IL VICE DIRETTORE GENERALE
         della Direzione generale per il personale militare

    Visto  il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente
il    riordino    del   reclutamento,   dello   stato   giuridico   e
dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri,
    Visto  il  decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n. 215, recante
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento  militare  in  professionale, a norma dell'art. 3, comma 1,
della legge 14 novembre 2000, n. 331, e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  dirigenziale 22 agosto 2006, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 67 del 5 settembre 2006,
con  il  quale e' stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per
il  reclutamento  di 50 sottotenenti in servizio permanente nel ruolo
speciale dell'Arma dei carabinieri;
    Considerato  che  l'attuale  formulazione del comma 1 dell'art. 3
del sopraindicato bando di concorso non appare pienamente aderente al
disposto  degli articoli 24 e 25 del sopraccitato decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215;
    Ritenuto  necessario  procedere  alla riformulazione del suddetto
comma  1 dell'art. 3 del decreto dirigenziale 22 agosto 2006, nonche'
di tutti gli articoli del bando ad esso correlati e del calendario di
svolgimento  della prova di preselezione e delle prove scritte di cui
agli articoli 9 e 10 del succitato decreto 22 agosto 2006;
    Visto  il decreto dirigenziale 11 settembre 2006, con il quale al
Generale  di  Divisione Aerea Gianfranco Trinca, quale Vice Direttore
della  Direzione  Generale  per il personale militare, e' attribuita,
tra  l'altro,  la  competenza all'adozione di taluni atti di gestione
amministrativa in materia di reclutamento di personale militare,

                              Decreta:

                               Art. 1.

                        Modifiche all'art. 3

    1.  Il  comma  1,  dell'art. 3 del decreto dirigenziale 22 agosto
2006 e' cosi' sostituito:
    «l. Al concorso di cui all'art. 1 possono partecipare:
      a. gli ufficiali subalterni di complemento in congedo dell'Arma
dei  carabinieri  che non vengano a superare il 32° anno di eta' alla
data  del  31 ottobre 2006 (cioe' siano nati a partire dal 31 ottobre
1974).  Detti  ufficiali devono aver comunque ultimato il servizio di
prima nomina alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande  di ammissione al concorso di cui al successivo art. 4, comma
1;
      b. gli ufficiali in ferma prefissata che, alla data di scadenza
del  termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso
di  cui  al successivo art. 4, comma 1, abbiano completato 12 mesi di
servizio  in  tale  posizione  (comprensivi  di  quelli  prestati  da
A.U.F.P.)  e che non vengano a superare il 34° anno di eta' alla data
del 31 ottobre 2006 (cioe' siano nati a partire dal 31 ottobre 1972);
      c.  gli  ufficiali inferiori di complemento facenti parte delle
forze   di   completamento,  per  essere  stati  richiamati  in  data
posteriore alla entrata in vigore del decreto legislativo 28 novembre
1997,  n. 464,  per esigenze correlate con le missioni internazionali
ovvero  impegnati  in  attivita' addestrative, operative e logistiche
sia  sul  territorio  nazionale  sia  all'estero. Detti ufficiali non
dovranno  aver  superato il 34° anno di eta' alla data del 31 ottobre
2006 (cioe' siano nati a partire dal 31 ottobre 1972).
    Non  rientrano,  pertanto,  in  tale  categoria, gli ufficiali di
complemento  che  siano  stati richiamati, a mente delle disposizioni
della    legge    n. 1137/1955,    per    addestramento   finalizzato
all'avanzamento nel congedo;
      d.  i  luogotenenti, i marescialli aiutanti sostituti ufficiali
di  pubblica  sicurezza, i marescialli capi ed i marescialli ordinari
in   servizio   permanente  dell'Arma  dei  carabinieri  che  abbiano
riportato  nell'ultimo  biennio  la  qualifica finale non inferiore a
«superiore  alla  media»  ovvero,  in  rapporti  informativi, giudizi
equivalenti e che abbiano compiuto, alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande di cui al successivo art. 4, comma
1,  il  26°  anno  di  eta'  e  non  vengano a superare alla data del
31 ottobre  2006  il 40° anno di eta' (cioe' siano nati a partire dal
31 ottobre  1966)  e  che  siano  in  possesso di un titolo di studio
avente  durata quinquennale che consenta l'iscrizione all'Universita'
oppure  di  un titolo di studio avente durata quadriennale, integrato
dal  corso annuale previsto per l'accesso all'Universita' dall'art. 1
della  legge  11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni. La
partecipazione   al   concorso   di  coloro  che  abbiano  conseguito
all'estero  il  titolo  di  studio  prescritto  e'  subordinata  alla
documentazione  dell'equipollenza  del  titolo  conseguito  a  quelli
sopraindicati.».
    2.   Il  terzo  alinea  del  comma  4,  dell'art. 3  del  decreto
dirigenziale 22 agosto 2006 e' cosi' sostituito:
    «- gli ufficiali inferiori, di complemento, in ferma prefissata o
delle  forze  di  completamento,  in  congedo non devono essere stati
destituiti, dispensati o dichiarati decaduti da un successivo impiego
presso  una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio,  da  un  successivo  arruolamento  volontario  nelle Forze
armate  o  di  polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla
vita  militare  o  per  perdita permanente dei requisiti di idoneita'
fisica.».