IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA Visto l'art. 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, recante disposizioni sulla sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva, che stabilisce che per il reclutamento del personale delle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa, i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministro della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale di cui al capo II, delle medesima legge, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modifiche, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, cosi' come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, recante norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modifiche, recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, e successive modifiche ed integrazioni, recante il regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche; Visto l'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente le qualita' morali e di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, afferente la realizzazione delle pari opportunita' tra uomini e donne nel lavoro; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed integrazioni, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo Forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato. Norme di coordinamento delle Forze di polizia»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, contenente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente norme in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto ministeriale del 30 giugno 2003, n. 198, concernente il regolamento dei requisiti di idoneita' fisica-psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli; Visto l'art. 16, comma 4, della legge 23 agosto 2004, n. 226, che prevede che dei concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria, di cui al comma 3, il cinquantacinque per cento e' immesso direttamente nelle carriere iniziali del ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato e che, il restante quarantacinque per cento e' immesso nel medesimo ruolo dopo aver prestato servizio nelle Forze Armate in qualita' di volontario in ferma prefissata quadriennale; Visto l'art. 25, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 226, che prevede, per la copertura dei posti relativa all'anno 2010, che in deroga a quanto previsto dall'art. 16, comma 4, lettera b), della medesima legge, sono indetti concorsi secondo le modalita' previste dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332; Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, riguardante la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005, in cui si prevede l'immissione diretta per 327 volontari in ferma prefissata di un anno delle Forze Armate, idonei e utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'art. 16, comma 3, della legge 23 agosto 2004, in aggiunta alle immissioni di cui al comma 4 del medesimo articolo; Visto il decreto del Ministero dell'interno 28 aprile 2005, n. 129, concernente il regolamento recante le modalita' di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato; Visto il decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero della difesa 22 febbraio 2006, con il quale, in attuazione dell'art. 16, comma 3, della citata legge 23 agosto 2004, n. 226, sono state emanate le «Modalita' di reclutamento, nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo»; Ritenuta la necessita' di bandire un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1507 allievi agenti della Polizia di stato riservato, ai sensi dell'art. 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della medesima legge, in servizio o in congedo; Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1507 allievi agenti della Polizia di Stato riservato, ai sensi dell'art. 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della medesima legge, che, se in servizio, abbiano svolto, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, almeno sei mesi in tale stato o, se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma di un anno, di cui: a) n. 976 candidati saranno nominati allievi agenti della Polizia di Stato ed ammessi direttamente alla frequenza del prescritto corso di formazione, fermo restando il completamento della ferma prefissata di un anno; b) n. 531 candidati saranno nominati allievi agenti della Polizia di Stato ed ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione dopo aver prestato servizio nelle Forze Armate in qualita' di volontari in ferma prefissata quadriennale. 2. Dei suddetti, n. 1507 posti, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti: a) n. 37 sono riservati agli aspiranti che siano in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, valido per accedere alla carriera esecutiva; b) n. 75 sono riservati, ai sensi dell'art. 8 della legge 20 novembre 1987, n. 472, agli aspiranti diplomati ospitati presso il Centro studi di Fermo. 3. I posti riservati, di cui al comma precedente, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine di graduatoria, ai candidati che hanno superato le prove concorsuali. 4. Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso sia: a) superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, i posti eventualmente non coperti sono portati in aumento a quelli riservati per il concorso successivo; b) inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti. 5. Il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza ha la facolta' di sospendere la nomina dei vincitori alla frequenza del corso in ragioni di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di disposizioni contenute nella legge concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, o di ulteriori disposizioni di contenimento della spesa pubblica.