IL DIRETTORE GENERALE
                           di concerto con
     il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto

    Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli
ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e  dell'Aeronautica,  e
successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della  difesa  13 giugno 1957,
concernente   il   regolamento   interno   dell'Accademia  navale,  e
successive modificazioni;
    Vista   la   legge   20 settembre   1980,   n. 574,   concernente
l'unificazione  e  il  riordino  dei  ruoli  normali,  speciali  e di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica, e successive modificazioni;
    Vista   la   legge   13 dicembre   1986,  n. 874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411, concernente specifici limiti di altezza per
la partecipazione ai concorsi pubblici;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto d'accesso ai
documenti amministrativi, e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
    Visto  il  decreto  del  Ministro della difesa 16 settembre 1993,
n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione
degli  articoli 2  e  4  della succitata legge 7 agosto 1990, n. 241,
nell'ambito dell'Amministrazione difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle  pubbliche  amministrazioni  e  sulle  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi, e successive modificazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo, e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli Ufficiali, e successive modificazioni;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403,  concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e  3  della  precitata  legge  15 maggio  1997, n. 127, in materia di
semplificazione delle certificazioni amministrative;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo  2000,  n. 112, recante modificazioni al sopracitato decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con
cui  sono  stati  fissati,  tra  gli  altri,  limiti  di  altezza per
l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina;
    Visto il decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114,
emanato in applicazione dell'art. 1, comma 5, della sopracitata legge
20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  e delle infermita' che sono causa di non
idoneita';
    Visto il decreto del Ministro della difesa 4 agosto 2000, n. 302,
concernente  il  regolamento  della Scuola navale militare «Francesco
Morosini»;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'Universita' e della ricerca
scientifica    e    tecnologica   4 agosto   2000,   concernente   la
determinazione delle classi delle lauree universitarie;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica   e   tecnologica   28 novembre   2000,   concernente  la
determinazione    delle    classi    delle    lauree    universitarie
specialistiche;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni,   concernente   disposizioni   per   disciplinare   la
trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale,
a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331;
    Visto  il  decreto  del  Ministro della difesa 26 settembre 2002,
emanato  in  applicazione  dell'art. 23,  comma  5,  del  sopracitato
decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n. 215,  recante  disposizioni
concernenti  i  criteri  e  le  modalita'  per  l'arruolamento  degli
ufficiali in ferma prefissata, nonche' la durata dei relativi corsi;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 novembre
2002,   n. 313,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative  e  regolamentari in materia di casellario giudiziale, di
anagrafe  delle  sanzioni  amministrative  dipendenti  da reato e dei
relativi carichi pendenti;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
    Vista  la  direttiva  tecnica  5 dicembre  2005  della  Direzione
Generale   della   Sanita'   militare,   riguardante  l'elenco  delle
imperfezioni  e  delle  infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio   militare,  di  cui  all'annesso  al  sopraccitato  decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Vista   la  direttiva  tecnica  in  data  5 dicembre  2005  della
Direzione  Generale  della  Sanita' militare per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
    Vista  la  legge 23 dicembre 2005, n. 267 concernente il bilancio
di  previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 ed il bilancio
pluriennale per il triennio 2006-2008;
    Visto  il  decreto  legislativo  11 aprile  2006, n. 198, recante
codice  delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246;
    Visto  il  decreto  ministeriale  in data 10 maggio 2006, n. 232,
concernente   il  regolamento  recante  le  norme  di  organizzazione
dell'Accademia navale;
    Ravvisata  la necessita' di indire concorsi, per titoli ed esami,
per   il   reclutamento   nel  corso  del  2007  di  complessivi  220
(duecentoventi)  allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari dei
ruoli  normali  e  dei  ruoli  speciali  dei  vari Corpi della Marina
militare,  con  riserva di rideterminarne eventualmente il numero per
esigenze  attualmente  non  valutabili  e non prevedibili, nonche' in
funzione  della consistenza delle categorie degli ufficiali ausiliari
della Marina;
    Ritenuto,  al fine di soddisfare prioritarie esigenze della Forza
armata,  di  prevedere  che  il  reclutamento  di giovani laureati in
medicina  e  chirurgia,  disciplina  di  particolare interesse per la
medesima,  da ammettere alla frequenza del corso allievi ufficiali in
ferma  prefissata,  ausiliari  del  ruolo normale del Corpo sanitario
militare marittimo avvenga per aree geografiche;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                        Posti a disposizione

    1.  Sono  indetti  i  seguenti concorsi, per titoli ed esami, per
l'ammissione  di complessivi 220 (duecentoventi) giovani all'8° corso
allievi  ufficiali in ferma prefissata (A.U.F.P.) della Marina per il
conseguimento  della  nomina a sottotenente di vascello/guardiamarina
in ferma prefissata, ausiliario dei ruoli normali e speciali dei vari
Corpi  della Marina, che avra' luogo di massima dalla prima settimana
di settembre 2007 all'ultima settimana di novembre 2007:
      a) Concorso  per complessivi 97 (novantasette) posti di allievo
ufficiale  in  ferma  prefissata,  ausiliario  dei  ruoli normali dei
seguenti Corpi della Marina:
        1)   57  (cinquantasette)  posti  per  i  Corpi  dello  stato
maggiore, del commissariato militare marittimo e delle capitanerie di
porto, cosi' ripartiti:
- stato maggiore                               | 6 posti
- commissariato militare marittimo             |21 posti
- capitanerie di porto                         |30 posti
        2) 20 (venti) posti per i Corpi del genio navale e delle armi
navali, cosi' ripartiti:
- genio navale                       |12 posti
- armi navali                        | 8 posti
        3)   20   (venti)  posti  per  il  Corpo  sanitario  militare
marittimo, cosi' ripartiti:
- medici                             |17 posti
- odontoiatri                        | 3 posti
    Il  numero  dei  posti  a  concorso,  solo per il Corpo sanitario
militare  marittimo - medici, e' ulteriormente ripartito in base alle
aree  geografiche  indicate  nell'allegato  «E» che costituisce parte
integrante del presente decreto;
      b) Concorso   per  complessivi  123  (centoventitre)  posti  di
allievo  ufficiale in ferma prefissata, ausiliario dei ruoli speciali
dei seguenti Corpi della Marina:
- Corpo di stato maggiore                           |60 posti
- Corpo del genio navale                            |15 posti
- Corpo delle armi navali                           | 4 posti
- Corpo di commissariato militare marittimo         |14 posti
- Corpo delle capitanerie di porto                  |30 posti
    2.   Ai  concorsi  per  allievi  ufficiali  in  ferma  prefissata
(A.U.F.P.)   di   cui  al  precedente  comma  1  possono  partecipare
concorrenti  sia  di sesso maschile che di sesso femminile. Pertanto,
le  disposizioni  del  presente  decreto,  in  mancanza  di  espressa
indicazione,  devono  intendersi riferite a concorrenti di entrambi i
sessi.
    3.  Il numero dei posti disponibili in ciascun concorso e la loro
ripartizione  per Corpi potranno subire modificazioni, fino alla data
di  approvazione  della relativa graduatoria di merito, qualora fosse
necessario  soddisfare  esigenze  della  Forza  armata  connesse alla
consistenza   dei   ruoli  degli  ufficiali  ausiliari  della  Marina
militare.
    4.   Resta  impregiudicata  per  la  Direzione  Generale  per  il
personale  militare  la facolta' di revocare il bando di concorso, di
sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento  del concorso stesso o delle
singole   prove   concorsuali,  di  modificare,  fino  alla  data  di
approvazione  della  graduatoria  di  merito,  il  numero dei posti a
concorso,  di  sospendere  l'ammissione  alla frequenza del corso dei
vincitori,  in  ragione  di  esigenze  attualmente non valutabili ne'
prevedibili,  ovvero  in  applicazione delle disposizioni della legge
concernente   il  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
finanziario 2007.