IL VICE DIRETTORE GENERALE della Direzione generale per il personale militare Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, e successive modificazioni; Visto il decreto dirigenziale 22 agosto 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 67 del 5 settembre 2006, con il quale e' stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 50 sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri; Considerato che l'attuale formulazione del comma 1 dell'art. 3 del sopraindicato bando di concorso non appare pienamente aderente al disposto degli articoli 24 e 25 del sopraccitato decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; Ritenuto necessario procedere alla riformulazione del suddetto comma 1 dell'art. 3 del decreto dirigenziale 22 agosto 2006, nonche' di tutti gli articoli del bando ad esso correlati e del calendario di svolgimento della prova di preselezione e delle prove scritte di cui agli articoli 9 e 10 del succitato decreto 22 agosto 2006; Visto il decreto dirigenziale 11 settembre 2006, con il quale al Generale di Divisione Aerea Gianfranco Trinca, quale Vice Direttore della Direzione Generale per il personale militare, e' attribuita, tra l'altro, la competenza all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento di personale militare, Decreta: Art. 1. Modifiche all'art. 3 1. Il comma 1, dell'art. 3 del decreto dirigenziale 22 agosto 2006 e' cosi' sostituito: «l. Al concorso di cui all'art. 1 possono partecipare: a. gli ufficiali subalterni di complemento in congedo dell'Arma dei carabinieri che non vengano a superare il 32° anno di eta' alla data del 31 ottobre 2006 (cioe' siano nati a partire dal 31 ottobre 1974). Detti ufficiali devono aver comunque ultimato il servizio di prima nomina alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui al successivo art. 4, comma 1; b. gli ufficiali in ferma prefissata che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui al successivo art. 4, comma 1, abbiano completato 12 mesi di servizio in tale posizione (comprensivi di quelli prestati da A.U.F.P.) e che non vengano a superare il 34° anno di eta' alla data del 31 ottobre 2006 (cioe' siano nati a partire dal 31 ottobre 1972); c. gli ufficiali inferiori di complemento facenti parte delle forze di completamento, per essere stati richiamati in data posteriore alla entrata in vigore del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, per esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero impegnati in attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero. Detti ufficiali non dovranno aver superato il 34° anno di eta' alla data del 31 ottobre 2006 (cioe' siano nati a partire dal 31 ottobre 1972). Non rientrano, pertanto, in tale categoria, gli ufficiali di complemento che siano stati richiamati, a mente delle disposizioni della legge n. 1137/1955, per addestramento finalizzato all'avanzamento nel congedo; d. i luogotenenti, i marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, i marescialli capi ed i marescialli ordinari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri che abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» ovvero, in rapporti informativi, giudizi equivalenti e che abbiano compiuto, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al successivo art. 4, comma 1, il 26° anno di eta' e non vengano a superare alla data del 31 ottobre 2006 il 40° anno di eta' (cioe' siano nati a partire dal 31 ottobre 1966) e che siano in possesso di un titolo di studio avente durata quinquennale che consenta l'iscrizione all'Universita' oppure di un titolo di studio avente durata quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'accesso all'Universita' dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni. La partecipazione al concorso di coloro che abbiano conseguito all'estero il titolo di studio prescritto e' subordinata alla documentazione dell'equipollenza del titolo conseguito a quelli sopraindicati.». 2. Il terzo alinea del comma 4, dell'art. 3 del decreto dirigenziale 22 agosto 2006 e' cosi' sostituito: «- gli ufficiali inferiori, di complemento, in ferma prefissata o delle forze di completamento, in congedo non devono essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti da un successivo impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da un successivo arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneita' fisica.».