IL DIRETTORE GENERALE

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3,  contenente  il  Testo  Unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686,   contenente  norme  di  esecuzione  del  Testo  Unico  delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077, concernente il riordino delle carriere degli impiegati
civili dello Stato;
    Vista  la  legge  11 luglio  1980,  n. 312,  concernente il nuovo
assetto  retributivo funzionale del personale civile e militare dello
Stato;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
    Visto l'art. 26 della legge 10 febbraio 1989, n. 53;
    Visto   l'art.   5  del  decreto-legge  4 ottobre  1990,  n. 276,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359;
    Visti   la   legge   15 dicembre  1990,  n. 395,  ed  il  decreto
legislativo  30 ottobre  1992, n. 443, sull'ordinamento del personale
del Corpo di polizia penitenziaria;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni;
    Visto  l'art.  124, ultimo comma del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12,
cosi'  come  modificato dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo
17 novembre  1997,  n. 398 e, come richiamato dalla legge 1° febbraio
1989,  n. 53,  e  di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
la  tutela  delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto  legislativo  12 maggio  1995, n. 200, recante
«Attuazione  dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di  riordino  delle carriere del personale non direttivo del Corpo di
polizia penitenziaria»;
    Visto  il  decreto  ministeriale 1° febbraio 2000, n. 50, recante
norme  per  l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione
ai  concorsi  pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo di
polizia penitenziaria;
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76;
    Visto  il  decreto  legislativo  21 maggio  2001, n. 146, recante
«Adeguamento  delle  strutture  degli  organici  dell'Amministrazione
Penitenziaria  e  dell'Ufficio  Centrale  per  la giustizia minorile,
nonche' istituzioni dei ruoli direttivi ordinari e speciale del Corpo
di  polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio
1999, n. 266»;
    Visto l'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191;
    Visti  il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670,   riguardante  il  Testo  Unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti  lo  statuto  speciale  del  Trentino  - Alto Adige ed il
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 luglio  1976, n. 752,
recante  norme  di  attuazione  dello  statuto speciale della regione
Trentino - Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli uffici
statali  siti  nella  provincia  di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue  nel pubblico impiego, nonche' il decreto del Presidente della
Repubblica  26 marzo  1977, n. 104, recante norme di attuazione dello
statuto  speciale  della  regione Trentino - Alto Adige in materia di
disciplina transitoria dell'appartenenza ai gruppi linguistici;
    Ritenuto  di  dover  riservare la quota di legge dei posti che si
renderanno  vacanti  nella  provincia  di  Bolzano  ai  candidati  in
possesso  dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
    Vista   la   legge   28 dicembre  2000,  n. 445,  in  materia  di
semplificazione delle certificazioni amministrative;
    Visto l'art. 19 della legge n. 448/2001;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 2 settembre
1997, n. 332;
    Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226;
    Visto   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data
6 settembre 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale
-  n. 221  del  22 settembre  2005,  relativo  all'autorizzazione  di
assunzione   di  personale  a  tempo  indeterminato  nelle  pubbliche
amministrazioni  in  deroga al divieto di assunzioni tra le quali 180
unita' nel Corpo di polizia penitenziaria;
    Visto  l'art.  12 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, con il
quale  e'  stato  prorogato  sino  al  30 aprile  2006 il termine per
procedere alle assunzioni autorizzate per l'anno 2005 con il suddetto
decreto del Presidente della Repubblica del 6 settembre 2005;
    Ritenuto  pertanto  di  dovere bandire, un concorso pubblico, per
esami,  riservato  al  personale  in  ferma  breve  reclutato a mente
dell'art. 2,  comma 3, lettera b), della legge 18 giugno 1999, n. 186
che  abbia gia' ultimato, ovvero ultimera' entro il 30 marzo 2006, la
ferma  triennale  senza  demerito,  per la copertura di posti vacanti
nella  qualifica  iniziale  del  ruolo degli agenti ed assistenti del
Corpo  di  polizia  penitenziaria  femminile  pari  a complessivi 104
unita';
    Visto  il  P.C.D.  del 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi di
quanto  previsto  dall'art.  16,  comma  5,  del  decreto legislativo
30 marzo  2001,  n. 165,  sono  stati individuati i provvedimenti che
fanno  capo  alla  diretta  responsabilita'  gestionale del Direttore
Generale   del   personale   e   della  formazione  del  Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria;
    Considerato  che  rientra nella competenza del Direttore Generale
del  personale  e  della formazione la firma degli atti relativi alle
procedure concorsuali emanate dall'Amministrazione Penitenziaria;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                 Posti disponibili per l'assunzione

    1.  E'  indetto  un concorso pubblico, per titoli ed esami, a 104
posti di allievo agente di polizia penitenziaria femminile, riservato
al  personale  in ferma breve reclutato a mente dell'art. 2, comma 3,
lettera b),  della  legge  18 giugno  1999,  n. 186  che  abbia  gia'
ultimato  ovvero  ultimera' entro il 30 marzo 2006 la ferma triennale
senza demerito.
    2.  Numero due posti sono riservati, subordinatamente al possesso
degli   altri   requisiti,  alle  candidate  che  abbiano  conseguito
l'attestato  di  cui  all'art.  4  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  26 luglio  1976, n. 752, per l'assegnazione agli istituti
penitenziari della provincia di Bolzano.
    3.  Resta  salvo quanto previsto dall'art. 2 dello stesso decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
    4.  Tenuto  conto  dei  tempi  necessari  per  l'espletamento del
concorso,  le assunzioni saranno effettuate, nel mese di aprile 2006,
salvo  mancata  conversione  del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4,
art. 12.