IL COMANDANTE GENERALE

      Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957,  n. 3  (testo  unico  delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato) e relative norme di attuazione di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
    Vista  la  legge  18 ottobre  1961,  n. 1168  (Norme  sullo stato
giuridico  dei  vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei
carabinieri);
    Vista  la  legge 8 marzo 1975, n. 39 (Attribuzione della maggiore
eta'   ai  cittadini  che  hanno  compiuto  il  diciottesimo  anno  e
modificazione  di  altre  norme relative alla capacita' di agire e al
diritto di elettorato);
    Vista   la  legge  22 dicembre  1975,  n. 685  (Disciplina  degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope.   Prevenzione,   cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752  (Norme  di  attuazione  dello  Statuto speciale della regione
Trentino-Alto  Adige  in  materia di proporzione negli uffici statali
siti  nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel
pubblico impiego);
    Vista  la  legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla
disciplina militare).
    Vista  la  legge  13 dicembre  1986,  n. 874 (Norme concernenti i
limiti d'altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici);
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574  (Norme  di  attuazione  dello statuto speciale per la regione
Trentino-Alto  Adige  in  materia di uso della lingua tedesca e della
lingua   ladina   nei   rapporti   dei   cittadini  con  la  pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari);
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370 (Esenzione dalla imposta di
bollo   per  le  domande  di  concorso  e  di  assunzione  presso  le
amministrazioni pubbliche);
    Vista  la  legge  1° febbraio  1989,  n. 53 (Modifiche alle norme
sullo  stato  giuridico  e  sull'avanzamento  dei vicebrigadieri, dei
graduati  e  militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della  guardia  di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia
di  Stato,  al  Corpo  degli  agenti di custodia e al Corpo forestale
dello Stato);
    Vista  la  legge 26 giugno 1990, n. 162 (Aggiornamento, modifiche
ed   integrazioni  della  legge  22 dicembre  1975,  n. 685,  recante
disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
    Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed   integrazioni   (Nuove   norme   in   materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309  (Testo  unico  delle  leggi  in  materia  di disciplina degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
    Visto il decreto legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito in legge
28 febbraio  1992,  n. 217  (Disposizioni  urgenti  per l'adeguamento
degli  organici  delle  forze  di  polizia  e del Corpo nazionale dei
vigili  del fuoco, nonche' per il potenziamento delle infrastrutture,
degli impianti e delle attrezzature delle forze di polizia);
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487   e   successive   modificazioni  (Regolamento  recante  norme
sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e le
modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi);
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
23 marzo 1995 e successive modificazioni (Determinazione dei compensi
da  corrispondere  ai  componenti delle commissioni esaminatrici e al
personale  addetto  alla  sorveglianza  di  tutti  i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche);
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e successive
modificazioni ed integrazioni (Attuazione dell'articolo 3 della legge
6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle
norme  di  reclutamento,  stato  ed  avanzamento  del  personale  non
direttivo delle Forze armate);
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 e successive
modificazioni ed integrazioni (Attuazione dell'articolo 3 della legge
6 marzo  1992,  n. 216,  in  materia di riordino dei ruoli e modifica
delle  norme  di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non
direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri);
    Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed  integrazioni  (Misure  urgenti  per lo snellimento dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo);
    Vista  la  legge  27 dicembre  1997,  n. 449  e,  in particolare,
l'articolo  39 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica)
e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  20 ottobre 1999, n. 380 (Delega del governo per
l'istituzione del servizio militare volontario femminile);
    Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24 (Disposizioni
in  materia  di  reclutamento  su  base volontaria, stato giuridico e
avanzamento  del  personale  femminile delle Forze Armate e del Corpo
della Guardia di Finanza a norma dell'articolo 1, comma 2 della legge
20 ottobre 1999, n. 380);
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo  2000,  n. 112,  recante modifiche al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati
fissati,  tra  gli  altri,  limiti  di  altezza  per  l'ammissione ai
concorsi nelle Forze Armate;
    Visto  il  Decreto Ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'articolo  1,  comma 5 della legge 20 ottobre 1999,
n. 380   (Regolamento   recante  norme  in  materia  di  accertamento
dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  particolare riferimento
all'articolo 2, comma 2);
    Viste  le  direttive  tecniche  del  Ministero della Difesa della
Direzione  Generale  della  Sanita'  Militare datate 5 dicembre 2005,
emanate  per l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che
sono  causa  di non idoneita' al servizio militare e per delineare il
profilo  sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare
in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Visto  il  decreto  legislativo  5 ottobre 2000, n. 297 (Norme in
materia  di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo
1 della legge 31 marzo 2000, n. 78);
    Vista  la legge 14 novembre 2000, n. 331 (Norme per l'istituzione
del servizio militare professionale);
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445   (Testo   unico   delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
Obiettivo                        |Importo
Obiettivo 1                      |Euro 7.300,00
Obiettivo 2                      |Euro 3.500,00
Obiettivo 3                      |Euro 6.300,00
Obiettivo 4                      |Euro 3.000,00
Obiettivo 5                      |Euro 1.500,00
    Visto    il   decreto   legislativo   28 febbraio   2001,   n. 82
(Disposizioni   integrative  e  correttive  del  decreto  legislativo
12 maggio  1995,  n. 196,  in materia di riordino dei ruoli, modifica
alle  norme  di  reclutamento, stato ed avanzamento del personale non
direttivo delle Forze Armate);
    Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165  (Norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche);
    Visto  il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (Disposizioni
per   disciplinare  la  trasformazione  progressiva  dello  strumento
militare  in  professionale,  a norma dell'articolo 3, comma 1, della
legge      14 novembre      2000,      n. 331)      e      successive
modificazioni/integrazioni   introdotte   dal   decreto   legislativo
31 luglio 2003, n. 236;
    Visto  l'articolo  13 del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 451,
coordinato  con  la  legge  di  conversione  27 febbraio 2002, n. 15,
recante:  «Disposizioni  urgenti  per la proroga della partecipazione
italiana ad operazioni militari internazionali»;
    Vista  la legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali
in materia di pubblica amministrazione);
    Visto  il  decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali);
    Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226 (Sospensione anticipata del
servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in
ferma  prefissata,  nonche'  delega  al  Governo  per  il conseguente
coordinamento con la normativa di settore);
    Vista  la  legge  30 dicembre  2004,  n. 311 (Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2005);
    Visto  il  Decreto  Ministeriale  datato  27 maggio  2005 che per
l'anno   2006   non  fissa  alcuna  limitazione  percentuale  per  il
reclutamento   del   personale   militare   femminile  nell'Arma  dei
carabinieri;
    Visto il Decreto Ministeriale datato 28 luglio 2005;
    Ravvisata l'opportunita' di prevedere nel concorso indetto con il
presente  decreto una prova preliminare cui sottoporre i concorrenti,
con  riserva  di disporre che detta prova non abbia luogo, per motivi
di  economicita'  e di speditezza dell'azione amministrativa, qualora
il  numero delle domande venisse ritenuto compatibile con le esigenze
di selezione dell'Arma dei carabinieri e con i termini di conclusione
della relativa procedura concorsuale.

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1)  E'  indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, di 959
carabinieri  effettivi  in ferma quadriennale, riservato ai volontari
in  ferma  prefissata  di un anno (VFP1) che, se in servizio, abbiano
svolto  almeno  sei  mesi  in  tale stato o, se collocati in congedo,
abbiano concluso tale ferma, di cui:
      a) n.  469,  da  immettere nell'Arma dei carabinieri, dopo aver
completato  la  ferma nelle Forze Armate in qualita' di volontario in
ferma prefissata di un anno (VFP1);
      b) n.  490,  da  immettere nell'Arma dei carabinieri, dopo aver
ultimato  la  ferma  nelle  Forze Armate in qualita' di volontario in
ferma prefissata quadriennale (VFP4).
    2)  Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso
sia:
      a) superiore  al  quintuplo dei posti messi a concorso, i posti
eventualmente  non coperti sono portati in aumento a quelli riservati
per il concorso successivo;
      b) inferiore  al  quintuplo  dei  posti messi a concorso, per i
posti  eventualmente  non  coperti possono essere banditi concorsi ai
quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.
    3)  I  posti  a  concorso  di cui al precedente comma 1) potranno
subire   variazioni  in  relazione  alle  vacanze  organiche  che  si
dovessero  verificare  in caso di applicazione degli articoli 34 e 37
della  legge n. 3 del 16 gennaio 2003, relativi ai benefici spettanti
al  coniuge  ed  ai  figli  superstiti,  ovvero  per  i  genitori e i
fratelli,  qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate
e  delle Forze di polizia deceduto o reso permanentemente invalido al
servizio  per  effetto di lesioni di natura violenta, riportate nello
svolgimento  di  attivita'  operativa  a  causa  di  atti  delittuosi
commessi  da  terzi  o  nell'espletamento di servizio di polizia o di
soccorso pubblico.
    4) Fermo restando il numero complessivo di allievi carabinieri da
immettere  al  corso  di  cui  al  precedente comma 1), lettera a) e'
stabilita  la  riserva,  cui concorrono gli aspiranti che ne facciano
esplicita  richiesta  nella domanda di partecipazione al concorso, di
n. 68  posti  ai  candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo
previsto  dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio  1976,  n. 752, e successive modificazioni. Nella domanda i
concorrenti  dovranno  obbligatoriamente  precisare  in  quale lingua
(italiana o tedesca) intendano sostenere le prove concorsuali.
    I  posti  riservati  rimasti  eventualmente  non coperti, saranno
devoluti agli altri concorrenti in ordine di graduatoria.
    5)  Il  Comando Generale dell'Arma dei carabinieri ha la facolta'
di:
      - revocare il presente bando di concorso;
      -  sospendere  o  rinviare  lo svolgimento del concorso stesso,
nonche' le connesse attivita' di reclutamento;
      -  modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria
di merito, il numero dei posti;
      -  sospendere la nomina dei vincitori alla frequenza del corso,
in  ragione  di  esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili,
nonche'  in  applicazione di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica  che  impedissero,  in  tutto  o  in  parte,  assunzioni  di
personale per l'anno 2006.