IL CAPO DELLA POLIZIA direttore generale della pubblica sicurezza

    Vista  la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modifiche ed
integrazioni,  concernente  il nuovo ordinamento dell'Amministrazione
della Pubblica Sicurezza;
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e il
relativo   regolamento  di  esecuzione,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  3 maggio  1957,  n. 686,  e successive
modifiche ed integrazioni;
    Vista  la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, recante modifiche agli
ordinamenti del personale della pubblica sicurezza;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752,  cosi'  come  modificato  dal decreto legislativo 9 settembre
1997,  n. 354,  recante  norme  di  attuazione dello Statuto speciale
della  Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica
negli  uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza
delle due lingue nel pubblico impiego;
    Visto  l'articolo  40  della  legge  20 settembre  1980,  n. 574,
concernente  l'unificazione  ed  il  riordinamento dei ruoli normali,
speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina
e dell'Aeronautica;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'ordinamento
del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 23 dicembre
1983,  n. 903,  e  successive  modifiche  ed integrazioni, recante il
regolamento  per  l'accesso  ai  ruoli del personale della Polizia di
Stato che espleta funzioni di polizia;
    Visti  i  commi  quinto e sesto dell'art. 7 della legge 22 agosto
1985, n. 444;
    Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
    Vista  la legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente disposizioni
relative alla Polizia di Stato;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
    Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, afferente la realizzazione
della pari opportunita' tra uomini e donne nel lavoro;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,   e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  recante  norme
sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e le
modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo, e successive modifiche ed integrazioni;
    Vista  la  legge  8 luglio  1998,  n. 230, recante nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
    Visto  il decreto ministeriale 6 aprile 1999, n. 115, adottato ai
sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
    Visto  il  decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il
riordino  dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia
di  Stato,  a  norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000,
n. 78, e successive modifiche ed integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  regolamento contenente le norme per l'accesso al ruolo
dei   commissari  della  Polizia  di  Stato,  approvato  con  decreto
ministeriale 2 dicembre 2002, n. 276;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003, n. 196, recante
norme in materia di protezione dei dati personali;
    Visto il regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica,
psichica  ed  attitudinale  di  cui  devono  essere  in possesso, tra
l'altro, i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale
della  Polizia di Stato, approvato con decreto ministeriale 30 giugno
2003, n. 198;
    Visto  il  decreto  del  Ministro dell'Interno di concerto con il
Ministro  della  Funzione Pubblica e con il Ministro dell'Istruzione,
dell'Universita'  e della Ricerca, del 6 febbraio 2004, con il quale,
in  attuazione  di  quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto
legislativo  5 ottobre  2000,  n. 334,  si  identificano le classi di
laurea  specialistiche  per  l'accesso  al ruolo dei commissari della
Polizia di Stato;
    Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e
della  Ricerca  di  concerto con il Ministro della Funzione Pubblica,
del  5 maggio  2004,  con il quale viene definita l'equiparazione dei
diplomi  di  laurea  (DL)  secondo  il vecchio ordinamento alle nuove
classi delle lauree specialistiche (LS), ai fini della partecipazione
ai pubblici concorsi;
    Visto    il   proprio   decreto   in   data   30 dicembre   2005,
n. 333-C/9035/130   che  ha  determinato  in  quaranta  i  posti  per
l'accesso  alla  qualifica  iniziale  del  ruolo dei commissari della
Polizia di Stato da coprire mediante pubblico concorso;
    Considerato   che  non  e'  possibile  prevedere  il  numero  dei
candidati   e   che,  pertanto,  si  rende  indispensabile  stabilire
successivamente  il  diario e la sede o le sedi in cui si svolgeranno
l'eventuale prova preselettiva e le prove scritte d'esame;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    E'  indetto  un concorso pubblico, per esami, per il conferimento
di  quaranta  posti  di  commissario  del  ruolo dei commissari della
Polizia di Stato.
    Dei  suddetti  quaranta posti, subordinatamente al possesso degli
altri requisiti prescritti:
      A)  dieci  sono  riservati  agli  orfani  del  personale  della
Pubblica  Sicurezza,  dell'Arma  dei  Carabinieri  e della Guardia di
Finanza,  deceduto  in  servizio e per causa di servizio; la predetta
riserva  opera  con  priorita'  assoluta rispetto ad altre riserve di
posti   eventualmente   previste   da  leggi  speciali  a  favore  di
particolari  categorie  di  persone, ai sensi della legge 20 dicembre
1966, n. 1116;
      B)  uno  e'  riservato,  ai  sensi  dell'art.  40  della  legge
20 settembre    1980,   n. 574,   agli   Ufficiali   di   Complemento
dell'Esercito,  della Marina e dell'Aeronautica che abbiano terminato
senza  demerito  la ferma biennale prevista nel primo comma dell'art.
37 della legge medesima;
      C)   due   sono  riservati  a  coloro  che  siano  in  possesso
dell'attestato  di  cui  all'art.  4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni.
    I  posti  riservati  non  coperti  per mancanza di vincitori sono
conferiti,  secondo  l'ordine  di graduatoria, ai candidati che hanno
superato le prove.