IL DIRETTORE GENERALE della direzione generale per il personale militare Vista la legge 31 luglio 1954, n 599, concernente «Stato dei Sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica»; Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n 3 e del 3 maggio 1957, n 686, e successive modificazioni, concernenti «Disposizioni relative allo statuto degli impiegati civili dello Stato e le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati dello Stato»; Vista la legge 11 luglio 1978, n 382, concernente «Norme di principio sulla disciplina militare»; Vista la legge 10 maggio 1983, n 212, concernente «Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e della Guardia di Finanza»; Vista la legge 7 agosto 1990, n 241, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n 603, concernente «Regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n 241, nell'ambito dell'Amministrazione della Difesa»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, concernente «Determinazioni dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici ed al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n 196, concernente «Attuazione dell'art. 3 della legge n. 216/1992 in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate»; Vista la legge 15 maggio 1997, n 127, concernente «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo modificata con legge 16 giugno 1998, n 191»; Vista la circolare n. 1200/162.200 in data 29 marzo 1999 dello Stato Maggiore dell'Esercito reparto impiego delle Forze - ufficio dottrina addestramento e regolamenti, concernente «Controllo dell'efficienza operativa del personale in servizio permanente dell'Esercito»; Vista la pubblicazione dello Stato Maggiore dell'Esercito in data 19 ottobre 1999, concernente «Regolamento interno della Scuola sottufficiali dell'Esercito»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n 82, concernente «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate»; Vista la circolare n. 48214/41.2/1-0-150 in data 28 febbraio 2001 dell'Ispettorato logistico dell'Esercito - Dipartimento di sanita' e veterinaria - Ufficio organizzazione sanitaria, concernente la «Effettuazione delle visite mediche periodiche»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visti il decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421 convertito con legge 31 gennaio 2002, n. 6 e successive modificazioni, integrazioni e proroghe, concernente la partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213, concernente «Regolamento recante disciplina per la redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica e all'Arma dei Carabinieri»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Vista la circolare n. 116/1/3746/4114 in data 25 ottobre 2004 dello Stato Maggiore della Difesa, concernente attivita' di psicologia nelle Forze Armate; Vista la legge 20 ottobre 2006 n. 270, concernente l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL, ridefinita dalla risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite; Visto il foglio n. 4214/REC2/5.2.11/3 in data 28 settembre 2006, con il quale lo Stato Maggiore dell'Esercito - reparto affari giuridici ed economici del personale - Ufficio reclutamento - ha comunicato gli elementi di programmazione del bando di concorso interno, per titoli ed esami, per l'ammissione al settimo corso allievi marescialli dell'Esercito Italiano, nonche' l'entita' dei posti da mettere a concorso ed il programma delle prove d'esame; Ravvisata la necessita' di indire un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al settimo corso interno di sessanta allievi marescialli dell'Esercito Italiano con riserva per l'amministrazione di revocare il presente bando di concorso, modificare il numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso nonche' l'incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione della legge di bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2007 nonche' della relativa legge finanziaria 2007 o di ulteriori disposizioni di contenimento della spesa pubblica; Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. E' indetto un concorso interno, per titoli ed esami, a sessanta posti per l'ammissione al 7° corso allievi marescialli dell'Esercito Italiano, cosi' ripartiti: a) n. 20 posti riservati a coloro che provengono dal ruolo sergenti dell'Esercito italiano; b) n. 40 posti riservati a coloro che provengono dal ruolo volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito italiano. 2. Lo svolgimento del concorso prevede: - prova scritta di cultura professionale basata su un questionario a risposta multipla; - selezione attitudinale; - valutazione dei titoli. 3. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta' di revocare il presente bando di concorso, modificare il numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso nonche' l'incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione della legge di bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2007 nonche' della relativa legge finanziaria 2007 o di ulteriori disposizioni di contenimento della spesa pubblica. 4. Avverso il presente bando e' ammesso, dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale: entro sessanta giorni, ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale, precisando che, trattandosi di atto emesso da organo centrale dello Stato, la cui efficacia non e' limitata territorialmente alla circoscrizione del tribunale amministrativo regionale, la competenza e' del T.A.R. per il Lazio con sede in Roma (art. 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034); entro centoventi giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.