IL RETTORE

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
    Visto   il   decreto   legislativo   n. 165/2001   e   successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante norme sulle modalita' di espletamento delle procedure
per  il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di
ruolo;
    Visto    il   regolamento   dell'Universita'   degli   studi   di
Milano-Bicocca sulle modalita' di espletamento delle procedure per il
reclutamento  dei  ricercatori e dei professori universitari di ruolo
emanato   con  decreto  rettorale  n. 1754  del  19  aprile  2001,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto  rettorale  n. 3189  del  28  settembre  2004,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 81 del
12 ottobre  2004,  con  il  quale  e'  stata  indetta la procedura di
valutazione  comparativa ad un posto di ricercatore universitario per
il  settore  scientifico-disciplinare  SECS-P/01  - Economia politica
presso la facolta' di scienze statistiche di questo Ateneo;
    Visto il decreto rettorale n. 3796 del 25 luglio 2005, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  - 4ª serie speciale - n. 69 del 30 agosto
2005  con  il  quale  e' stata costituita la commissione giudicatrice
della procedura di valutazione comparativa in questione;
    Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice;
    Visto   il   decreto  rettorale  n. 4018  del  18  gennaio  2006,
registrato  il  25  gennaio  2006  al  n. 13048,  con  cui sono stati
approvati  gli  atti  ed  e'  stato  dichiarato  il  vincitore  della
procedura di valutazione comparativa;
    Considerato  che  l'amministrazione  ha successivamente ravvisato
l'esistenza di un errore materiale nelle procedure di caricamento dei
dati  in  conseguenza  del  quale la domanda di partecipazione di uno
degli  aspiranti  candidati,  non  essendo stata inserita nel sistema
automatizzato,   non   risulta   nel  procedimento  ne'  il  relativo
nominativo   figura  nell'elenco  degli  ammessi  alla  procedura  di
valutazione comparativa de quo;
    Valutato  che  detta  omissione ha comportato altresi' la mancata
comunicazione  al  suddetto  candidato  del  calendario  delle prove,
impedendogli  di  partecipare non solo alla valutazione dei titoli ma
anche   a  tutte  le  prove  selettive  relative  alla  procedura  di
valutazione comparativa per la quale aveva presentato domanda;
    Rilevato  che  l'errore in cui, se pure in buona fede, e' incorsa
l'amministrazione   ha   comportato  un'automatica,  ma  illegittima,
esclusione  di  un avente titolo alla procedura di selezione bandita,
in  violazione  di  quanto  disposto  dalle norme che disciplinano le
procedure  di  reclutamento  pubblico  (decreto  del Presidente della
Repubblica n. 487/1994, articoli 6 e 11; decreto del Presidente della
Repubblica  n. 117/2000),  unitamente a quanto disposto nel bando che
ha  indetto  la procedura di valutazione comparativa de quo (art. 8 e
ss.);
    Constatato  che tale illegittimita' ha viziato l'intera procedura
in  quanto  la  mancata  partecipazione di uno degli aspiranti non ha
consentito alla commissione giudicatrice di effettuare la valutazione
comparativa tra tutti gli aventi diritto, con evidente violazione del
principio di buon andamento espresso dall'art. 97 della Costituzione;
    Preso  atto  che  tutte le indicate violazioni si traducono in un
vizio  di  legittimita'  dell'atto amministrativo adottato al termine
della  procedura,  ovvero  del  decreto  che  ha approvato gli atti e
dichiarato il vincitore;
    Preso  atto  altresi'  che il vizio di legittimita' si traduce in
una  violazione  di  legge  consentendo, per cio' stesso, l'avvio del
procedimento  di  annullamento  d'ufficio ex art. 21-octies, comma 1,
della legge n. 241/1990, come modificato dalla legge n. 15/2005;
    Constatato  che  allo  stato  il  vincitore  non  e' stato ancora
convocato ne' ha pertanto ancora preso servizio alle dipendenze della
pubblica amministrazione;
    Rilevata  la  necessita'  di  intervenire con un provvedimento di
autotutela   al  fine  del  ripristino  della  legalita'  dell'azione
amministrativa,  suffragato anche da un interesse pubblico concreto e
attuale  al  fine  di  evitare  il  consolidamento  di una situazione
illegittima  che  esporrebbe  l'amministrazione  ad un ingiustificato
esborso di denaro pubblico, ove si radicasse la situazione soggettiva
derivante da una nomina contra ius;
    Rilevato  inoltre  che il sacrificio dell'interesse del vincitore
trova   conforto   nella   considerazione   che  in  un  giudizio  di
bilanciamento  degli  interessi  coinvolti,  l'interesse  pubblico al
ripristino   della   legalita'   si   pone  come  atto  doveroso  per
l'amministrazione, ma e' anche necessario per la tutela del candidato
vincitore  che,  diversamente,  fonderebbe  la  propria  nomina su un
procedimento viziato, esposto in quanto tale a caducazione in seguito
a possibili istanze impugnatorie;
    Preso   atto  dell'urgenza  di  provvedere  all'annullamento  del
provvedimento  emanato  ed  al  rinnovo  della  procedura  al fine di
evitare il sorgere di un legittimo affidamento da parte del candidato
dichiarato vincitore;
    Rilevata   altresi'   l'opportunita'  di  mantenere  ferma  nella
procedura   di   rinnovo   la  nomina  della  precedente  commissione
giudicatrice,  in considerazione del fatto che la violazione di legge
rilevata concreta un vizio di forma che, pur traducendosi in un vizio
di   legittimita'   della   procedura,   non   inficia   la  garanzia
dell'imparzialita'  di giudizio nelle valutazioni e il rispetto della
par  condicio tra i candidati, e consente altresi' il soddisfacimento
del  prevalente interesse pubblico all'economicita' e celerita' dello
svolgimento delle operazioni;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    L'annullamento  del decreto rettorale n. 4018 del 18 gennaio 2005
con  cui  sono stati approvati gli atti e nominato il vincitore della
procedura  di  valutazione  comparativa  ad  un  posto di ricercatore
universitario  per  il  settore  scientifico-disciplinare SECS-P/01 -
Economia politica presso la facolta' di scienze statistiche di questo
Ateneo,  bandita  con decreto rettorale n. 3189 del 28 settembre 2004
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 81 del
12 ottobre 2004.