IL RETTORE Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117 recante norme sulle modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori; Visto il decreto rettorale n. 356 dell'8 aprile 2005, con il quale e' stata indetta, tra le altre, una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/26 presso la facolta' di scienze cognitive; Visto il decreto rettorale n. 959 del 24 ottobre 2005, con il quale e' stata nominata la relativa commissione giudicatrice; Vista la richiesta di data 16 maggio 2006, con la quale il prof. Leontino Battistin, Presidente della commissione giudicatrice della suddetta valutazione comparativa, chiede al rettore una proroga di 60-70 giorni per la conclusione dei lavori, a causa degli intensi impegni accademici di tutti i commissari e di alcuni dubbi espressi dallo stesso in merito all'interpretazione e applicazione del combinato disposto degli articoli 1 comma 9 e 3 punto 4 del decreto rettorale n. 356 dell'8 aprile 2005; Visto il decreto rettorale n. 434 del 24 maggio 2006, con il quale, sulla base del parere della commissione tecnico-consultiva per le procedure di valutazione comparativa di cui alla legge n. 210/2998, trasmessa con nota MIUR del 6 ottobre 2000 protocollo n. 563/segr/04, viene data risposta esaustiva al rilievo sollevato dal Presidente della commissione e viene fissato un nuovo termine di trenta giorni per la conclusione dei lavori; Visto il verbale n. 4 della commissione del 13 giugno 2006 da cui risulta la redazione dei giudizi individuali sui candidati, ma non la formulazione dei giudizi collegiali in quanto il Presidente ha riproposto il quesito relativo all'ammissibilita' o meno di alcuni candidati, ritenendo che il citato decreto rettorale n. 434 non risponda in maniera esaustiva a tale quesito; Visti l'art. 4 comma 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000 e l'art. 4 del decreto rettorale n. 356 dell'8 aprile 2005, ai sensi dei quali il rettore «puo' prorogare per una sola volta il termine per la conclusione dei lavori e, nel caso in cui i lavori non si concludano entro i termini della proroga, il rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della commissione o dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori»; Viste le note inviate al rettore in data 27 giugno 2006 protocollo n. 12878 decreto direttoriale 4 luglio 2006 dai membri della commissione prof. Carlo Francesco Caltagirone, prof. Giuseppe Di Iorio, Prof. Guido Gainotti e prof. Pasquale Montagna, relative alla posizione dei suddetti membri in riferimento all'ultima parte del citato verbale della commissione giudicatrice, dalle quali risulta che la decisione di interrompere ancora una volta i lavori della commissione e' dipesa unicamente dalla volonta' del Presidente; Ritenuto opportuno interpellare l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento per un parere circa la fondatezza delle questioni pregiudiziali sollevate dal Presidente nonche', in subordine, circa i provvedimenti che l'Universita' e' tenuta ad adottare tenuto conto della necessita' di concludere la procedura; Visto il parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento decreto direttoriale 18 luglio 2006, in risposta a nota decreto direttoriale 7 luglio 2006, che giudica infondata la pregiudiziale sollevata dal Presidente, non convincente il parere pro veritate da lui prodotto all'Ateneo e imputabile al comportamento del presidente la ingiustificata interruzione dei lavori della commissione giudicatrice Ritenuto per quanto sopra esposto, anche alla luce del parere acquisito dall'Avvocatura di rigettare la pregiudiziale sollevata dal presidente e di individuare unicamente nell'ingiustificato comportamento dello stesso, la causa ostativa alla conclusione dei lavori della commissione giudicatrice; Visto l'esito dello scrutinio delle votazioni effettuato il giorno 20 ottobre 2005, in base al quale risulta nominabile quale membro di commissione nel concorso in oggetto, il prof. Aldo Quattrone, professore ordinario presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi «Magna Græcia» di Catanzaro; Ritenuto per tutte le argomentazioni sopra esposte, di dover adottare i necessari provvedimenti per la conclusione della procedura comparativa; Decreta: Art. 1. Il prof. Leontino Battistin e' rimosso dall'incarico di membro della commissione giudicatrice della valutazione comparativa a n. 1 posto di professore di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/26, bandita con decreto rettorale n. 356 dell'8 aprile 2005 presso la facolta' di scienze cognitive di questa Universita';