IL  DIRETTORE  GENERALE  della  direzione  generale  per il personale
                              militare

    Vista  la  legge  31 luglio  1954,  n 599, concernente «Stato dei
Sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica»;
    Visti  i  decreti  del Presidente della Repubblica del 10 gennaio
1957,  n  3  e  del 3 maggio 1957, n 686, e successive modificazioni,
concernenti  «Disposizioni  relative  allo  statuto  degli  impiegati
civili  dello  Stato  e  le norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati dello Stato»;
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n  382, concernente «Norme di
principio sulla disciplina militare»;
    Vista  la  legge  10 maggio  1983,  n 212, concernente «Norme sul
reclutamento,   gli   organici   e  l'avanzamento  dei  sottufficiali
dell'Esercito,  della  Marina  e  dell'Aeronautica e della Guardia di
Finanza»;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n 241, concernente «Nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n  603,
concernente  «Regolamento  recante  disposizioni  di attuazione degli
articoli 2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n  241,  nell'ambito
dell'Amministrazione della Difesa»;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  «Regolamento  recante  norme  sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi» e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
23 marzo   1995,   concernente   «Determinazioni   dei   compensi  da
corrispondere  ai  componenti  delle  commissioni  esaminatrici ed al
personale  addetto  alla  sorveglianza  di  tutti  i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche»;
    Visto  il  decreto legislativo 12 maggio 1995, n 196, concernente
«Attuazione   dell'art. 3  della  legge  n. 216/1992  in  materia  di
riordino  dei  ruoli,  modifica  alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate»;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n 127, concernente «Misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di  decisione  e  di controllo modificata con legge 16 giugno 1998, n
191»;
    Vista  la  circolare  n. 1200/162.200 in data 29 marzo 1999 dello
Stato  Maggiore  dell'Esercito  reparto impiego delle Forze - ufficio
dottrina   addestramento   e   regolamenti,   concernente  «Controllo
dell'efficienza   operativa  del  personale  in  servizio  permanente
dell'Esercito»;
    Vista la pubblicazione dello Stato Maggiore dell'Esercito in data
19 ottobre   1999,  concernente  «Regolamento  interno  della  Scuola
sottufficiali dell'Esercito»;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente «testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
    Visto  il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n 82, concernente
«Disposizioni   integrative  e  correttive  del  decreto  legislativo
12 maggio  1995,  n.  196, in materia di riordino dei ruoli, modifica
alle  norme  di  reclutamento, stato ed avanzamento del personale non
direttivo delle Forze Armate»;
    Vista la circolare n. 48214/41.2/1-0-150 in data 28 febbraio 2001
dell'Ispettorato  logistico dell'Esercito - Dipartimento di sanita' e
veterinaria   -  Ufficio  organizzazione  sanitaria,  concernente  la
«Effettuazione delle visite mediche periodiche»;
    Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n 165, concernente
«Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
    Visti  il  decreto-legge  1° dicembre 2001, n. 421 convertito con
legge  31 gennaio 2002, n. 6 e successive modificazioni, integrazioni
e  proroghe,  concernente  la  partecipazione  italiana ad operazioni
militari internazionali;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002,
n. 213,  concernente «Regolamento recante disciplina per la redazione
dei documenti caratteristici del personale appartenente all'Esercito,
alla Marina, all'Aeronautica e all'Arma dei Carabinieri»;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
    Vista  la  circolare  n. 116/1/3746/4114  in data 25 ottobre 2004
dello   Stato   Maggiore   della  Difesa,  concernente  attivita'  di
psicologia nelle Forze Armate;
    Vista  la  legge 20 ottobre 2006 n. 270, concernente l'intervento
di  cooperazione  allo  sviluppo  in  Libano  e  il rafforzamento del
contingente militare italiano nella missione UNIFIL, ridefinita dalla
risoluzione  1701  (2006)  del  Consiglio  di Sicurezza delle Nazioni
Unite;
    Visto  il foglio n. 4214/REC2/5.2.11/3 in data 28 settembre 2006,
con  il  quale  lo  Stato  Maggiore  dell'Esercito  -  reparto affari
giuridici  ed  economici  del  personale  - Ufficio reclutamento - ha
comunicato  gli  elementi  di  programmazione  del  bando di concorso
interno,  per  titoli  ed  esami,  per  l'ammissione al settimo corso
allievi  marescialli  dell'Esercito  Italiano,  nonche' l'entita' dei
posti da mettere a concorso ed il programma delle prove d'esame;
    Ravvisata  la  necessita'  di  indire  un concorso, per titoli ed
esami,  per l'ammissione al settimo corso interno di sessanta allievi
marescialli  dell'Esercito Italiano con riserva per l'amministrazione
di  revocare  il presente bando di concorso, modificare il numero dei
posti,   annullare,   sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento  delle
attivita'   previste   dal   concorso  nonche'  l'incorporamento  dei
vincitori,  in  ragione  di  esigenze  attualmente non valutabili ne'
prevedibili,  ovvero  in  applicazione  della legge di bilancio dello
Stato  per  l'anno  finanziario  2007  nonche'  della  relativa legge
finanziaria  2007  o  di ulteriori disposizioni di contenimento della
spesa pubblica;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  E'  indetto  un  concorso  interno,  per  titoli  ed esami, a
sessanta  posti  per  l'ammissione  al  7°  corso allievi marescialli
dell'Esercito Italiano, cosi' ripartiti:
      a)  n.  20  posti  riservati  a coloro che provengono dal ruolo
sergenti dell'Esercito italiano;
      b)  n.  40  posti  riservati  a coloro che provengono dal ruolo
volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito italiano.
    2. Lo svolgimento del concorso prevede:
      -   prova   scritta  di  cultura  professionale  basata  su  un
questionario a risposta multipla;
      - selezione attitudinale;
      - valutazione dei titoli.
    3.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la facolta' di
revocare  il  presente  bando  di  concorso, modificare il numero dei
posti,   annullare,   sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento  delle
attivita'   previste   dal   concorso  nonche'  l'incorporamento  dei
vincitori,  in  ragione  di  esigenze  attualmente non valutabili ne'
prevedibili,  ovvero  in  applicazione  della legge di bilancio dello
Stato  per  l'anno  finanziario  2007  nonche'  della  relativa legge
finanziaria  2007  o  di ulteriori disposizioni di contenimento della
spesa pubblica.
    4.  Avverso il presente bando e' ammesso, dalla sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale:
      entro  sessanta  giorni,  ricorso  giurisdizionale al Tribunale
amministrativo  regionale, precisando che, trattandosi di atto emesso
da  organo  centrale  dello  Stato,  la cui efficacia non e' limitata
territorialmente  alla  circoscrizione  del  tribunale amministrativo
regionale,  la competenza e' del T.A.R. per il Lazio con sede in Roma
(art. 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034);
      entro  centoventi  giorni,  ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica.