IL DIRETTORE GENERALE

    Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli
ufficiali dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica;
    Vista   la   legge   13 dicembre   1986,  n. 874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Arma dei carabinieri;
    Vista  la  legge  1° febbraio  1989, n. 53, concernente modifiche
sullo  stato  giuridico  e  sull'avanzamento  dei vicebrigadieri, dei
graduati  e  militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della  guardia di finanza, nonche' disposizioni relative alla Polizia
di  Stato  o  al Corpo degli agenti di custodia ed al Corpo forestale
dello Stato;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
concernente  nuove  norme in materia di procedimento amministrativo o
di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
    Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241,  nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle  pubbliche  amministrazioni  e  sulle  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile,
la  quale,  tra  l'altro,  demanda  ad  un  decreto  ministeriale  la
definizione  annuale  delle  aliquote,  dei  ruoli,  dei Corpi, delle
categorie,  delle  specialita'  e  delle specializzazioni di ciascuna
Forza armata in cui ha luogo il reclutamento di personale femminile;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo  2000,  n. 112, recante modificazioni al sopracitato decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con
cui  sono  stati  fissati,  tra  gli  altri,  limiti  di  altezza per
l'ammissione  ai  concorsi  per  la nomina ad ufficiale dell'Arma dei
carabinieri;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'articolo  1,  comma  5,  della  sopracitata  legge
20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  e delle infermita' che sono causa di non
idoneita';
    Visto  il  decreto  del  Ministro  per l'universita' e la ricerca
scientifica    e    tecnologica   4 agosto   2000,   concernente   la
determinazione delle lauree universitarie;
    Visto  il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, concernente
il riordino dell'Arma dei carabinieri;
    Visto  il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente
il    riordino    del   reclutamento,   dello   stato   giuridico   e
dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  per l'universita' e la ricerca
scientifica   e   tecnologica   28 novembre   2000,   concernente  la
determinazione delle lauree universitarie specialistiche;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
    Visto  il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni,   concernente   la  trasformazione  progressiva  dello
strumento militare in professionale a norma dell'articolo 3, comma 1,
della legge 14 novembre 2000, n. 331, e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  ministeriale  26 settembre  2002,  emanato in
applicazione  dell'articolo  23,  comma  5,  del  sopracitato decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni concernenti i
criteri  e  le  modalita' per l'arruolamento degli ufficiali in ferma
prefissata, nonche' la durata dei relativi corsi;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 novembre
2002,   n. 313,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative  e  regolamentari in materia di casellario giudiziale, di
anagrafe  delle  sanzioni  amministrative  dipendenti  da reato e dei
relativi carichi pendenti;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  22 ottobre  2004,  n. 270,  con  il  quale sono state
apportate   «Modifiche   al  regolamento  recante  norme  concernenti
l'autonomia   didattica  degli  atenei,  approvato  con  decreto  del
Ministro  dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
3 novembre 1999, n. 509;
    Visto  27 maggio  2005,  emanato in applicazione dell'articolo 1,
comma  6,  della  sopracitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, che, nel
definire,  tra  l'altro,  i ruoli dell'Arma dei carabinieri nei quali
avverra' nel 2006 il reclutamento del personale femminile, ha fissato
al  100%  l'aliquota  massima  di  detto  personale che potra' essere
ammesso  ai  corsi  allievi  ufficiali  in ferma prefissata dell'Arma
stessa;
    Vista   la  direttiva  tecnica  in  data  5 dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita' militare, riguardante l'accertamento
delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita'
al servizio militare;
    Vista   la  direttiva  tecnica  in  data  5 dicembre  2005  della
Direzione  generale  della  sanita' militare per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
    Vista  la legge 23 dicembre 2005, n. 267, concernente il bilancio
di  previsione  dello Stato per l'anno finanziario 2006 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2006-2008;
    Visto  il  decreto  legislativo  11 aprile  2006, n. 198, recante
codice   delle   pari   opportunita'   tra  uomo  e  donna,  a  norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
    Ravvisata  la necessita' di indire un concorso straordinario, per
titoli  ed esami, per il reclutamento di tredici allievi ufficiali in
ferma  prefissata, ausiliari del ruolo tecnico-logistico, specialita'
medicina  dell'Arma  dei  carabinieri,  con riserva di rideterminarne
eventualmente il numero in funzione della consistenza delle categorie
degli  ufficiali ausiliari dell'Arma stessa, per esigenze attualmente
non   valutabili  e  non  prevedibili,  nonche'  in  applicazione  di
disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in
tutto o in parte, assunzioni di personale per gli anni 2006 e 2007;
    Ritenuto   opportuno   prevedere   che   alle  prove  concorsuali
successive a quella di selezione culturale venga ammesso un numero di
concorrenti  idonei  via  via  decrescente,  sufficiente, comunque, a
garantire una adeguata selezione e la copertura dei posti a concorso;

                              Decreta:


                             Articolo 1


                          Posti a concorso

    1. E' indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per
l'ammissione  di  tredici  giovani  all'11°  corso  A.U.F.P.  per  il
conseguimento  della nomina a tenente in ferma prefissata, ausiliario
del  ruolo  tecnico-logistico,  specialita'  medicina  dell'Arma  dei
carabinieri, con inizio nel mese di dicembre 2006/gennaio 2007.
    Il  periodo di previsto inizio del corso potra' essere modificato
per  sopraggiunte  esigenze organizzative e logistiche degli Istituti
addestrativi.
    2.  Al  concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare
concorrenti  sia  di sesso maschile, che di sesso femminile. Pertanto
le  disposizioni  del  presente  decreto,  in  mancanza  di  espressa
indicazione,  devono intendersi riferite ai concorrenti di entrambi i
sessi.
    3.   Resta  impregiudicata  per  la  Direzione  generale  per  il
personale  militare  la facolta' di revocare il bando di concorso, di
sospendere   o  rinviare  lo  svolgimento  del  concorso  stesso,  di
modificare,  fino  alla  data  di  approvazione  della graduatoria di
merito,  il  numero dei posti, di sospendere l'ammissione al corso di
formazione  dei  vincitori,  in  ragione  di esigenze attualmente non
valutabili  ne'  prevedibili,  nonche'  in funzione della consistenza
delle categorie degli ufficiali ausiliari dell'Arma dei carabinieri.

                             Articolo 2