IL DIRETTORE GENERALE
                             di concerto
                CON IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO
                     DELLE CAPITANERIE DI PORTO

    Vista  la  legge 8 luglio 1926, n. 1178, concernente «Ordinamento
della Regia Marina» e successive modificazioni;
    Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, concernente «testo
unico  delle  disposizioni  legislative riguardanti l'ordinamento del
corpo   reali   equipaggi   marittimi   e   lo  stato  giuridico  dei
sottufficiali della Regia Marina» e successive modificazioni;
    Visto  il regio decreto legge 1 luglio 1938, n. 1368, concernente
«Modifiche  all'ordinamento  del C.R.E.M. ed allo stato giuridico dei
sottufficiali della Regia Marina» e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  31 luglio  1954, n. 599, concernente «Stato dei
sottufficiali  dell'Esercito,  della  Marina,  e  dell'Aeronautica» e
successive modificazioni;
    Vista  la  legge  10 maggio  1983, n. 212, concernente «Norme sul
reclutamento,   gli   organici   e  l'avanzamento  dei  sottufficiali
dell'Esercito,  della  Marina,  dell'Aeronautica  e  della Guardia di
Finanza» e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  24 dicembre  1986,  n. 958,  recante «Norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata»;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  indicante gli «Specifici limiti di altezza
per la partecipazione ai concorsi pubblici»;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
    Vista  la  legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente «Nuove norme
sulla cittadinanza»;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  «Regolamento  recante  disposizioni  di attuazione degli
articoli 2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241,  nell'ambito
dell'Amministrazione della Difesa»;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  «Regolamento  recante  norme  sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, concernente
«Attuazione  della  direttiva  97/43 Euratom in materia di protezione
sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti
connesse   ad   esposizioni   mediche»e  successive  modificazioni  e
integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
23 marzo   1995,   concernente   «Determinazioni   dei   compensi  da
corrispondere  ai  componenti  delle  Commissioni  esaminatrici ed al
personale  addetto  alla  sorveglianza  di  tutti  i tipi di concorso
indetti dalle Amministrazioni pubbliche»;
    Visto   il   decreto  legislativo  del  12 maggio  1995,  n. 196,
concernente  «Attuazione dell'art. 3 della legge n. 216/92 in materia
di  riordino dei ruoli, modifica alla norma di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate»;
    Visto  il  decreto  ministeriale  18 febbraio  1997,  concernente
«Approvazione   della   nuova  schedula  delle  vaccinazioni  per  il
personale militare dell'Amministrazione della Difesa»;
    Vista  la  legge  15 maggio  1997,  n. 127,  concernente  «Misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti  di  decisione e di controllo e successive modificazioni
ed integrazioni»;
    Vista   la   legge  27 dicembre  1997,  n. 449,  con  particolare
riferimento all'art. 39 e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  ministeriale  del  13 marzo 1998, concernente
«Norme  per il reclutamento e la formazione degli allievi Marescialli
della Marina Militare» e successive modificazioni;
    Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente «Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza»;
    Visto   il   decreto   ministeriale   26 marzo  1999  concernente
«Approvazione  del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita'
che sono causa di non idoneita' al servizio militare»;
    Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1999, n. 188, concernente
«Regolamento  recante  norme  per l'individuazione dei limiti di eta'
per  la  partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica»;
    Vista  la  legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente « Delega al
Governo   per   l'istituzione   del   servizio   militare  volontario
femminile»;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
«Disposizioni  in  materia  di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
Armate  e  nel  Corpo  della Guardia di Finanza, a norma dell'art. 1,
comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112, concernente «Regolamento recante modificazioni
al  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987,
n. 411,  relativo  ai  limiti  di  altezza  per  la partecipazione ai
concorsi pubblici»;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'art.  1,  comma  5,  della  legge 20 ottobre 1999,
n. 380, concernente «Regolamento recante norme per l'accertamento per
l'idoneita' al servizio militare»;
    Vista  la  legge  14 novembre 2000, n. 331 concernente «Norme per
l'istituzione del servizio militare professionale»;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente  il  «testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa»;
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, concernente
«Disposizioni   integrative  e  correttive  del  decreto  legislativo
12 maggio  1995,  n. 196,  in materia di riordino dei ruoli, modifica
alle  norme  di  reclutamento, stato ed avanzamento del personale non
direttivo delle Forze armate»;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
    Visto  il  decreto  legislativo 8 maggio 2001, n. 215 concernente
«Disposizioni  per  disciplinare  la trasformazione progressiva dello
strumento  militare  in  professionale, a norma dell'art. 3, comma 1,
della legge 14 novembre 2000, n. 331»;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
    Vista  la  legge  23 agosto 2004, n. 226 concernente «Sospensione
anticipata  del  servizio  obbligatorio  di  leva  e  disciplina  dei
volontari  di  truppa  in ferma prefissata, nonche' delega al Governo
per il conseguente coordinamento con la normativa di settore»;
    Vista  la legge 11 febbraio 2005, n. 15 riguardante «Modifiche ed
integrazioni  alla legge 7 agosto, n. 241, concernenti norme generali
sull'azione amministrativa»;
    Visto  il  decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197 concernente
«Disposizioni   integrative  e  correttive  del  decreto  legislativo
8 maggio   2001,  n. 215,  recante  disciplina  della  trasformazione
progressiva  dello  strumento  militare  in  professionale,  a  norma
dell'art. 22 della legge 23 agosto 2004, n. 226»;
    Visti  i  decreti dirigenziali del 5 dicembre 2005 con i quali la
Direzione  generale  della  Sanita'  Militare  ha  approvato le nuove
direttive  tecniche  concernenti  l'accertamento delle imperfezioni e
delle  infermita'  causa  di non idoneita' al servizio militare ed il
profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
    Visto il decreto dirigenziale del 6 dicembre 2005 della Direzione
generale   della   Sanita'  Militare,  concernente  l'adozione  delle
direttive  tecniche  riguardanti  l'accertamento delle imperfezioni e
delle  infermita' di cui all'art. 2, comma 3 del decreto ministeriale
4 aprile  2000,  n. 111  ed  i  criteri  per delineare il profilo nel
reclutamento dei militari atleti ed istruttori;
    Visto  il  decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 concernente
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
    Visto  il decreto 13 aprile 2006, n. 203 concernente «Regolamento
recante  identificazione  dei  dati sensibili e giudiziari trattati e
delle  relative  operazioni effettuate dal Ministero della Difesa, in
attuazione  degli  articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196»;
    Considerato  che,  alla  data del presente decreto, nell'organico
del  ruolo  Marescialli  della Marina Militare e delle Capitanerie di
Porto  sono  disponibili  103  posti  di cui 72 da ricoprire mediante
concorso pubblico e superamento di apposito corso della durata di due
anni;
    Visti i fogli n. ISC/4422/4/1 del 21 agosto 2006 dell'Ispettorato
delle Scuole della Marina Militare e n. 10009784/A/2/2 del 5 febbraio
2007  dello  Stato  Maggiore  della  Marina  Militare, concernenti le
modalita'  esecutive per l'effettuazione del 10° concorso per Allievi
Marescialli della Marina Militare e delle Capitanerie di Porto;
    Ravvisata  la  necessita'  di  indire  un concorso, per titoli ed
esami,   per  l'ammissione  al  10°  corso  biennale  di  72  Allievi
Marescialli  della  Marina  Militare e delle Capitanerie di Porto con
riserva  per  l'Amministrazione  di  revocare  il  presente  bando di
concorso,  modificare  il  numero  dei posti, annullare, sospendere o
rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso nonche'
l'incorporazione  dei  vincitori,  in ragione di esigenze attualmente
non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione della legge di
bilancio  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2007  nonche' della
relativa  legge  finanziaria  2007  o  di  ulteriori  disposizioni di
contenimento della spesa pubblica;

                               Decreta

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami, per
l'ammissione   al  10°  corso  biennale  (2007-2009)  di  72  Allievi
Marescialli  della  Marina  Militare  di  cui 16 nelle Capitanerie di
Porto.
    Resta   impregiudicata   per  l'Amministrazione  la  facolta'  di
revocare  il  presente  bando  di  concorso, modificare il numero dei
posti,   annullare,   sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento  delle
attivita'   previste   dal   concorso  nonche'  l'incorporazione  dei
vincitori,  in  ragione  di  esigenze  attualmente non valutabili ne'
prevedibili,  ovvero  in  applicazione  della legge di bilancio dello
Stato  per  l'anno  finanziario  2007  nonche'  della  relativa legge
finanziaria  2007  o  di ulteriori disposizioni di contenimento della
spesa pubblica.
    In  tal  caso,  l'Amministrazione  della  Difesa  provvede a dare
formale  comunicazione mediante annuncio da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale.
    Avverso  il  presente  bando  e' ammesso, dalla sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale:
      -  entro  sessanta giorni, ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo  Regionale, precisando che, trattandosi di atto emesso
da  organo  centrale  dello  Stato,  la cui efficacia non e' limitata
territorialmente  alla  circoscrizione  del  tribunale amministrativo
regionale,  la competenza e' del T.A.R. per il Lazio con sede in Roma
(art. 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034);
      -  entro centoventi giorni, ricorso straordinario al Presidente
della  Repubblica,  ai  sensi  dell'art. 8 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.