Destinatari.
    Con  deliberazione  n. 75-1862  del  19 dicembre  2005, la giunta
regionale  della  regione  Piemonte ha indetto un avviso pubblico per
l'aggiornamento  dell'elenco dei candidati, di cui alle deliberazioni
di  giunta regionale n. 39-1874 del 28 dicembre 2000 e n. 54-5238 del
4 febbraio  2002, in possesso dei requisiti per la nomina a direttore
generale d'azienda sanitaria regionale da utilizzare per la copertura
delle sedi che si rendessero vacanti.
    L'aggiornamento dell'elenco consistera' nell'inserimento di nuovi
candidati,  ovvero  nella cancellazione dei nominativi di coloro che,
gia'  inseriti  negli  elenchi  approvati  con le deliberazioni sopra
citate,   non   confermino  l'attualita'  del  possesso  di  tutti  i
requisiti, se del caso aggiornando i dati relativi.
    Pertanto  anche  coloro  che  risultano gia' iscritti nell'elenco
regionale,   a   seguito  delle  deliberazioni  di  giunta  regionale
n. 39-1874  del  28 dicembre  2000  e n. 54-5238 del 4 febbraio 2002,
sono  tenuti  a  confermare  la propria disponibilita', rinnovando la
domanda  ed  aggiornando  il  curriculum  professionale  e  la scheda
analitica   gia'   presentate,   con  l'indicazione  delle  attivita'
lavorative   idonee   a   giustificare   il  possesso  del  requisito
dell'esperienza professionale, a decorrere dai dieci anni antecedenti
la scadenza del bando, pena la cancellazione dall'elenco.
    Non  devono  presentare  richiesta  coloro che risultano iscritti
nell'elenco  regionale  con  la  deliberazione  di  giunta  regionale
n. 51-11598  del  26 gennaio  2004, a seguito dell'avviso di cui alla
DGR n. 66-11104 del 24 novembre 2003.
Requisiti richiesti.
    Possono  presentare  istanza  coloro  che,  ai  sensi del decreto
legislativo  30 dicembre  1992,  n. 502,  e  successive  modifiche ed
integrazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti:
      diploma di laurea;
      specifici   e  documentati  requisiti  coerenti  rispetto  alle
funzioni   da   svolgere  ed  attestanti  qualificata  formazione  ed
attivita'   professionale   con  esperienza  almeno  quinquennale  di
direzione  tecnica  o  amministrativa  in  enti,  aziende,  strutture
pubbliche   o   private,  in  posizione  dirigenziale  con  autonomia
gestionale  e diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche o
finanziarie,  svolta  nei  dieci  anni  precedenti  la  pubblicazione
dell'avviso.
Regime delle incompatibilita'.
    Ai sensi dell'art. 3, comma 9 del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n. 502  e sucessive modificazioni e integrazioni, la carica di
direttore   generale  e'  incompatibile  con  quella  di  membro  del
consiglio  e delle assemblee delle regioni e delle province autonome,
di  consigliere  provinciale,  di  sindaco, di assessore comunale, di
presidente  o  di  assessore  di  comunita'  montana,  di  membro del
Parlamento,  nonche'  con  l'esistenza  di  rapporti  anche in regime
convenzionale   con  la  unita'  sanitaria  locale  presso  cui  sono
esercitate  le  funzioni  o di rapporti economici o di consulenza con
strutture  che  svolgono  attivita'  concorrenziali con la stessa. La
carica  di  direttore  generale  e'  altresi'  incompatibile  con  la
sussistenza  di un rapporto di lavoro dipendente, ancorche' in regime
di  aspettativa  senza  assegni, con l'unita' sanitaria locale presso
cui sono esercitate le funzioni.
    Ai   sensi   dell'art.   3,  comma  11  del  decreto  legislativo
30 dicembre  1992,  n. 502  e sucessive modificazioni e integrazioni,
non  possono  essere nominati direttori generali di azienda sanitaria
regionale:
      a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a
pena  detentiva  non  inferiore  ad  un  anno per delitto non colposo
ovvero  a  pena  detentiva  non  inferiore a sei mesi per delitto non
colposo commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso dei
poteri  o  violazione  dei  doveri inerenti ad una pubblica funzione,
salvo  quanto  disposto  dal  secondo  comma dell'art. 166 del codice
penale;
      b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto
per il quale e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
      c) coloro  che  sono  stati sottoposti, anche con provvedimento
non  definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della
riabilitazione  prevista  dall'art. 15  della  legge  3 agosto  1988,
n. 327, e dall'art. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
      d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o
a liberta' vigilata.
    Ai  sensi dell'art. 66, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto
2000,  n. 267,  la  carica di direttore generale di azienda sanitaria
regionale  e' incompatibile con quella di consigliere provinciale, di
sindaco,  di  assessore  comunale, di presidente o di assessore della
comunita' montana.
    Sempre  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 9 del decreto legislativo
30 dicembre  1992,  n. 502, il direttore generale non e' eleggibile a
membro  dei consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli
e  assemblee  delle  regioni  e del Parlamento, salvo che le funzioni
esercitate  non  siano  cessate almeno centottanta giorni prima della
data  di  scadenza dei periodi di durata dei predetti organi. In caso
di  scioglimento anticipato dei medesimi, le cause di ineleggibilita'
non  hanno  effetto  se  le funzioni esercitate siano cessate entro i
sette  giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento.
In  ogni  caso  il  direttore  generale non e' eleggibile nei collegi
elettorali nei quali sia compreso, in tutto o in parte, il territorio
dell'unita'  sanitaria locale presso la quale abbia esercitato le sue
funzioni  in  un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di
accettazione  della  candidatura. Il direttore generale che sia stato
candidato  e  non sia stato eletto non puo' esercitare per un periodo
di  cinque  anni le sue funzioni in unita' sanitarie locali comprese,
in  tutto  o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono
svolte le elezioni.
    Ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39,
le nomine di competenza della giunta regionale sono incompatibili con
le seguenti funzioni:
      1) consigliere regionale;
      2)  dipendente  della  regione,  nei  limiti  di cui alla legge
regionale  23 gennaio  1989,  n. 10  (Disciplina  delle situazioni di
incompatibilita'  con lo stato di dipendente regionale) e degli enti,
istituti,  societa'  di  cui  la  regione  detenga la maggioranza del
pacchetto   azionario  o  nomini  la  maggioranza  del  consiglio  di
amministrazione  e delle aziende della regione, salvo i casi previsti
dalla  legge  o quando tale designazione possa costituire tramite per
la  presenza  tecnico  funzionale della regione nell'organismo in cui
deve   avvenire   la  nomina,  e  di  cio'  sia  fatta  menzione  nel
provvedimento di nomina;
      3) prestazione non sporadicamente di consulenza alla regione ed
agli   enti   soggetti   a  controllo  regionale  o  di  rapporti  di
collaborazione continuativa;
      4)  membri di organi consultivi cui compete di esprimere pareri
sui  provvedimenti  degli enti, istituti od organismi di cui all'art.
2;
      5) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati o procuratori
dello Stato, appartenenti alle Forze armate.
    Non  e' inoltre consentita la contemporanea presenza della stessa
persona  in piu' di un ente, societa' o organismo regionale di cui al
presente articolo ad esclusione dei sindaci e dei revisori dei conti.
Informazioni ai sensi della legge n. 241/1990.
    Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche
ed integrazioni, e della legge regionale n. 7 del 4 luglio 2005:
      struttura  responsabile  del procedimento e' il settore assetto
istituzionale  ed  organi  collegiali  della direzione programmazione
sanitaria,   assessorato   alla   tutela   della  salute  e  sanita',
programmazione   socio-sanitaria   di  concerto  con  l'assessore  al
welfare;
      responsabile   del  procedimento  e'  il  dott.  Giorgio  Lucco
responsabile del succitato settore.
    In  attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 445
del  28 dicembre  2000, ed in conformita' alle disposizioni regionali
in   materia,  la  struttura  responsabile  procedera'  d'ufficio  al
controllo  a  campione  delle  dichiarazioni sostitutive prodotte dai
candidati, nonche' di tutte quelle presentate dai soggetti nominati.
    Eventuali ulteriori informazioni potranno richiedersi ai seguenti
recapiti:
      dott.ssa  Maria  Massimino,  tel. 011/4322241, fax 011/4324641,
e-mail maria.massimino@regione.piemonte.it
      dott.  Luca Quacchia, tel. 011/4324037, fax 011/4324641, e-mail
luca.quacchia@regione.piemonte.it
      dott.   Luciano  Armanni,  tel. 011/4322492,  fax  011/4324641,
e-mail luciano.armanni@regione.piemonte.it
Informazioni ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
    I  dati  personali  richiesti al candidato saranno, dalla regione
Piemonte,  raccolti, registrati, trattati e comunicati esclusivamente
ai  fini  della  costituzione  dell'elenco  dei  candidati  idonei  a
ricoprire  la  carica  di  direttore  generale  d'azienda sanitaria e
dell'eventuale nomina.
    I  dati  saranno  trattati  in modo lecito e secondo correttezza,
anche  con  strumenti  informatici,  ed  utilizzati  in operazioni di
trattamento connesse, in termini compatibili con i succitati scopi.
    L'interessato  puo'  far  valere i diritti attribuiti dall'art. 7
del  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nei termini previsti
dagli articoli successivi del medesimo decreto.
Presentazione dell'istanza.
    Le   istanze,  redatte  in  carta  legale,  formulate  secondo  i
fac-simili allegati al presente avviso, scaricabili dal sito Internet
della  regione  Piemonte: www.regione.piemonte.it, dovranno contenere
le seguenti dichiarazioni, sostitutive di certificazioni e di atti di
notorieta',  rese  dall'interessato sotto la propria responsabilita',
ai  sensi  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445:
      1) cognome e nome;
      2) data e luogo di nascita;
      3) codice fiscale;
      4) residenza;
      5)  cittadinanza  italiana,  salvo  le  equiparazioni stabilite
dalle  leggi  vigenti  o  cittadinanza  di  uno dei Paesi dell'Unione
europea;
      6)  d'iscrizione  nelle  liste elettorali ovvero i motivi della
non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
      7)  di  non  avere  riportato  condanne  penali  e di non avere
procedimenti  penali in corso (ovvero le eventuali condanne riportate
o gli eventuali carichi pendenti);
      8)  il  diploma  di  laurea conseguito, con l'indicazione della
data  del  conseguimento, dell'autorita' che lo ha rilasciato e della
votazione riportata;
      9)  il  possesso  degli  specifici  requisiti di cui al decreto
legislativo  30 dicembre  1992,  n. 502  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;
      10)   di   non   trovarsi   in   nessuna  delle  condizioni  di
incompatibilita'  o  comportanti  decadenza  dalla  carica  previste:
dall'art. 3  del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n. 502, e
sucessive  modificazioni  e  integrazioni,  dall'art. 13  della legge
regionale  23 marzo 1995, n. 39, dall'art. 66 del decreto legislativo
18 agosto    2000,    n. 267,    ovvero   indicazione   delle   cause
d'incompatibilita'  e  impegno  a  rimuoverle  prima  dell'assunzione
dell'incarico;
      11)  di  accettare,  in  caso  di  nomina,  l'assunzione  delle
funzioni  di  direttore generale dell'azienda sanitaria regionale per
la  quale  la nomina e' fatta alle condizioni del contratto approvato
dalla giunta regionale;
      12)  di  autorizzare la regione Piemonte - ai sensi del decreto
legislativo n. 196/2003 e sucessive modificazioni e integrazioni - al
trattamento  ed alla comunicazione dei dati personali, esclusivamente
finalizzati  agli  adempimenti  connessi ai procedimenti d'iscrizione
nell'elenco dei candidati e di nomina a direttore generale;
      13)  indirizzi di recapito postale, internet, telefonico e fax,
ai   fini   delle   comunicazioni  relative  al  presente  avviso  ed
all'eventuale nomina.
    Alla domanda dovra' essere allegata, a pena d'inammissibilita':
      dettagliato  curriculum  scolastico  e  professionale, datato e
firmato;
      scheda   analitica   -   redatta  secondo  lo  schema  allegato
all'avviso  -  attinente  ai  requisiti  per  la  nomina  a direttore
generale   di   ASR   (titolo   di   studio,  requisiti  formativi  e
professionali), datata e firmata.
    Ai  sensi  dell'art. 38, comma 3 del decreto del Presidente della
Repubblica   28 dicembre  2000,  n. 445,  le  firme  poste  in  calce
all'istanza contenente le dichiarazioni sostitutive, al curriculum ed
alla scheda analitica, non sono soggette ad autenticazione se apposte
in  presenza  del  dipendente  regionale  addetto o se all'istanza e'
allegata la fotocopia di un documento di identita' del dichiarante.
    Le candidature, indirizzate al presidente della giunta regionale,
dovranno  pervenire  alla  regione Piemonte - Assessorato alla tutela
della salute e sanita' - Direzione programmazione sanitaria - Settore
assetto  istituzionale  e  organi collegiali - c.so Regina Margherita
n. 153  bis  -  10122  Torino,  entro il termine perentorio di giorni
trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Le  domande  possono  essere  consegnate  direttamente al settore
assetto  istituzionale  ed organi collegiali, corso Regina Margherita
n. 153 bis - Torino, pal. D, 2° piano, dal lunedi' al venerdi', dalle
9  alle 12,30,  ovvero  spedite  a mezzo posta raccomandata, nel qual
caso,  sulla busta dovra' essere indicato il riferimento «candidatura
a   direttore   generale  di  A.S.R.»  e,  ai  fini  del  termine  di
presentazione, fara' fede la data del timbro postale.
    Qualora il termine di presentazione delle candidature cada in una
giornata  festiva  il  medesimo  si intende prorogato al primo giorno
feriale  successivo.  Non  saranno esaminate le candidature pervenute
oltre l'ora e la data sopra indicate.
    L'amministrazione  non  assume responsabilita' per la dispersione
di  comunicazioni  dipendente da inesatte indicazioni del recapito da
parte  del  candidato  o  da  mancata  o  tardiva  comunicazione  del
cambiamento  di  recapito  ne' per eventuali disguidi postali in ogni
modo imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Informazioni sul contratto di prestazione d'opera.
    Il   rapporto  di  lavoro  del  direttore  generale  dell'azienda
sanitaria  regionale  e'  esclusivo  ed  e'  regolato da contratto di
diritto  privato stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo
del libro quinto del codice civile. I contenuti economici e normativi
del  contratto  di  lavoro  sono  approvati  dalla  giunta  regionale
coerentemente  alle  previsioni  di cui al decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  19 luglio  1995, n. 502, come modificato ed
integrato  dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
31 maggio 2001, n. 319.
    In caso di nomina, il candidato si obbliga ad esercitare tutte le
funzioni  attribuite  al direttore generale dell'azienda sanitaria da
norme  nazionali  o  regionali,  e  con  l'assunzione  dei  poteri di
gestione  dell'azienda,  quali  disciplinati  da  norme di legge o di
regolamento o da provvedimenti regionali o nazionali, si accolla ogni
responsabilita' connessa.
    Il  corrispettivo  per  l'esercizio  delle  funzioni di direttore
generale, e' determinato dalla DGR n. 99-10265 del 1° agosto 2003, in
relazione   alle   peculiari   caratteristiche   aziendali   e  viene
corrisposto  in dodici quote mensili, posticipate, di pari ammontare.
Il    trattamento    economico   cosi'   determinato   ha   carattere
d'onnicomprensivita',  ed  in  particolare  e'  compensativo anche di
tutte   le   spese  che  il  direttore  generale  sosterra'  per  gli
spostamenti  dal  luogo  di  residenza, al luogo di svolgimento delle
funzioni. Il predetto corrispettivo puo' essere integrato, fino ad un
massimo  del  venti  per  cento, in considerazione del raggiungimento
complessivo  dei  risultati  di gestione attesi e della realizzazione
degli obiettivi assegnati annualmente dalla giunta regionale.
Istruttoria.
    Non verranno prese in considerazione:
      le  domande presentate in data anteriore alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
      le  domande presentate oltre il trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale;
      le domande presentate in difformita' al presente avviso;
      le  domande  pervenute  da soggetti inseriti nell'elenco con la
deliberazione  di giunta regionale n. 51-11598 del 26 gennaio 2004, a
seguito dell'avviso di cui alla DGR n. 66-11104 del 24 novembre 2003.
    La  mancata presentazione dell'istanza di conferma all'iscrizione
nell'elenco  da  parte dei candidati inseriti con le deliberazioni di
giunta  regionale  n. 39-1874  del  28 dicembre 2000 e n. 54-5238 del
4 febbraio  2002,  con l'aggiornamento del curriculum professionale e
della  scheda  analitica  gia'  presentate,  contenente l'indicazione
delle  attivita'  lavorative  idonee  a  giustificare il possesso del
requisito  dell'esperienza  professionale, a decorrere dai dieci anni
antecedenti  la  scadenza  del  bando,  determinera' la cancellazione
dall'elenco.
    La  valutazione dei requisiti richiesti per la nomina alla carica
di direttore generale d'azienda sanitaria regionale, quali dichiarati
dai   candidati,   verra'   effettuata   sulla   base   dei   criteri
interpretativi di carattere generale sinora utilizzati nei precedenti
avvisi,  e  da  ultimo  nell'avviso  di  cui alla DGR n. 66-11104 del
24 novembre  2003,  adottata in conformita' all'art. 2, comma 3 della
legge  regionale  23 marzo 1995, n. 39, recante ad oggetto «Criteri e
disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale
e dei rapporti tra la regione ed i soggetti nominati».
    Conseguentemente:
      l'esperienza  professionale  quinquennale,  deve  essere  stata
svolta,  anche in periodi non continuativi, nei dieci anni precedenti
la pubblicazione dell'avviso;
      l'attivita'  deve riferirsi a funzioni effettivamente svolte in
seguito al conferimento di incarico formale;
      non  sono  da  considerarsi  attivita'  professionali  ai  fini
dell'avviso le esperienze relative:
        ad attivita' libero-professionale;
        all'esercizio del mandato politico;
        alla mera consulenza;
        a  componente di organi d'amministrazione, eccezion fatta per
l'amministratore   delegato,   o   il   socio  accomandatario,  e  il
consigliere delegato con incarichi operativi;
      l'attivita' di amministratore di enti o aziende sanitarie viene
considerata  rilevante  esclusivamente  qualora  svolta  in  veste di
organo monocratico (amministratore straordinario, direttore generale,
commissario)  successivamente  all'attuazione  della  legge  4 aprile
1991, n. 111;
      per  «attivita'  di  direzione tecnica o amministrativa» verra'
considerata  l'attivita'  di  direzione  di  strutture  organizzative
svolta  sotto il profilo tecnico o amministrativo in tutte le diverse
specializzazioni   professionali,  escludendo  le  funzioni  di  mero
studio,  ricerca,  ispezione nonche' le attivita' finanziarie di mera
partecipazione;
      l'attivita'  di  direzione sara', inoltre, ritenuta qualificata
se  esercitata  con  riguardo  all'intera  organizzazione  dell'ente,
azienda,  struttura  od  organismo,  ovvero  ad  una delle principali
articolazioni   organizzative   degli  stessi  secondo  i  rispettivi
ordinamenti,  e  dovra'  essere comunque contraddistinta da autonomia
decisionale,   consistenza   organizzativa  e  responsabilita'  verso
l'esterno;
      verra' considerata rilevante:
        l'attivita'  di  amministratore  di enti o aziende sanitarie,
qualora  svolta  in  qualita'  di  organo monocratico, con esclusione
degli  incarichi  di  componente  di organi collegiali (componenti di
comitati  di  gestione,  componenti  di  consigli di amministrazione,
eccezion    fatta    per    l'amministratore   delegato,   il   socio
accomandatario, il consigliere delegato con incarichi operativi);
        l'attivita'   di  partecipazione  alla  direzione  strategica
aziendale;
        l'attivita'  di  direzione  di  strutture  caratterizzate  da
autonomia e complessita' in enti e aziende sanitarie; in mancanza del
titolare  della  posizione  funzionale  apicale  sono  state prese in
considerazione  le  funzioni svolte in tale posizione da personale di
qualifica   inferiore   purche'  le  funzioni  stesse  fossero  state
conferite con atto formale;
        l'attivita'  svolta  in  posizione dirigenziale con autonomia
gestionale  in  enti/aziende  private  e in enti pubblici che abbiano
recepito  nei  rispettivi  ordinamenti  quanto  previsto  dal decreto
legislativo  3 febbraio  1993,  n. 29,  e  successive modificazioni e
integrazioni,  in merito alla separazione tra competenze degli organi
di direzione politica e responsabilita' gestionali dirigenziali;
        l'attivita'  dirigenziale  svolta  a  capo  delle  principali
articolazioni  organizzative di enti pubblici e privati, in posizione
apicale,   con  responsabilita'  verso  l'esterno,  indipendentemente
dall'adozione di atti che impegnano l'ente (rilevanza esterna);
      non sara' considerata rilevante:
        l'attivita'   di   magistrato,   qualora   non   connessa   a
responsabilita'  di  direzione  di struttura, come definita dalla DGR
n. 103-689 del 31 luglio 2000;
        la  presidenza in consigli di amministrazione, in conformita'
a quanto previsto dalla DGR n. 103-689 del 31 luglio 2000;
        l'esperienza  professionale  il  cui  grado di qualificazione
come  previsto dalla DGR n. 103-689 del 31 luglio 2000 non risultasse
adeguatamente comprovato.
    A   conclusione  del  procedimento,  l'elenco  dei  candidati  in
possesso  dei  requisiti per la nomina a direttore generale d'azienda
sanitaria  regionale  sara' pubblicato nel bollettino ufficiale della
regione Piemonte.
    In caso di nomina, all'interessato verra' richiesto di presentare
le  certificazioni  comprovanti  il  possesso dei requisiti di cui al
decreto   legislativo   30 dicembre   1992,   n. 502,   e   sucessive
modificazioni  e  integrazioni,  e  di quanto comunque dichiarato nel
curriculum e nella scheda analitica allegate alla domanda.