IL DIRETTORE GENERALE

    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni;
    Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni,  concernente  le  norme  generali sull'ordinamento del
lavoro   alle   dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche  ed  in
particolare l'art. 35 relativo al reclutamento del personale;
    Visto  l'art. 70,  comma 13, del suddetto decreto n. 165/2001 che
dispone  l'applicazione  della  disciplina  prevista  dal decreto del
Presidente  della  Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487,  e successive
integrazioni  e  modificazioni,  per  le  parti non incompatibili con
quanto previsto dal citato art. 35;
    Vista  la  legge  10 aprile  1991,  n. 125,  concernente  «Azioni
positive  per  la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro»,
con  riferimento anche al contenuto degli articoli 35 e 57 del citato
decreto   legislativo   n. 165/2001   al   fine   di  garantire  pari
opportunita'  tra  uomini  e  donne  per  l'accesso  al  lavoro ed il
trattamento sul lavoro;
    Vista  la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
    Vista   la  legge  5 febbraio  1992,  n. 104,  legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994,  n. 174,  con  cui e' stato adottato il regolamento
recante   norme   sull'accesso   dei  cittadini  degli  Stati  membri
dell'Unione  europea  ai  posti  di  lavoro presso le amministrazioni
pubbliche;
    Visto  l'art. 1,  comma  1, lettera d), del succitato decreto del
Presidente  del  Consiglio  n. 174/1994,  ai sensi del quale non puo'
prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana per i posti dei
ruoli  del Ministero degli affari esteri, eccettuati i posti a cui si
accede  in  applicazione  dell'art. 16  della legge 28 febbraio 1987,
n. 56;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge
11 febbraio  2005,  n. 15,  concernente  nuove  norme  in  materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352,  recante  il regolamento per la disciplina delle modalita' di
esercizio  e  dei  casi  di  esclusione  del  diritto  di  accesso ai
documenti amministrativi;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  il  codice  in  materia di
protezione dei dati personali;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
23 marzo   1995,   concernente  la  determinazione  dei  compensi  da
corrispondere  ai  componenti  delle  commissioni  esaminatrici  e al
personale  addetto  alla  sorveglianza  di  tutti  i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al  lavoro  dei  disabili, entrata in vigore dal 18 gennaio 2000, che
all'art. 3,  prevede  che  i datori di lavoro pubblici e privati sono
tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella misura
di  una ulteriore unita' di lavoratori occupati, se occupano fra 15 e
35 dipendenti;
    Visto  che  l'Istituto  Agronomico per l'Oltremare, in attuazione
della  citata  legge  n.  68/1999,  gia' copre per intero le quote di
riserva  come  per legge, per cui non deve disporre ulteriori riserve
di posti per dette categorie;
    Visto  il  decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n. 215, recante
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale ed, in particolare, l'art. 18;
    Visto  che a causa del limitato numero dei posti messi a concorso
non  si  puo' dar luogo alla riserva ai sensi del decreto legislativo
n. 215/2001, sopra citato;
    Visto   il   decreto   legislativo   1° dicembre   1997,  n. 468,
concernente  la  revisione  della  disciplina  sui lavori socialmente
utili, a norma dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
    Vista  la  legge  15 marzo  1997, n. 59, concernente la delega al
Governo  per  il  conferimento  di funzioni e compiti alle regioni ed
enti  locali,  per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e controllo;
    Vista  la  legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche ed
integrazioni  alle  leggi  15 marzo  1997,  n. 59  e  15 maggio 1997,
n. 127;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in
data  15 settembre  2005  con  il  quale  sono  state  rimodulate  le
dotazioni   organiche   delle   aree  funzionali  e  delle  posizioni
economiche del personale dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare;
    Visto  il  contratto  collettivo  nazionale di lavoro relativo al
personale  del  comparto  dei  Minsteri  per il quadriennio normativo
1998/2001 e biennio economico 1998/1999;
    Visto  il  contratto collettivo nazionale di lavoro del 12 giugno
2003 relativo al personale del Comparto Ministeri, per il quadriennio
normativo   2002-2005  e  biennio  economico  2002-2003,  nonche'  il
Contratto  Integrativo  del  Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
relativo  al  personale  del  Comparto  Ministeri - biennio economico
2004/2005  sottoscritto  il  7 dicembre 2005 e l'insieme dei C.C.N.L.
relativi al processo di privatizzazione del citato personale;
    Vista  la  legge  16 gennaio  2003, n. 3, contenente disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;
    Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, contenente misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica;
    Vista  la  legge  23 dicembre 1998, n. 448, recante misure per la
stabilizzazione e lo sviluppo;
    Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005) in relazione all'art. 1, commi 95, 96 e 97;
    Vista  la  nota n. 1624 del 9 marzo 2006, con la quale l'Istituto
Agronomico per l'Oltremare ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio
dei  Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, la richiesta di
autorizzazione ad avviare alcune procedure di reclutamento;
    Visto  l'art. 34-bis, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001
che   prevede   che   le  Amministrazioni,  decorsi  due  mesi  dalla
comunicazione di cui al punto precedente, possono procedere all'avvio
della  procedura  concorsuale  per  le posizioni per le quali non sia
intervenuta   l'assegnazione  di  personale  ai  sensi  del  comma  2
dell'art. 34-bis sopra citato;
    Vista  la  nota  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri -
Dipartimento  della  Funzione Pubblica n. 33071 del 20 settembre 2005
con la quale l'Istituto Agronomico per l'Oltremare veniva autorizzato
ad  assumere  le seguenti professionalita': n. 1 posizioni economiche
C3 e n. 1 posizione economica B2;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 2005
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale
-  n. 221  del  22 settembre  2005  con cui l'Istituto Agronomico per
l'Oltremare  e'  stato  autorizzato,  fra  gli altri, ad assumere due
unita' lavorative;
    Ritenuto  pertanto,  opportuno  procedere  all'indizione, tra gli
altri,  di un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di un
contingente di personale dell'area amministrativa, fissato nel numero
di  una unita', da inquadrare, in prova, nel profilo professionale di
assistente  amministrativo  (area  funzionale B - posizione economica
B2);
    Visto   l'art. 28  del  decreto-legge  30 dicembre  2005,  n. 273
coordinato con la legge di conversione 23 febbraio 2006, n. 51;
    Considerato  che  l'assunzione  in  servizio  del  vincitore  del
concorso  sara' subordinata all'autorizzazione concessa, con appositi
decreti  del  Presidente  della Repubblica, su proposta del Ministero
della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze
e   potra'   essere   condizionata   da   criteri  di  scaglionamento
dell'ingresso;
    Vista   la   legge   26 ottobre   1962,   n. 1612  «Riordinamento
dell'Istituto  Agronomico  per  l'Oltremare con sede in Firenze», con
cui  viene definito, fra gli altri, il rapporto di strumentalita' fra
Istituto e Ministero degli Affari Esteri;
    Visto  l'art. 19  della  precitata legge 26 ottobre 1962, n. 1612
con  cui  e'  attribuita  all'Istituto Agronomico per l'Oltremare una
propria  dotazione  organica,  distinta ed autonoma rispetto ai ruoli
del Ministero degli Affari Esteri;
    Vista  la  legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni
in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                  Numero dei posti messi a concorso

    E'  indetto  un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento
di  una  unita'  lavorativa,  da  inquadrare,  in  prova, nel profilo
professionale  di  assistente  amministrativo  -  area funzionale B -
posizione  economica B2,  per  far  fronte alle esigenze degli uffici
dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare ubicati in Firenze.
    L'assunzione   in  servizio  del  vincitore  del  concorso  sara'
subordinata  all'autorizzazione  concessa,  con  appositi decreti del
Presidente  della  Repubblica,  su  proposta  del  Dipartimento della
Funzione  Pubblica  e  del  Ministero dell'economia e delle finanze e
potra'    essere    condizionata   da   criteri   di   scaglionamento
dell'ingresso,  tenuto conto dei vincoli di cui alla legge 311/2004 e
della vigenza del blocco delle assunzioni per il triennio 2005/2007.
    Al  fine  di  consentire  ai  soggetti  disabili di concorrere in
effettive  condizioni  di  parita' con gli altri candidati ammessi al
concorso in questione, l'amministrazione, preso atto delle domande di
partecipazione  che  perverranno  da parte degli stessi, predisporra'
adeguate modalita' di svolgimento delle prove di esame.