461/30, per ogni giorno di
servizio  prestato nell'Arma dei Carabinieri qualificato «eccellente»
o con giudizio equivalente, nell'ultimo quadriennio.
    Il  presente  decreto sara' sottoposto a controllo ai sensi della
normativa vigente.
      Roma, 28 novembre 2005
                  Il Generale di Brigata Aerea: Gianfranco Trinca