Scuola superiore della pubblica amministrazione

                            IL DIRETTORE

    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni   pubbliche,   e   successive  modificazioni,  ed  in
particolare   l'art. 28   concernente  l'accesso  alla  qualifica  di
dirigente;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  regolamento  recante  norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei  concorsi  unici  e  delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi, e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 settembre
2004, n. 272, recante regolamento di disciplina in materia di accesso
alla  qualifica  di  dirigente,  ai  sensi dell'art. 28, comma 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
29 settembre   2004,   n. 295,   regolamento   recante  modalita'  di
riconoscimento dei titoli post-universitari considerati utili ai fini
dell'accesso  al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale,
ai  sensi  dell'art. 28,  comma  3,  del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
    Vista  la  legge  19 novembre 1990, n. 341, recante riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica   e  tecnologica  3 novembre  1999,  n. 509,  regolamento
recante  norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli  atenei, e
successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica   e   tecnologica   4 ottobre   2000,   recante   settori
scientifico-disciplinari, e successive modificazioni;
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca e del Ministro per la funzione pubblica 5 maggio 2004,
recante  equiparazioni  dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio
ordinamento  alle  nuove  classi delle lauree specialistiche (LS), ai
fini della partecipazione ai concorsi pubblici;
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  22 ottobre  2004,  n. 270,  modifiche  al regolamento
recante   norme   concernenti   l'autonomia  didattica  degli  atenei
approvato  con  decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
    Vista  la  circolare  dell'8 novembre 2005, n. 4/05, del Ministro
per la funzione pubblica;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 novembre  2005, con il quale e' stato approvato l'elenco dei titoli
post-universitari  riconosciuti  idonei  per l'ammissione al concorso
per  la  frequenza  del  corso-concorso e delle istituzioni formative
pubbliche o private abilitate a rilasciarli;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
11 febbraio   2004,   n. 118,   regolamento   recante   modalita'  di
individuazione  delle  posizioni professionali di dipendenti privati,
equivalenti  a  quelle  di  dipendenti  pubblici, per l'ammissione al
corso-concorso  selettivo  di  formazione dirigenziale, bandito dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione;
    Visto   il   decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive
18 aprile  2005,  recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei
criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
    Vista  la  legge  10 aprile 1991, n. 125, recante azioni positive
per   la   realizzazione  della  parita'  uomo-donna  nel  lavoro,  e
successive modificazioni;
    Vista  la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate,  ed  in particolare l'art. 20 concernente prove d'esame
nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo, e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  7 agosto  1990,  n. 241, recante nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,  n. 445,  recante  testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari   in   materia   di  documentazione  amministrativa,  e
successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003, n. 196, recante
codice in materia di protezione dei dati personali;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 287, recante
riordino  della  Scuola  superiore  della pubblica amministrazione, e
successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
18 maggio  2005,  con  il  quale  la  Scuola superiore della pubblica
amministrazione e' autorizzata a bandire un concorso per l'ammissione
al   corso-concorso  selettivo  di  formazione  dirigenziale  per  il
reclutamento  di  centoventi dirigenti nelle amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici;
    Considerato che, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 272/2004  sopra  indicato,  sono  ammessi  alla
frequenza del corso-concorso i candidati vincitori del concorso entro
il  limite  dei  posti di dirigente disponibili maggiorato del trenta
per cento, per un totale di centocinquantasei allievi;
    Considerato  che  una  vincitrice  del  concorso di ammissione al
corso-concorso   di   formazione  dirigenziale  bandito  con  decreto
25 febbraio  1997,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale - 4ª serie
speciale   «Concorsi   ed   esami»   -   n. 22   del  18 marzo  1997,
impossibilitata alla frequenza perche' in astensione obbligatoria per
maternita', e' ammessa al corso-concorso di cui al presente bando per
effetto del diritto acquisito in vigenza dell'art. 14 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439;
    Ritenuto,  in conseguenza delle considerazioni sopra esposte, che
il  numero  degli  allievi  da  selezionare con la presente procedura
concorsuale deve essere fissato in centocinquantacinque unita';
    Ritenuto  opportuno specificare che nel presente bando si intende
per  diploma  di  laurea  (DL)  il  titolo  accademico, di durata non
inferiore   a   quattro  anni,  conseguito  secondo  gli  ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
per  laurea  (L) il titolo accademico, di durata normale di tre anni,
previsto  dall'art.  3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale
3 novembre  1999,  n. 509;  per  laurea  specialistica (LS) il titolo
accademico,  di  durata  normale  di  due  anni  dopo  la laurea (L),
previsto  dall'art.  3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale
3 novembre  1999,  n. 509,  ora  denominato laurea magistrale (LM) ai
sensi  dell'art. 3,  comma  1,  lettera  b), del decreto ministeriale
22 ottobre  2004,  n. 270;  per  diploma  di specializzazione (DS) il
titolo   accademico   di   cui  all'art.  3,  comma  2,  del  decreto
ministeriale  3 novembre  1999, n. 509, oppure conseguito secondo gli
ordinamenti didattici previgenti allo stesso decreto n. 509/1999; per
dottorato  di  ricerca  (DR)  il titolo accademico di cui all'art. 3,
comma  2,  del  decreto  ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, oppure
conseguito  secondo  gli ordinamenti didattici previgenti allo stesso
decreto n. 509/1999;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  E'  indetto un concorso pubblico, per esami, per l'ammissione
di   centocinquantacinque  allievi  al  corso-concorso  selettivo  di
formazione  dirigenziale, da svolgersi presso le sedi stabilite dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione di seguito denominata
SSPA,  per  il  reclutamento  di  centoventi dirigenti nelle seguenti
amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  ed enti
pubblici non economici:
      Ministero degli affari esteri, due posti;
      Ministero delle attivita' produttive, tre posti;
      Ministero della difesa, due posti;
      Ministero dell'interno, sei posti;
      Ministero del lavoro e delle politiche sociali, cinque posti;
      Ministero   dell'economia   e   delle  finanze  -  Dipartimento
dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del tesoro,
dodici posti;
      Ministero delle politiche agricole e forestali, tre posti;
      Ministero della giustizia, tre posti;
      Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca,
trenta posti;
      Ministero della salute, tre posti;
      Agenzia delle entrate, diciassette posti;
      Agenzia delle dogane, cinque posti;
      INPDAP, cinque posti;
      INPS, quindici posti;
      INAIL, sette posti;
      ENPALS, due posti.