IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

    Visto  l'art.  16,  comma  1, della legge 23 agosto 2004, n. 226,
recante   disposizioni  sulla  sospensione  anticipata  del  servizio
obbligatorio  di  leva,  che  stabilisce  che per il reclutamento del
personale   delle   carriere   iniziali  delle  Forze  di  polizia  a
ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa,
i  posti  messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una
programmazione  quinquennale  scorrevole  predisposta  annualmente da
ciascuna  delle  amministrazioni  interessate  e  trasmessa  entro il
30 settembre al Ministro della difesa, sono riservati ai volontari in
ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale di cui al capo
II,  delle  medesima legge, in servizio o in congedo, in possesso dei
requisiti  previsti  dai  rispettivi  ordinamenti  per l'accesso alle
predette carriere;
    Vista  la  legge  1° aprile 1981, n. 121, e successive modifiche,
recante  il  nuovo  ordinamento  dell'Amministrazione  della Pubblica
Sicurezza;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3,  concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e il
relativo   regolamento  di  esecuzione,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  3 maggio  1957,  n. 686,  e successive
modifiche;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752,  cosi'  come  modificato  dal decreto legislativo 9 settembre
1997,  n. 354,  recante  norme  di  attuazione dello statuto speciale
della  Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica
negli  uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza
delle due lingue nel pubblico impiego;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335,  e  successive modifiche, recante l'ordinamento del personale
della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 23 dicembre
1983,  n. 903,  e  successive  modifiche  ed integrazioni, recante il
regolamento  per  l'accesso  ai  ruoli del personale della Polizia di
Stato che espleta funzioni di polizia;
    Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
    Visto  l'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente
le  qualita'  morali e di condotta di cui devono essere in possesso i
candidati  ai  concorsi  per  l'accesso  ai ruoli del personale della
Polizia di Stato;
    Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni,   recante   nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
    Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, afferente la realizzazione
delle pari opportunita' tra uomini e donne nel lavoro;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  e  successive  modifiche,  recante  norme  sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi;
    Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed
integrazioni,    recante    misure   urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita'  amministrativa  e  dei procedimenti di decisione e di
controllo;
    Vista  la  legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo
in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo Forestale
dello  Stato,  del  Corpo della Guardia di Finanza e della Polizia di
Stato. Norme di coordinamento delle Forze di polizia»;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
    Visto  il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, contenente
disposizioni   integrative   e  correttive  del  decreto  legislativo
12 maggio  1995,  n. 197,  in  materia di riordino delle carriere del
personale non direttivo della Polizia di Stato;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
le  norme  generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
norme in materia di protezione dei dati personali;
    Visto   il  decreto  ministeriale  del  30 giugno  2003,  n. 198,
concernente il regolamento dei requisiti di idoneita' fisica-psichica
e  attitudinale  di  cui  devono  essere  in  possesso i candidati ai
concorsi  per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato
e gli appartenenti ai predetti ruoli;
    Visto l'art. 16, comma 4, della legge 23 agosto 2004, n. 226, che
prevede  che  dei  concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati
nella graduatoria, di cui al comma 3, il cinquantacinque per cento e'
immesso  direttamente  nelle carriere iniziali del ruolo degli agenti
ed   assistenti   della   Polizia   di   Stato  e  che,  il  restante
quarantacinque  per  cento  e'  immesso  nel medesimo ruolo dopo aver
prestato  servizio  nelle  Forze  Armate in qualita' di volontario in
ferma prefissata quadriennale;
    Visto l'art. 25, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 226, che
prevede,  per  la  copertura dei posti relativa all'anno 2010, che in
deroga  a  quanto  previsto  dall'art. 16, comma 4, lettera b), della
medesima  legge,  sono indetti concorsi secondo le modalita' previste
dall'art. 12  del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre
1997, n. 332;
    Vista   la   legge   30 dicembre  2004,  n. 311,  riguardante  la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria  2005,  in  cui  si  prevede l'immissione diretta per 327
volontari in ferma prefissata di un anno delle Forze Armate, idonei e
utilmente  collocati  nelle  graduatorie di cui all'art. 16, comma 3,
della  legge  23 agosto  2004,  in aggiunta alle immissioni di cui al
comma 4 del medesimo articolo;
    Visto  il  decreto  del  Ministero  dell'interno  28 aprile 2005,
n. 129,  concernente  il  regolamento recante le modalita' di accesso
alla  qualifica  iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli
ispettori,  degli  operatori  e  collaboratori  tecnici, dei revisori
tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato;
    Visto  il  decreto  del Ministero dell'interno di concerto con il
Ministero  della difesa 22 febbraio 2006, con il quale, in attuazione
dell'art. 16,  comma  3,  della  citata legge 23 agosto 2004, n. 226,
sono  state  emanate  le  «Modalita' di reclutamento, nella qualifica
iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato,
riservato  ai  volontari  in  ferma  prefissata di un anno, ovvero in
rafferma annuale in servizio o in congedo»;
    Ritenuta  la  necessita'  di  bandire  un concorso, per titoli ed
esami, per il reclutamento di n. 1507 allievi agenti della Polizia di
stato  riservato,  ai  sensi dell'art. 16 della legge 23 agosto 2004,
n. 226,  ai  volontari  in  ferma  prefissata  di  un  anno ovvero in
rafferma annuale, di cui al capo II della medesima legge, in servizio
o in congedo;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  E'  indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento  di  n. 1507  allievi  agenti  della  Polizia  di  Stato
riservato,  ai sensi dell'art. 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226,
ai  volontari  in  ferma  prefissata  di  un  anno ovvero in rafferma
annuale, di cui al capo II della medesima legge, che, se in servizio,
abbiano  svolto,  alla  data di scadenza del termine di presentazione
della  domanda,  almeno  sei  mesi  in  tale stato o, se collocati in
congedo, abbiano concluso tale ferma di un anno, di cui:
      a) n. 976  candidati  saranno  nominati  allievi  agenti  della
Polizia   di   Stato  ed  ammessi  direttamente  alla  frequenza  del
prescritto corso di formazione, fermo restando il completamento della
ferma prefissata di un anno;
      b) n. 531  candidati  saranno  nominati  allievi  agenti  della
Polizia  di  Stato  ed ammessi alla frequenza del prescritto corso di
formazione dopo aver prestato servizio nelle Forze Armate in qualita'
di volontari in ferma prefissata quadriennale.
    2.  Dei  suddetti,  n. 1507  posti,  subordinatamente al possesso
degli altri requisiti prescritti:
      a) n. 37  sono  riservati  agli aspiranti che siano in possesso
dell'attestato  di  cui  all'art. 4  del decreto del Presidente della
Repubblica  26 luglio 1976, n. 752, valido per accedere alla carriera
esecutiva;
      b) n. 75  sono  riservati,  ai  sensi  dell'art. 8  della legge
20 novembre 1987, n. 472, agli aspiranti diplomati ospitati presso il
Centro studi di Fermo.
    3. I posti riservati, di cui al comma precedente, non coperti per
mancanza   di   vincitori,   sono   conferiti,  secondo  l'ordine  di
graduatoria, ai candidati che hanno superato le prove concorsuali.
    4.  Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso
sia:
      a) superiore  al  quintuplo dei posti messi a concorso, i posti
eventualmente  non coperti sono portati in aumento a quelli riservati
per il concorso successivo;
      b) inferiore  al  quintuplo  dei  posti messi a concorso, per i
posti  eventualmente  non  coperti possono essere banditi concorsi ai
quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.
    5.  Il  Capo  della  Polizia  - Direttore generale della pubblica
sicurezza  ha  la facolta' di sospendere la nomina dei vincitori alla
frequenza del corso in ragioni di esigenze attualmente non valutabili
ne'  prevedibili,  ovvero  in  applicazione di disposizioni contenute
nella  legge  concernente  il  bilancio di previsione dello Stato per
l'anno  finanziario 2007, o di ulteriori disposizioni di contenimento
della spesa pubblica.