Destinatari. Con deliberazione n. 75-1862 del 19 dicembre 2005, la giunta regionale della regione Piemonte ha indetto un avviso pubblico per l'aggiornamento dell'elenco dei candidati, di cui alle deliberazioni di giunta regionale n. 39-1874 del 28 dicembre 2000 e n. 54-5238 del 4 febbraio 2002, in possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale d'azienda sanitaria regionale da utilizzare per la copertura delle sedi che si rendessero vacanti. L'aggiornamento dell'elenco consistera' nell'inserimento di nuovi candidati, ovvero nella cancellazione dei nominativi di coloro che, gia' inseriti negli elenchi approvati con le deliberazioni sopra citate, non confermino l'attualita' del possesso di tutti i requisiti, se del caso aggiornando i dati relativi. Pertanto anche coloro che risultano gia' iscritti nell'elenco regionale, a seguito delle deliberazioni di giunta regionale n. 39-1874 del 28 dicembre 2000 e n. 54-5238 del 4 febbraio 2002, sono tenuti a confermare la propria disponibilita', rinnovando la domanda ed aggiornando il curriculum professionale e la scheda analitica gia' presentate, con l'indicazione delle attivita' lavorative idonee a giustificare il possesso del requisito dell'esperienza professionale, a decorrere dai dieci anni antecedenti la scadenza del bando, pena la cancellazione dall'elenco. Non devono presentare richiesta coloro che risultano iscritti nell'elenco regionale con la deliberazione di giunta regionale n. 51-11598 del 26 gennaio 2004, a seguito dell'avviso di cui alla DGR n. 66-11104 del 24 novembre 2003. Requisiti richiesti. Possono presentare istanza coloro che, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti: diploma di laurea; specifici e documentati requisiti coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attivita' professionale con esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso. Regime delle incompatibilita'. Ai sensi dell'art. 3, comma 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e sucessive modificazioni e integrazioni, la carica di direttore generale e' incompatibile con quella di membro del consiglio e delle assemblee delle regioni e delle province autonome, di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore di comunita' montana, di membro del Parlamento, nonche' con l'esistenza di rapporti anche in regime convenzionale con la unita' sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni o di rapporti economici o di consulenza con strutture che svolgono attivita' concorrenziali con la stessa. La carica di direttore generale e' altresi' incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, ancorche' in regime di aspettativa senza assegni, con l'unita' sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni. Ai sensi dell'art. 3, comma 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e sucessive modificazioni e integrazioni, non possono essere nominati direttori generali di azienda sanitaria regionale: a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 166 del codice penale; b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza; c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e dall'art. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55; d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a liberta' vigilata. Ai sensi dell'art. 66, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la carica di direttore generale di azienda sanitaria regionale e' incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della comunita' montana. Sempre ai sensi dell'art. 3, comma 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il direttore generale non e' eleggibile a membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei predetti organi. In caso di scioglimento anticipato dei medesimi, le cause di ineleggibilita' non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. In ogni caso il direttore generale non e' eleggibile nei collegi elettorali nei quali sia compreso, in tutto o in parte, il territorio dell'unita' sanitaria locale presso la quale abbia esercitato le sue funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Il direttore generale che sia stato candidato e non sia stato eletto non puo' esercitare per un periodo di cinque anni le sue funzioni in unita' sanitarie locali comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni. Ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, le nomine di competenza della giunta regionale sono incompatibili con le seguenti funzioni: 1) consigliere regionale; 2) dipendente della regione, nei limiti di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 (Disciplina delle situazioni di incompatibilita' con lo stato di dipendente regionale) e degli enti, istituti, societa' di cui la regione detenga la maggioranza del pacchetto azionario o nomini la maggioranza del consiglio di amministrazione e delle aziende della regione, salvo i casi previsti dalla legge o quando tale designazione possa costituire tramite per la presenza tecnico funzionale della regione nell'organismo in cui deve avvenire la nomina, e di cio' sia fatta menzione nel provvedimento di nomina; 3) prestazione non sporadicamente di consulenza alla regione ed agli enti soggetti a controllo regionale o di rapporti di collaborazione continuativa; 4) membri di organi consultivi cui compete di esprimere pareri sui provvedimenti degli enti, istituti od organismi di cui all'art. 2; 5) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati o procuratori dello Stato, appartenenti alle Forze armate. Non e' inoltre consentita la contemporanea presenza della stessa persona in piu' di un ente, societa' o organismo regionale di cui al presente articolo ad esclusione dei sindaci e dei revisori dei conti. Informazioni ai sensi della legge n. 241/1990. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, e della legge regionale n. 7 del 4 luglio 2005: struttura responsabile del procedimento e' il settore assetto istituzionale ed organi collegiali della direzione programmazione sanitaria, assessorato alla tutela della salute e sanita', programmazione socio-sanitaria di concerto con l'assessore al welfare; responsabile del procedimento e' il dott. Giorgio Lucco responsabile del succitato settore. In attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, ed in conformita' alle disposizioni regionali in materia, la struttura responsabile procedera' d'ufficio al controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive prodotte dai candidati, nonche' di tutte quelle presentate dai soggetti nominati. Eventuali ulteriori informazioni potranno richiedersi ai seguenti recapiti: dott.ssa Maria Massimino, tel. 011/4322241, fax 011/4324641, e-mail maria.massimino@regione.piemonte.it dott. Luca Quacchia, tel. 011/4324037, fax 011/4324641, e-mail luca.quacchia@regione.piemonte.it dott. Luciano Armanni, tel. 011/4322492, fax 011/4324641, e-mail luciano.armanni@regione.piemonte.it Informazioni ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati personali richiesti al candidato saranno, dalla regione Piemonte, raccolti, registrati, trattati e comunicati esclusivamente ai fini della costituzione dell'elenco dei candidati idonei a ricoprire la carica di direttore generale d'azienda sanitaria e dell'eventuale nomina. I dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, anche con strumenti informatici, ed utilizzati in operazioni di trattamento connesse, in termini compatibili con i succitati scopi. L'interessato puo' far valere i diritti attribuiti dall'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nei termini previsti dagli articoli successivi del medesimo decreto. Presentazione dell'istanza. Le istanze, redatte in carta legale, formulate secondo i fac-simili allegati al presente avviso, scaricabili dal sito Internet della regione Piemonte: www.regione.piemonte.it, dovranno contenere le seguenti dichiarazioni, sostitutive di certificazioni e di atti di notorieta', rese dall'interessato sotto la propria responsabilita', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 1) cognome e nome; 2) data e luogo di nascita; 3) codice fiscale; 4) residenza; 5) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea; 6) d'iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 7) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero le eventuali condanne riportate o gli eventuali carichi pendenti); 8) il diploma di laurea conseguito, con l'indicazione della data del conseguimento, dell'autorita' che lo ha rilasciato e della votazione riportata; 9) il possesso degli specifici requisiti di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni; 10) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilita' o comportanti decadenza dalla carica previste: dall'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e sucessive modificazioni e integrazioni, dall'art. 13 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, dall'art. 66 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero indicazione delle cause d'incompatibilita' e impegno a rimuoverle prima dell'assunzione dell'incarico; 11) di accettare, in caso di nomina, l'assunzione delle funzioni di direttore generale dell'azienda sanitaria regionale per la quale la nomina e' fatta alle condizioni del contratto approvato dalla giunta regionale; 12) di autorizzare la regione Piemonte - ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e sucessive modificazioni e integrazioni - al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali, esclusivamente finalizzati agli adempimenti connessi ai procedimenti d'iscrizione nell'elenco dei candidati e di nomina a direttore generale; 13) indirizzi di recapito postale, internet, telefonico e fax, ai fini delle comunicazioni relative al presente avviso ed all'eventuale nomina. Alla domanda dovra' essere allegata, a pena d'inammissibilita': dettagliato curriculum scolastico e professionale, datato e firmato; scheda analitica - redatta secondo lo schema allegato all'avviso - attinente ai requisiti per la nomina a direttore generale di ASR (titolo di studio, requisiti formativi e professionali), datata e firmata. Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le firme poste in calce all'istanza contenente le dichiarazioni sostitutive, al curriculum ed alla scheda analitica, non sono soggette ad autenticazione se apposte in presenza del dipendente regionale addetto o se all'istanza e' allegata la fotocopia di un documento di identita' del dichiarante. Le candidature, indirizzate al presidente della giunta regionale, dovranno pervenire alla regione Piemonte - Assessorato alla tutela della salute e sanita' - Direzione programmazione sanitaria - Settore assetto istituzionale e organi collegiali - c.so Regina Margherita n. 153 bis - 10122 Torino, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le domande possono essere consegnate direttamente al settore assetto istituzionale ed organi collegiali, corso Regina Margherita n. 153 bis - Torino, pal. D, 2° piano, dal lunedi' al venerdi', dalle 9 alle 12,30, ovvero spedite a mezzo posta raccomandata, nel qual caso, sulla busta dovra' essere indicato il riferimento «candidatura a direttore generale di A.S.R.» e, ai fini del termine di presentazione, fara' fede la data del timbro postale. Qualora il termine di presentazione delle candidature cada in una giornata festiva il medesimo si intende prorogato al primo giorno feriale successivo. Non saranno esaminate le candidature pervenute oltre l'ora e la data sopra indicate. L'amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito ne' per eventuali disguidi postali in ogni modo imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Informazioni sul contratto di prestazione d'opera. Il rapporto di lavoro del direttore generale dell'azienda sanitaria regionale e' esclusivo ed e' regolato da contratto di diritto privato stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. I contenuti economici e normativi del contratto di lavoro sono approvati dalla giunta regionale coerentemente alle previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2001, n. 319. In caso di nomina, il candidato si obbliga ad esercitare tutte le funzioni attribuite al direttore generale dell'azienda sanitaria da norme nazionali o regionali, e con l'assunzione dei poteri di gestione dell'azienda, quali disciplinati da norme di legge o di regolamento o da provvedimenti regionali o nazionali, si accolla ogni responsabilita' connessa. Il corrispettivo per l'esercizio delle funzioni di direttore generale, e' determinato dalla DGR n. 99-10265 del 1° agosto 2003, in relazione alle peculiari caratteristiche aziendali e viene corrisposto in dodici quote mensili, posticipate, di pari ammontare. Il trattamento economico cosi' determinato ha carattere d'onnicomprensivita', ed in particolare e' compensativo anche di tutte le spese che il direttore generale sosterra' per gli spostamenti dal luogo di residenza, al luogo di svolgimento delle funzioni. Il predetto corrispettivo puo' essere integrato, fino ad un massimo del venti per cento, in considerazione del raggiungimento complessivo dei risultati di gestione attesi e della realizzazione degli obiettivi assegnati annualmente dalla giunta regionale. Istruttoria. Non verranno prese in considerazione: le domande presentate in data anteriore alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; le domande presentate oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale; le domande presentate in difformita' al presente avviso; le domande pervenute da soggetti inseriti nell'elenco con la deliberazione di giunta regionale n. 51-11598 del 26 gennaio 2004, a seguito dell'avviso di cui alla DGR n. 66-11104 del 24 novembre 2003. La mancata presentazione dell'istanza di conferma all'iscrizione nell'elenco da parte dei candidati inseriti con le deliberazioni di giunta regionale n. 39-1874 del 28 dicembre 2000 e n. 54-5238 del 4 febbraio 2002, con l'aggiornamento del curriculum professionale e della scheda analitica gia' presentate, contenente l'indicazione delle attivita' lavorative idonee a giustificare il possesso del requisito dell'esperienza professionale, a decorrere dai dieci anni antecedenti la scadenza del bando, determinera' la cancellazione dall'elenco. La valutazione dei requisiti richiesti per la nomina alla carica di direttore generale d'azienda sanitaria regionale, quali dichiarati dai candidati, verra' effettuata sulla base dei criteri interpretativi di carattere generale sinora utilizzati nei precedenti avvisi, e da ultimo nell'avviso di cui alla DGR n. 66-11104 del 24 novembre 2003, adottata in conformita' all'art. 2, comma 3 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, recante ad oggetto «Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la regione ed i soggetti nominati». Conseguentemente: l'esperienza professionale quinquennale, deve essere stata svolta, anche in periodi non continuativi, nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso; l'attivita' deve riferirsi a funzioni effettivamente svolte in seguito al conferimento di incarico formale; non sono da considerarsi attivita' professionali ai fini dell'avviso le esperienze relative: ad attivita' libero-professionale; all'esercizio del mandato politico; alla mera consulenza; a componente di organi d'amministrazione, eccezion fatta per l'amministratore delegato, o il socio accomandatario, e il consigliere delegato con incarichi operativi; l'attivita' di amministratore di enti o aziende sanitarie viene considerata rilevante esclusivamente qualora svolta in veste di organo monocratico (amministratore straordinario, direttore generale, commissario) successivamente all'attuazione della legge 4 aprile 1991, n. 111; per «attivita' di direzione tecnica o amministrativa» verra' considerata l'attivita' di direzione di strutture organizzative svolta sotto il profilo tecnico o amministrativo in tutte le diverse specializzazioni professionali, escludendo le funzioni di mero studio, ricerca, ispezione nonche' le attivita' finanziarie di mera partecipazione; l'attivita' di direzione sara', inoltre, ritenuta qualificata se esercitata con riguardo all'intera organizzazione dell'ente, azienda, struttura od organismo, ovvero ad una delle principali articolazioni organizzative degli stessi secondo i rispettivi ordinamenti, e dovra' essere comunque contraddistinta da autonomia decisionale, consistenza organizzativa e responsabilita' verso l'esterno; verra' considerata rilevante: l'attivita' di amministratore di enti o aziende sanitarie, qualora svolta in qualita' di organo monocratico, con esclusione degli incarichi di componente di organi collegiali (componenti di comitati di gestione, componenti di consigli di amministrazione, eccezion fatta per l'amministratore delegato, il socio accomandatario, il consigliere delegato con incarichi operativi); l'attivita' di partecipazione alla direzione strategica aziendale; l'attivita' di direzione di strutture caratterizzate da autonomia e complessita' in enti e aziende sanitarie; in mancanza del titolare della posizione funzionale apicale sono state prese in considerazione le funzioni svolte in tale posizione da personale di qualifica inferiore purche' le funzioni stesse fossero state conferite con atto formale; l'attivita' svolta in posizione dirigenziale con autonomia gestionale in enti/aziende private e in enti pubblici che abbiano recepito nei rispettivi ordinamenti quanto previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, in merito alla separazione tra competenze degli organi di direzione politica e responsabilita' gestionali dirigenziali; l'attivita' dirigenziale svolta a capo delle principali articolazioni organizzative di enti pubblici e privati, in posizione apicale, con responsabilita' verso l'esterno, indipendentemente dall'adozione di atti che impegnano l'ente (rilevanza esterna); non sara' considerata rilevante: l'attivita' di magistrato, qualora non connessa a responsabilita' di direzione di struttura, come definita dalla DGR n. 103-689 del 31 luglio 2000; la presidenza in consigli di amministrazione, in conformita' a quanto previsto dalla DGR n. 103-689 del 31 luglio 2000; l'esperienza professionale il cui grado di qualificazione come previsto dalla DGR n. 103-689 del 31 luglio 2000 non risultasse adeguatamente comprovato. A conclusione del procedimento, l'elenco dei candidati in possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale d'azienda sanitaria regionale sara' pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Piemonte. In caso di nomina, all'interessato verra' richiesto di presentare le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e sucessive modificazioni e integrazioni, e di quanto comunque dichiarato nel curriculum e nella scheda analitica allegate alla domanda.